Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21737 del 22/04/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21737 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MORELLI FRANCESCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONGELLI MAURO N. IL 26/07/1961
avverso l’ordinanza n. 42/2016 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
16/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PQ-D ea_ h- – e”-, 124.AAJ
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Data Udienza: 22/04/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto
che, pronunciandosi sull’appello proposto nell’interesse di Mongelli Mauro avverso
l’ordinanza del GIP di data 9.12.15 del Tribunale di Taranto che rigettava la richiesta
di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari, confermava l’ordinanza impugnata.
stato di salute del Mongelli con la restrizione in carcere, anche in considerazione del
fatto che non sono stati svolti accertamenti peritali sul punto, essendosi, il
Tribunale, basato su una attestazione del dirigente medico della struttura
carceraria,
e sulla attenuazione delle esigenze di tutela, a fronte di fatti
oggettivamente nuovi, quali la chiusura dello studio professionale, l’abbandono da
parte dei clienti, la cancellazione dall’Albo professionale, il venir meno dei
collegamenti con l’Agenzia delle Entrate, di tal che sarebbe meramente congetturale
l’ipotesi della reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate.
Difetterebbero, in conclusione, i requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze
cautelari.
3. All’odierna udienza è comparso il difensore di fiducia del Mongelli, avv.Michele
Rossetti, il quale ha dichiarato che nei confronti del proprio assistito la misura
cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti
domiciliari e di voler rinunciare al ricorso.
E’quindi venuto meno qualunque interesse al presente ricorso, posto che l’originaria
istanza era volta esclusivamente alla concessione degli arresti domiciliari, di tal che
deve essere dichiarato inammissibile.
Poichè l’inammissibilità deriva da una carenza di interesse sopravvenuta, non va
disposta la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle
ammende (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 dep. 05/04/2011, Rv. 249916).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22 aprile 2016
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2. Con il primo motivo si deduce l’omessa motivazione circa la compatibilità dello