Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2174 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2174 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELE CINZIA N. IL 15/07/1974
avverso la sentenza n. 2744/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TIVOLI, del 19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUI ‘DI
STEFANO;

Data Udienza: 17/12/2015

20358-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Mele Cinzia con atto a firma del difensore avverso
la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per violazione
della legge droga
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese proc suali e della somma di € 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma il 7 d embre 2015

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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