Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21735 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21735 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIASCHE’ ANGELA N. IL 14/07/1988
avverso l’ordinanza n. 3762/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
05/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
1~/sentite le conclusioni del PG Dott. Poo

eWL

Uditi difensor Avv.;
Q

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma
che, a seguito di richiesta di riesame, ha confermato l’ordinanza applicativa della
misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Roma in
data 28.12.12 nei confronti di Fiaschè Angela, indagata in ordine al reato di furto
aggravato in abitazione.

reiterazione di condotte analoghe, desunto dai precedenti penali per reati contro il
patrimonio, dalle modalità di commissione del reato, indicative di una
professionalità nel delitto frutto di una collaudata pratica, dalla scelta della persona
offesa, anziana e senza conviventi, esemplare della volontà di approfittare delle
persone con minorata difesa ed ulteriore indice di pericolosità.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la nullità dell’ordinanza del Tribunale
del Riesame per non avere rilevato la mancata valutazione autonoma da parte del
GIP dei presupposti per l’emissione di una misura cautelare, dal momento che il GIP
si era interamente richiamato alla richiesta del PM.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che
potrebbe configurare una truffa, posto che l’imputata si finse un medico INPS per
raggirare l’anziano.
2.2. Si censura infine la mancata valutazione circa l’adeguatezza della misura.
3. Con memoria depositata il 4.4.16, la difesa insiste nuovamente sulla mancanza
di proporzionalità della misura cautelare in atto, avuto riguardo alla condotta
processuale della Fiaschè, che ha ammesso gli addebiti e risarcito il danno ed
all’entità della pena applicata ex art.444 c.p.p. ( mesi dieci di reclusione oltre alla
multa)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il GIP, nell’ordinanza cautelare, ha
compiuto una autonoma valutazione dei requisiti della gravità indiziaria e delle
esigenze cautelari; va, peraltro, osservato che il fatto per cui si procede è
elementare nella sua ricostruzione fattuale e giuridica, di tal che è difficile ipotizzare
che ci si possa discostare da un nucleo argonnentativo comune, per forza di cose,
alle diverse Autorità procedenti.
2. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, una volta ritenuto

1

1.1. Le esigenze cautelari sono ritenute sussistenti sotto il profilo del pericolo di

provato ( quantomeno nei limiti propri della sede cautelare) che l’indagata si finse
medico per indurre la vittima a farla entrare in casa ed a sottoporsi a visita medica,
così che mentre l’ignaro “paziente” si svestiva, la donna ne approfittava per
impossessarsi del denaro riposto nella stanza, è con tutta evidenza configurabile il
reato di furto anziché quello di truffa, poichè il criterio che distingue il reato di furto
aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e quello di truffa va ravvisato
nell’impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto,

soggetto passivo.
Del resto, le parti hanno trovato un accordo sulla pena ai sensi dell’art.444 c.p.p.
proprio sull’imputazione di furto aggravato così come contestata.
3. L’adeguatezza della misura cautelare in atto è stata esplicitamente considerata
alla pag.2 dell’ordinanza impugnata ed, evidentemente, soltanto una misura
custodiale è idonea a prevenire la reiterazione di reati contro il patrimonio quale
quello per cui la Fiaschè si trova attualmente ristretta agli arresti domiciliari, a
prescindere dalla entità della pena irrogata. ( In tal senso Sez. U, n. 16085 del
31/03/2011 Rv. 249323 “È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia
cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di
proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della
stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio
aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni
valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne
avevano originariamente giustificato l’applicazione”).
3.1. Giova comunque ricordare che la Fiaschè si trova ristretta dal 20.12.15 a
fronte di una sentenza di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione, oltre
alla multa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 aprile 2016
Il Pre idente

giacché il trasferimento del possesso della cosa non avviene con il consenso del

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