Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2174 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2174 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LO BARTOLO AGOSTINO N. IL 05/02/1954
avverso la sentenza n. 653/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al rsamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
camera di consiglio del 16.11.2012

Ritenuto:
—che la Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 6.12.2011 ha parzialmente riformato,
concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, la sentenza 4.2.2010 del Tribunale di
Gela con la quale si affermava la responsabilità penale di LO BARTOLO Agostino in ordine ai
reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 95 D.P.R. n. 380/200, 169 d.lgs. 42\2004, e 349,
comma 2 cod. pen. (acc. in Gela,18.1.2008 — 29.2.3008);
—che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando, sotto il
profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione il mancato giudizio di prevalenza delle
riconosciute attenuanti generiche sull’aggravante contestata, la omessa valutazione delle
dichiarazioni rese dall’imputato e la mancata concessione dei benefici di legge;
— che ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche
la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della
motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale,
non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (così, testualmente, Sez. Il n. 36265,
11 ottobre 2010; conf. Sez. IV 10379, 17 luglio 1990; Sez. IV n. 4244, 22 marzo 1989). Nella
fattispecie, la Corte territoriale ha motivato il bilanciamento con riferimento alla gravità della
condotta;
— che il secondo motivo è generico ed argomentato esclusivamente in fatto, cosicché si prospetta
una diversa lettura del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito non consentita in questa
sede;
— che la mancata concessione dei benefici risulta motivata in primo grado sulla base di una
sfavorevole prognosi di non recidività in considerazione della condotta serbata e, in secondo grado,
rilevando che la misura della pena osta alla concessione delle condizionale, cosicché non si ravvisa
il dedotto vizio di motivazione sul punto;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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