Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21737 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21737 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIMBOLI DOMENICO nato il 13/09/1981 a PLATI’

avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avvocato LORENZO GATTO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, investito di richiesta di riesame ex art.
309 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava la misura della
custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in
data 12 giugno 2017, nei confronti di Domenico Trimboli, in relazione al reato di
omicidio, aggravato dalla premeditazione e dal metodo e fine di mafia, ai danni
di Pasquale Morando.

gennaio 2002, era stato assassinato, in data successiva e prossima a tale
scomparsa, all’esito di una violenta faida che aveva fino ad allora contrapposto
due importanti famiglie di ‘ndrangheta, le famiglie Marando e Trimboli, in origine
costituenti un’unica `ndrina e legate da legami parentali e da interessi criminali
principalmente connessi al traffico internazionale di stupefacenti. L’omicidio
sarebbe stato retto dal movente di vendicare lo «sgarro» subito dalla seconda
famiglia, ossia la precedente fisica eliminazione di tre suoi esponenti (Antonio
Giuseppe, Rosario e Saverio, quest’ultimo solo omonimo dell’odierno
coindagato), addebitata a Pasquale Marando; nonché dal fine di assicurare alla
medesima famiglia Trimboli la definitiva egemonia sul territorio di competenza.
Sempre secondo la prospettazione accusatoria, l’omicidio di causa era stato
materialmente eseguito, di prima mattina, tramite esplosione all’indirizzo della
vittima di più colpi di arma da fuoco, da parte di Saverio Trimboli (inteso
Savetta), nell’abitazione appartenente a Rocco Trimboli (inteso U Nando), ove
Marando era stato attirato con l’inganno la sera prima da Giuseppe Trimboli
(inteso U Biondo); ciò su determinazione ed istigazione di Rosario Barbaro,
esponente apicale della locale di Platì, e con la partecipazione a vario titolo di
numerosi altri soggetti.

2. Il Tribunale del riesame riteneva la sussistenza di un grave quadro
indiziario di responsabilità a carico di Domenico Trimboli – il quale si sarebbe
trovato nella stessa abitazione per tutto il tempo del delitto, avrebbe preso parte
alla cena-tranello della sera, e la mattina, subito dopo l’esecuzione, si sarebbe
messo a piangere – sulla base delle dichiarazioni

de relato,

in tal senso

convergenti, dei collaboratori di giustizia Rocco Marando e Domenico Agresta.
Secondo il collegio del riesame, particolare e pregnante rilievo indiziario
possedevano le menzionate dichiarazioni, essendo i due collaboratori entrambi
intranei alla ‘ndrangheta, legati alla vittima da vincoli di parentela, riportanti
informazioni autonomamente ricevute da persone presenti e/o partecipi alla
soppressione di Pasquale Marando. Esse erano credibili ed attendibili. Il loro

2

Secondo la prospettazione accusatoria, questi, scomparso da Platì il 27

narrato era caratterizzato da linearità, precisione, logicità e concordanza; né si
dovevano temere ragioni fuorvianti di astio quanto a Marando, la cui generale
affidabilità era stata già ritenuta in altre sentenze ormai irrevocabili. Le
dichiarazioni in parola, inoltre, si riscontravano vicendevolmente.
Secondo il giudice del riesame, la responsabilità di Domenico Trimboli
discendeva dalla sua presenza sul luogo ed al momento dell’omicidio, presenza
causalmente apprezzabile in termini di istigazione e rafforzamento del proposito
criminoso di “Savetta”, il quale sapeva evidentemente di poter contare, in caso

servì ad illudere la vittima sul carattere amichevole e pacificatore dell’incontro
(essendo l’indagato cognato di Rosario Marando, fratello di Pasquale), e in
definitiva ad attrarla sul luogo del crimine; mentre Il successivo scoppio di pianto
era spiegabile proprio a fronte degli stretti rapporti, di parentela ed amicizia,
preg ressi.
Presenti i gravi indizi, sussisteva, per il Tribunale, l’aggravante ex art. 7 d.l.
n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991, se non altro perché, nel contesto
della faida di mafia, l’eliminazione dell’avversario contribuirebbe al rafforzamento
dello schieramento che ne è l’autore.
Sussistevano infine i pericula libertatis di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc.
pen., onde la necessità di tenere ferma la misura custodiale.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base
di unica censura, articolata su più punti.
3.1. Il ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell’art. 125, comma 3,
cod. proc. pen., nonché la nullità dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della
motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), dello stesso codice).
Quest’ultima, pur formalmente presente in senso grafico e strutturale,
sarebbe meramente fittizia ed apparente, presentando l’ordinanza impugnata
una trama valutativa di adesione per relationem, apertamente proclamata,
all’ordinanza genetica, e, come quest’ultima, di mero riepilogo descrittivo delle
risultanze investigative, non oggetto di autonomo apprezzamento. In particolare,
sarebbe stato omesso qualsiasi effettivo confronto dialettico con il compendio dei
rilievi difensivi prospettati in sede di riesame, in ordine all’insussistenza di
elementi concreti su cui fondare l’ipotesi del concorso morale, mancando
qualsivoglia riscontro all’ipotesi dell’intervenuto rafforzamento dell’altrui volontà
omicidiaria.
3.2. La seconda doglianza richiama la violazione degli artt. 192, commi 3 e
4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575, 577 n.
3, cod. pen., e 7 d.l. n. 151 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991, nonché vizi

3

di necessità, sull’aiuto che il fratello gli avrebbe fornito. La presenza di Domenico

del procedimento e della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), del
codice di rito).
I collaboratori di giustizia avrebbero offerto un contributo informativo poco
lineare, confuso e pieno di discrasie in ordine al fatto delittuoso, dalla presunta
cena della sera alle modalità esecutive dell’omicidio della mattina successiva, ed
avrebbe errato il Tribunale a ritenere la frazionabilità delle dichiarazioni, quanto
agli aspetti convergenti afferenti il ruolo dell’odierno indagato, viceversa da
escludere data l’inscindibile interdipendenza del narrato.

dichiarazioni dei collaboratori (2006 Varacalli, 2009 Rocco Marando, 2016
Agresta) ne avrebbe minato l’affidabilità, per l’evidente possibilità che le
posteriori fossero influenzate dalle antecedenti, ormai conosciute.
In ogni caso, Domenico Trimboli verrebbe dai collaboratori indicato come
uno dei partecipi alla vicenda, ma senza alcuna precisa indicazione di quale
sarebbe stato il suo apporto, non avendo egli preso parte all’esecuzione.
Domenico Trimboli, differentemente dagli altri presunti concorrenti, non
avrebbe avuto alcun motivo di risentimento verso la vittima, non essendo mai
entrato in affari con lui, e nessun vantaggio avrebbe potuto trarre dalla sua
morte.
Già nel 2012 erano stati richiesti al G.i.p. provvedimenti restrittivi per
l’omicidio Marando, peraltro denegati, sulla base del medesimo compendio
indiziario, esclusa la fonte Agresta; in quell’occasione Domenico Trimboli non fu
neppure indagato. Né il nuovo collaboratore Agresta avrebbe aggiunto elementi
a carico, valendo semmai il contrario; Agresta avrebbe confermato che l’omicidio
avvenne solo alle prime luci dell’alba, dopo che Saverio Trimboli (che ancora
dopo la cena «non sembrava intenzionato ad uccidere»), uscito durante la notte
e recatosi al ristorante di Rosario Barbaro, aveva subito da questi «il lavaggio del
cervello», determinandosi per l’effetto all’azione al rientro in casa.
L’omicidio sarebbe dunque frutto di una determinazione cui l’indagato era
estraneo e di cui non potrebbe rispondere a titolo di concorso morale; né egli
avrebbe presenziato alla fase esecutiva, neppure iniziando a p;angere ad
uccisione avvenuta (atteggiamento da riferire, secondo Rocco Marando, a
Saverio e non a Domenico); e a conferma della solitudine dello sparatore vi
sarebbero le dichiarazioni del collaboratore Varacalli, totalmente ignorate dal
Tribunale.
3.3. La terza doglianza richiama la violazione dell’art. 7 d.l. n. 151 del 1991,
conv. dalla I. n. 203 del 1991, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

4

Il Tribunale non avrebbe riflettuto sul fatto che la distanza temporale tra le

Il Tribunale non avrebbe dato analitico e convincente conto della ricorrenza
del metodo mafioso in un delitto contraddittoriamente ricostruito come risultato
di una vendetta familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’ambito del complesso articolato motivo, la doglianza che s’incentra
sul difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata – in punto di autonomia

infondata, posto che il sottostante obbligo è stato in concreto soddisfatto da
modalità redazionali idonee a dare conto del ragionamento seguito, avuto
riguardo al consolidato principio di diritto secondo cui il giudice di merito non ha
l’obbligo di soffermarsi su ogni singolo elemento indiziarlo o probatorio acquisito
in atti, e su ogni singola argomentazione o deduzione, potendo invece limitarsi
ad evidenziare i profili essenziali ai fini del decidere (v. Sez. 6, n. 3742 del
09/01/2013, Ioio, Rv. 254216); fatto salvo il controllo di legittimità sulla tenuta
logica del ragionamento medesimo e sul rispetto dei criteri legali di valutazione
della prova indiziaria (nei limiti, nel caso di specie, della c.d. «prova cautelare»).
Sotto questi ultimi profili l’ordinanza impugnata risulta in effetti carente, ed
appare conseguentemente fondata la doglianza ulteriore che ad essi si
riconnette.

2. Il quadro di gravità indiziaria a carico di Domenico Trimbol , in ordine
all’omicidio di causa, si fonda esclusivamente su plurime chiamate in reità de
relato, provenienti da collaboratori di giustizia, allo stato non asseverate da
alcuna fonte diretta.
Occorre in proposito ricordare che, in tema di misure cautelari personali, tali
chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità
intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali
aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione
del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al
soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale, secondo un
canone di elevata probabilità e credibilità razionale (Sez. U, n. 36267 del
30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep.
2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv.
264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147; Sez. 1, n.
35710 del 20/09/2006, Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del
04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601).

5

valutativa, nonché riguardo la compiuta disamina delle ragioni difensive – è

In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico,
altra o altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez. U, n. 20804 del
29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che
attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a)
all’accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte
diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto
dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che
devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla

a suo carico.

3. Rispetto ad entrambe le condizioni l’ordinanza impugnata appare
lacunosa ed illogica nel suo argomentare.
3.1. In essa non è affatto approfondito il tema riguardante i rapporti tra i
dichiaranti e le loro fonti di conoscenza, non essendo precisato il contesto in cui
le informazioni furono scambiate, né il titolo sulla cui base ciò avvenne.
Tale circostanza si riflette negativamente sulla valutazione di attendibilità
originaria delle fonti medesime, da condurre con particolare cautela nella
situazione data proprio perché le circostanze emergenti sono «di seconda
mano»; sicché si impone maggiore rigore di apprezzamento, che non può
prescindere dal rilievo e dall’analisi sulle circostanze concrete di tempo e di luogo
in cui avvenne il colloquio tra i loquentes e i soggetti di rispettivo riferimento,
nonché sulla precisa natura dei rapporti (di familiarità, frequentazione e simili)
tra i medesimi.
Solo in tal modo è possibile inquadrare nel loro giusto ambito le confidenze
extraprocessuali, di tenore certamente compromettente, ricevute dai primi, ed
inferirsi consequenzialmente, sulla base dell’esperienza, il grado tendenziale di
corrispondenza al vero delle confidenze medesime, che, non essendo queste
state asseverate in giudizio dal loro autore, deve in sé predicarsi come
ragionevolmente elevato perché i relativi assunti possano assumere il carattere
della gravità indiziaria (e, in prospettiva, di prova di responsabilità).
Sul punto la criticità dell’operato del Tribunale appare evidente.
3.2. In ogni caso – aspetto dirimente – la c.d. convergenza del molteplice, in
tesi assicurata dalle due chiamate de relato, palesemente si presenta come non
adeguatamente individualizzante, per quanto concerne la riferibilità soggettiva
dell’omicidio all’indagato Domenico Trimboli.
Questi è descritto come presente all’azione omicidiaria, ma con un ruolo di
partecipazione materiale che appare del tutto indefinito, a partire invero dal capo
d’imputazione provvisoria, ove non gli è intestato alcun ruolo esecutivo, mentre

6

posizione dell’indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema orobandum

l’ascritta partecipazione ideale appare frutto di una ricostruzione allo stato non
accurata, e quindi non adeguatamente convincente – sia pure nei limiti della
gravità indiziaria, e del sotteso giudizio probabilistico, propri della sede – della
fase preparatoria del crimine.
Lo si coglie appieno se si tiene conto di un’altra criticità del ragionamento
giudiziale. La deduzione che l’omicidio fosse stato pianificato prima che Pasquale
Marando giungesse in casa Trimboli, attirato nella relativa trappola, è allo stato
eccepibile. Risulta che quella sera si svolse un summit delle due famiglie, alla

concordia.
La tesi dell’anteriore premeditazione non si sposa affatto con tale
presupposto, e sembra contraddetta tanto dalla «stretta di mano» tra i reciproci
esponenti delle famiglie stesse, aprioristicamente relegata a mera messinscena,
che dalla presenza di svariati testimoni; mentre merita approfondimento la
possibilità che la decisione omicidiaria sia frutto di determinazione successiva,
maturata nelle molte ore che separarono la fine della cena ed il delitto, posto che
nello stesso capo d’imputazione provvisoria si postula che Rosario Barbaro abbia
istigato Saverio Trimboli sino ai momenti immediatamente antecedenti la fase
esecutiva.
Il collaboratore Agresta afferma che Barbaro spinse all’azione Saverio
Trimboli nel corso della notte, mentre prima quest’ultimo «non sembrava
intenzionato ad uccidere»; ed il fatto che l’indagato Domenico Trimboli, ad
omicidio ormai consumato, abbia poi pianto (circostanza confermata dal
collaboratore Rocco Marando) è di per sé non univoca, perché compatibile anche
con l’ipotesi di una risoluzione «a sorpresa» da parte di Saverio, e merita
comunque di essere attentamente rivalutata nel quadro indiziario complessivo.

4. Le segnalate carenze argomentative dell’ordinanza impugnata ne
giustificano l’annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale per nuovo
esame, restando assorbita la terza doglianza.
La responsabilità concorsuale di Domenico Trimboli nell’omicidio non può
prescindere dal riscontro, almeno alternativo, della sua compartecipazione
materiale all’azione omicidiaria, ovvero ideale alla programmazione e
preparazione del delitto; aspetti che, attraverso una rilettura del materiale
istruttorio, emendata nelle parti qui censurate, dovranno essere adeguatamente
apprezzati ai fini della rinnovata decisione.

7

presenza di moltissime persone, chiuso all’apparenza da un patto di ritrovata

P.Q.M.

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
1- 6 MAG. 2018
‘Roma, lì

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del
riesame di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia
del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 06/02/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA