Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21738 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21738 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRETTO CRISTIANO N. IL 10/04/1979
avverso l’ordinanza n. 876/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del
09/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza, pronunciata dal Tribunale

monocratico di Vicenza nel corso dell’udienza del 9.12.15, con cui è stata rigettata
l’istanza di sospensione del processo per messa alla prova formulata da Pretto
Cristiano.
1.1. Ricorre personalmente il Pretto, con atto depositato presso l’Ufficio Matricola

erroneamente fondata sulla circostanza che l’imputato avesse riportato più
condanne senza che si sia proceduto al vaglio del programma del trattamento .
2.

La recente sentenza Sez.U. 31.3.16, Sorcinelli, ha risolto un conflitto di

giurisprudenza fra le opposte tesi di chi sosteneva che l’ordinanza di rigetto
dell’istanza di sospensione del processo per messa alla prova fosse impugnabile
autonomamente rispetto alla sentenza di merito e di coloro i quali sostenevano che
potesse essere impugnata soltanto unitamente al provvedimento di definizione del
giudizio nel merito, aderendo a quest’ultima tesi e sancendo il principio di di diritto
secondo cui” l’ordinanza non è immediatamente impugnabile, in quanto la richiesta
può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, sicchè il ricorso immediato ed autonomo per cassazione avverso
l’ordinanza è inammissibile; nel caso in cui anche la richiesta riproposta sia
rigettata, la relativa ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza”.
3. Non risulta, nel caso in esame, che vi sia stata una contestuale impugnazione
della sentenza di condanna, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore dalla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 aprile 2016
Il P sidente

della Casa Circondariale, deducendo l’illegittimità dell’ordinanza in quanto

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