Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21736 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21736 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

Data Udienza: 22/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIA CIRO N. IL 24/06/1968
avverso l’ordinanza n. 1854/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
15/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7,Pa,,(2,0__

e.

Uditi difensor Avv.;

»L.-

–, ,sfy, (11:<..- R.D./25.• e Q{co g. —0-vso RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che, in accoglimento dell'appello del PM avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di emissione di misura cautelare, nei confronti, fra l'altro, di Raia Ciro, con contestuale dichiarazione di incompetenza per territorio, applicava al Raia la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato dei reati ascritti ai capi C) 2. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 63, 64 co.3 lett. a),b) e c), co.3 bis; 178, 179 c.p.p.in quanto il quadro gravemente indiziario a carico del Raia è stato desunto dalle dichiarazioni di Pereira da Paz Michele in data 24.10.15 ai Carabinieri della Stazione di Valmontone. Tali dichiarazioni, pur riportate in un verbale definito " di spontanee dichiarazioni" costituirebbero, per contro, un vero e proprio interrogatorio, posto che, fra l'altro, sono state rivolte al Pereira delle domande da parte degli agenti di PG al fine di ottenere chiarimenti sull'identificazione dei soggetti accusati. Essendo tale atto inutilizzabile, data l'assenza degli ammonimenti di cui all'art.64 c.p.p., il compendio probatorio a carico del Raia risulterebbe del tutto deficitario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto affermato dal ricorrente in merito alla inutilizzabilità erga omnes del contenuto del verbale di spontanee dichiarazioni, che rappresenta in realtà un interrogatorio di soggetto indiziato di reati connessi, in assenza degli avvisi di cui all'art. 64 co.3 lett. a),b) e e) c.p.p., è corretto e corrisponde, oltre che alla lettera della norma art.64 co.3 bis c.p.p. anche al più recente indirizzo giurisprudenziale di cui è espressione la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 33583 del 26/03/2015 Rv. 264479 "in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie". 1.1. La natura di interrogatorio, a dispetto dell'intestazione del verbale, emerge con tutta chiarezza dall'indicazione ADR prima di talune affermazioni, a significare " a domanda risponde". 2. L'avere rilevato la fondatezza del ricorso con riguardo alla illegale assunzione di una prova non determina, tuttavia, l'automatico annullamento della ordinanza ma 1 - furto pluriaggravato- e D) - art.611 c.p.- dell'imputazione provvisoria. comporta l'effettuazione della cd. "prova di resistenza" e cioè la valutazione se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (In tal senso Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 dep. 14/01/2014, Rv. 258007, fattispecie in cui la Corte, pur rilevando l'illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese in contrasto elementi di prova raccolti in sede di merito consentivano di non tener conto della dichiarazione inutilizzabile). 2.1. La "prova di resistenza" deve tenere conto delle peculiarità della fase cautelare, in cui la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti). Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012 Rv. 253511. Negli stessi termini: Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013 Rv. 257576 "Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi)". 3. Va quindi evidenziato come la responsabilità del Raia in ordine al furto dell'autoarticolato condotto da Pereira Da Paz ed all'avere indotto quest'ultimo a concorrere con loro nell'impossessamento, si possa desumere da altri elementi, quali: - le dichiarazioni del datore di lavoro del Pereira, Cottuno Graziano, il quale ha riferito che il proprio dipendente gli aveva confidato di non essere stato vittima di una 2 con l'art. 63 cod. proc. pen. non ha proceduto all'annullamento, in quanto gli altri rapina, come in un primo momento dichiarato, ma di avere consegnato il camion e la merce ad alcuni personaggi, fra cui tale "Ciro", poi identificato nel Raia, di cui gli aveva anche fornito l'utenza telefonica ( risultata intestata alla moglie di Raia) - la circostanza che l'ultima segnalazione dell'apparecchio telepass montato sull'autoarticolato sia in uscita dal casello autostradale corrispondente all'abitazione del Raia - i contatti fra le utenze telefoniche in uso a Pereira e a Raia in uso a Raia e a Pereira agganciassero la medesima cella 4. Del resto, il ricorso non evidenzia in alcun modo l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni inutilizzabili ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", così da rasentare l'inammissibilità per difetto di specificità (in tal senso Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 dep. 23/01/2015, Rv. 262011) P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 22 aprile 2016 Il P esidente - la circostanza che nel giorno in cui venne rubato l'autoarticolato, le utenze cellulari

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