Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21739 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21739 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WALDNER LUCIANO nato il 05/07/1951 a MEZZOCORONA

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
dato atto dell’assenza del difensore

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento ha confermato
la sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Trento in data 9 ottobre 2014
con la quale Waldner Luciano è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli
artt. 81, 314 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, quella
del fatto lieve e quella del risarcimento del danno, è stato condannato alla pena
di mesi 10 di reclusione con concessione della sospensione condizionale della
pena.

biglietteria del bar della stazione di Mezzocorona, incaricato del servizio di
biglietteria per effetto di convenzione con Trentino Trasporti/M.I.T.T. e quindi
incaricato di pubblico servizio, ristampando una seconda copia del medesimo
titolo di viaggio che aveva emesso regolarmente, consegnando questa seconda
copia che non figurava nei report contabili a un secondo passeggero ed
incassando da questi il prezzo del biglietto che poi non riversava in cassa,
avendo per ragioni del servizio il possesso del denaro della società incaricata
della gestione del servizio di trasporto pubblico in Trentino, se ne appropriava. Il
fatto veniva commesso per 165 volte, per un profitto totale di euro 1.517, fino al
novembre 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre Waldner, a mezzo del difensore di fiducia,
deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314
e 640 ter cod. pen..
Il fatto, così come ricostruito nella sentenza, non integra il reato di peculato
ma quello di frode informatica. Sia il giudice di primo grado che la Corte
d’appello hanno omesso ogni valutazione in relazione al raffronto tra i due reati,
limitandosi a confrontare solo le differenze tra il reato di peculato e quello di
truffa. In realtà il ricorrente, come da lui stesso ammesso, si è approfittato di
una falla del sistema informatico che consentiva la riproduzione di un duplicato
del titolo di viaggio senza che lo stesso venisse poi contabilizzato. La ristampa di
un secondo titolo di viaggio con identico numero di serie rispetto a quello
emesso in precedenza è servita per procurarsi il denaro e non per occultare una
condotta appropriativa di denaro già nella disponibilità dell’autore del reato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e
42 cod. pen..
Agli atti non è mai stato acquisito alcun provvedimento autorizzatorio e/o
contratto che potesse in qualche modo manifestare l’esatta natura del rapporto,
avente ad oggetto la vendita di biglietti di trasporto, tra il ricorrente e la società
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In particolare il ricorrente è stato condannato perché, quale titolare della

di trasporti. La natura del rapporto è tra due soggetti privati (anche se uno con
interesse pubblico) e il prezzo del biglietto rappresenta il corrispettivo di un
contratto. In ogni caso, difetta in capo all’imputato, sotto tale profilo, l’elemento
soggettivo del reato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego del
beneficio della non menzione della condanna, trattandosi di soggetto che ha
ottenuto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e del fatto lieve,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che l’elemento distintivo tra il
delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va
individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa
mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri delle res
avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell’ufficio o
servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il
possesso delle predette res fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri
per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (vedi Sez. 2, n. 18909 del
10/04/2013 Rv. 255551). In applicazione del principio, la Suprema Corte ha
ravvisato gli estremi della frode informatica pluriaggravata – ai danni dello Stato,
nonché ex art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. – nella condotta del gestore di
una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di
pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo
erariale all’Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle

slot

machines).
2.1. Il delitto di cui all’art. 314 cod. pen. non deve ritenersi escluso solo per
la presenza di condotte caratterizzate da aspetti di fraudolenza, essendo, invece,
necessario verificare le modalità dell’acquisto del possesso del bene pubblico
che, nel caso del peculato, si trova già nella disponibilità dell’agente, mentre
nella truffa informatica viene indotto dal raggiro.
«È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall’altra, che
deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a
mascherare l’illecita appropriazione da parte dell’agente del denaro o della res di
cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio,
ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia
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nonché della pena sospesa.

posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile
altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due
figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o
la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo col
quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene
costituente l’oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa
coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell’inganno e quale diretta
conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del

legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell’ufficio o
del servizio, del denaro o della res, che l’agente successivamente fa propria,
condotta quest’ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di
fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 314 c.p., fatte
salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti» (Sez. 6, n. 5447 del
04/11/2009, Rv. 246070; nello stesso senso Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013,
Rv. 256595; Sez. 6, n. 41599 del 17/07/2013, Rv. 256867).
Nel caso del peculato, cui pure accedano comportamenti di natura
fraudolenta, l’agente non è, pertanto, «costretto» ad alcun artificio o raggiro per
ottenere il trasferimento nella sua materiale e personale disponibilità dei beni di
cui dovrebbe disporre solo per ragioni di ufficio (Sez. 6, n. 32863 del
25/05/2011, Rv. 250901).
2.2. Se da un lato non si può, quindi, prescindere dal fatto che l’art. 314
cod. pen. punisce l’abuso del possesso e non la fraudolenta acquisizione, e
dunque necessita di una situazione possessoria che preceda la condotta
antigiuridica, dall’altro è indiscutibile che il legislatore ha inteso specificamente
punire l’abuso funzionale dell’agente pubblico (art. 61, n. 9, cod. pen.) e l’ha
certamente riferito anche al delitto di truffa, il quale, dal canto proprio, è
aggravato quando colpisce il patrimonio dello Stato o di un altro ente pubblico
(art. 640, secondo comma n. 1 cod. pen.).
2.3. La norma dell’art. 314 cod. pen., sanziona, in conclusione, l’abuso del
possessore e colpisce in particolare il «tradimento di fiducia» del soggetto al
quale l’ordinamento ha conferito la possibilità di disporre in autonomia della cosa
affidatagli.
Se le caratteristiche della procedura impongono all’agente di procurarsi atti
di disposizione rimessi ad altri soggetti, e se questi atti presentano valore
costitutivo al punto da richiedere (fuori dall’ipotesi di concorso nel reato)
un’attività decettiva fondata sulla frode, sembra chiaro per un verso come non vi
sia stato pieno affidamento dell’amministrazione nei confronti dell’interessato, e
per altro verso come manchi l’abuso del possesso da parte del funzionario
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denaro o della res a vantaggio personale dell’agente; il peculato presuppone il

infedele, sussistendo invece l’abuso della funzione (Sez. 6, n. 31243 del
04/04/2014, Rv. 260505).
2.4. La Corte di appello ha fatto buon uso dei principi ermeneuti sopra
riportati nel ritenere che, nel caso in esame, il ricorrente non abbia in alcun
modo alterato il sistema informatico (schiacciando qualunque tasto della
biglietteria, a causa di un errore del sistema non provocato dall’imputato, era
possibile ottenere una seconda copia del biglietto di viaggio), ma, venuto a
conoscenza dell’errore del sistema, si sia appropriato dei biglietti stampandone,

di competenza della pubblica amministrazione che tratteneva per sé.
Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, la Trentino Trasporti
Esercizio s.p.a. non è stata raggirata: approfittando della impossibilità di controlli
immediati, l’imputato ha acquisito i corrispettivi che avrebbero dovuto ripagare
servizi effettivamente erogati dalla Trentino Servizi che, quindi, sono stati
sottratti all’Ente a cui appartenevano ed appresi dall’agente.

3. Anche il secondo motivo non coglie nel segno e deve essere rigettato.
E’pacifico che pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio non siano
soltanto i pubblici dipendenti e coloro che concorrono in qualche modo a formare
la volontà dell’ente pubblico, ma anche i privati che per concessione dell’ente
pubblico svolgono un’attività oggettivamente soggettivamente corrispondente a
quella propria dei soggetti di cui agli articoli 357 e 358 cod. pen..
Come è noto, l’art. 358 cod. pen. esclude la qualità di incaricato di pubblico
servizio unicamente in capo al soggetto che esplichi semplici mansioni d’ordine e
presti un’opera meramente materiale.
Assume dunque tale qualità colui che, eventualmente accanto a prestazioni
di carattere materiale, espleti anche compiti che comportino conoscenza e
applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili,
sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell’espletamento del
pubblico servizio. A maggior ragione deve ravvisarsi la qualifica di incaricato di
pubblico servizio in capo a colui che esplichi mansioni che implichino maneggio di
danaro di pertinenza dell’ente che svolge il pubblico servizio.
Orbene, il maneggio di danaro di pertinenza dell’ente titolare del servizio,
implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione
contabile e di rendiconto nonché l’assoggettamento ai conseguenti controlli,
esula dall’ottica dell’espletamento di «semplici» mansioni d’ordine e di opera di
carattere «meramente» materiale e dunque comporta l’assunzione della qualifica
di incaricato di pubblico servizio. In questa prospettiva, è stata ravvisata tale
qualifica in capo all’ addetto alla vendita di biglietti dipendente di una società
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appunto, la seconda copia che poi vendeva al pubblico incassando il corrispettivo

privata esercente un servizio pubblico che svolga attività di maneggio di denaro
di pertinenza dell’ente con correlativi obblighi di compilazione della
documentazione contabile ( Sez. 6, n. 7593 del 30/10/2014, dep. 19/02/2015,
Rv. 262493).
L’imputato, era in possesso della biglietteria della Trentino Trasporti
Esercizio s.p.a. e, quindi, a prescindere dalla censura della difesa secondo cui
non è stato rinvenuto in atti alcun provvedimento autorizzatorio che potesse
manifestare l’esatta natura del rapporto tra il ricorrente e la società di trasporti,

Nessuna rilevanza può poi rivestire la inconsapevolezza di tale ruolo da
parte dell’imputato, trattandosi di errore di diritto su norme integrative della
fattispecie penale.

4. Infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso relativo al diniego del
beneficio della non menzione della condanna.
La Corte d’Appello di Trento ha incentrato le ragioni del diniego del beneficio
della non menzione sulla significativa inclinazione a delinquere dimostrata
dall’imputato e sulla particolare intensità del dolo, motivazione che può fondare
legittimamente tale diniego, attenendo agli indici della personalità del reo
previsti dall’art. 133 cod. pen..
Del resto, il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell’
«emenda» e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la
sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito
sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 34380 del
14/7/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 4, n. 31217 del 16/6/2016, Colombo, Rv.
267523), senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle
ragioni della decisione (Sez. 2, n. I del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv.
268971; Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, deo. 2010, Ammendala, Rv. 246183).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese processuali.

P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 1 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mari Sà,bin’Vigna

Giacom Paolofi

deve ritenersi che lo stesso fosse autorizzato alla vendita dei biglietti.

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