Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21733 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21733 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Di Biase Francesco, nato a Martinsicuro il 01/10/1975
quale parte offesa nel procedimento a carico di
2. Abbatescianni Ennio, nato a Teramo il 24/05/1960

avverso l’ordinanza del 19/11/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Fermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata
dall’imputato,
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 07/04/2016

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Fermo non ammetteva la costituzione di parte civile di Francesco Di
Biase nel procedimento penale a carico di Ennio Abbatescianni per il reato di cui
all’art. 479 cod. pen..
La parte offesa ricorrente deduce nullità e comunque abnormità del
provvedimento impugnato; l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, nel

Filippo De Luca, che la stessa ordinanza indicava come persona offesa del reato;
nel verbale dell’udienza non si sarebbe dato atto che la costituzione di parte
civile veniva presentata non solo per il Di Biase in proprio, ma anche per la
Golden Games s.r.I., rispetto alla quale l’ammissibilità della costituzione non
veniva esaminata; il provvedimento non sarebbe motivato nella generica
affermazione per la quale il Di Biase non poteva essere ritenuto persona offesa
del reato in quanto la falsa attestazione non aveva inciso sulla sfera giuridica
dello stesso, a fronte delle argomentazioni esposte nell’atto di costituzione, e
riportate nel ricorso, che evidenziavano come sia il Di Biase che la Golden Games
fossero stati danneggiati dal falso.
L’imputato ha depositato memoria a sostegno della richiesta di
inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza di esclusione della parte civile è inoppugnabile (Sez. U, n. 12 del
19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv.
261860; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239188; Sez.
4, n. 35604 del 28/05/2003, Crabbi, Rv. 226372; Sez. 2, n. 30045 del
12/03/2003, Orsini, Rv. 226680; Sez. 5, n. 13159 del 14/11/2000, Feroleto, Rv.
219191; Sez. 3, n. 12970 del 24/10/2000, Corini, Rv. 218093); principio,
questo, ribadito con particolare riferimento al caso, analogo a quello qui
esaminato, della legittimazione della persona offesa ad impugnare il
provvedimento di esclusione della costituzione di parte civile in sede di udienza
preliminare (Sez. 6, n. 31968 del 18/04/2013, Gelli, Rv. 255882).
Essendo di conseguenza improponibile la censura di nullità del
provvedimento impugnato, sono altresì manifestamente infondati i rilievi con i
quali si lamenta l’abnormità del provvedimento stesso, tendenti a superarne la
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corso della quale l’ordinanza era pronunciata, non sarebbe stato notificato a

rilevata inoppugnabilità. I caratteri dell’estraneità del provvedimento al sistema
processuale ed ai poteri attribuiti al giudice che procede e dell’idoneità a
determinare stasi processuale, che qualificano la nozione di abnormità come
definita da questa Corte Suprema (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
243590; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374; Sez. 6, n. 36635
del 03/06/2014, Grossi, Rv. 260254), non sono all’evidenza ravvisabili nella
motivata valutazione di non incidenza della falsa attestazione contestata sulla
sfera giuridica del De Biase, nella mancanza di un’espressa considerazione della

dalla stessa valutazione, e nell’omessa notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare alla persona offesa De Luca, questione irrilevante
rispetto al tema della legittimazione della persona offesa ricorrente e sulla quale
quest’ultima non ha peraltro interesse all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07/04/2016

posizione della società da quest’ultima rappresentata, implicitamente investita

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