Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21731 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21731 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SIANI VINCENZO

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sul ricorso proposto da:

ARTIOM FABIO nato il 26/10/1991
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 23/02/2017 del GIP TRIBUNALE di PATTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

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Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 23 febbraio 2017, il G.i.p. del
Tribunale di Patti ha disposto la correzione dell’errore materiale inerente al
dispositivo della sentenza resa il 24 marzo 2016 nel senso che “laddove è scritto
dopo la parola ‘DICHIARA’ ARTO FABIO si legga e si intenda ARTIOM FABIO”.
1.1. Nel suddetto provvedimento si è osservato che, per mero errore
materiale, nell’atto suindicato, le generalità dell’imputato erano state indicate in

anagrafico, in ARTIOM FABIO, sicché occorreva procedere alla correzione
dell’errore nel senso anzidetto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
1.2. In precedenza, lo stesso giudice – all’esito di incidente di esecuzione
proposto nell’interesse di ARTIOM FABIO, che aveva dedotto di non essere a
conoscenza del procedimento all’esito del quale era stato condannato alla pena di
mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, oltre alla sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, in
ragione della mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio abbreviato,
celebrato dopo che egli aveva proposto opposizione al corrispondente decreto
penale di condanna – con ordinanza del 31 gennaio 2017 aveva dichiarato
inammissibile l’istanza e, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., aveva fissato
l’udienza del 23 febbraio 2017 per la sola correzione dell’errore materiale.
1.3. Avverso il provvedimento del 23 febbraio 2017 è stato proposto ricorso
del difensore di Artiom Fabio che ne ha chiesto l’annullamento sulla base dell’unico
motivo inerente all’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Secondo il ricorrente, il giudice delle indagini preliminari aveva errato allorché
aveva qualificato la richiesta di incidente di esecuzione formulata ex art. 670 cod.
proc. pen. quale domanda finalizzata ad attivare la procedura di correzione
dell’errore materiale del dispositivo della suindicata sentenza: nel caso di specie
non si trattava di errore materiale ma di nullità assoluta di tutto il procedimento.

ARTO FABIO, mentre esse avrebbero dovuto essere indicate, come da certificato

Egli infatti non aveva saputo dell’esistenza del processo e della successiva
decisione, in quanto nel decreto di fissazione dell’udienza era stato indicato come
ARTO FABIO, invece di essere indicato come FABIO (cognome) ed ARTIOM
(prenome), secondo le sue corrette generalità. Inoltre, il decreto aveva indicato
come difensore che lo assisteva l’avv. Simona Lenzo, laddove egli aveva nominato
quale difensore di fiducia l’avv. Alessandro Pruiti Ciarello. Poi all’udienza del 24
marzo 2016, svolto il rito abbreviato, la sentenza era stata emessa nei confronti di
ARTO FABIO, persona inesistente all’anagrafe. Pertanto in quel processo era stata
condannata una persona con generalità diverse: queste erano le ragioni per le
quali era stato proposto incidente di esecuzione, dato che la successiva sentenza

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si intendeva pubblicata, ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen., mediante lettura del
dispositivo e notificata alle parti che erano o avrebbero dovuto reputarsi presenti,
però non a lui, siccome non era stato indicato con le corrette generalità, con
l’effetto che non erano decorsi i termini per impugnare ex art. 585 cod. proc. pen.
Avrebbe dovuto scaturirne l’annullamento del provvedimento impugnato,
previa sospensione dell’esecutività della sentenza, con l’ordine di rinnovazione
della notificazione per restituire il ricorrente nel termine per impugnare.
1.4. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata senza
rinvio con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Patti, in quanto la

legittimità dalla procedura per correzione dell’errore materiale si sarebbe
riscontrata se quest’ultimo fosse stato citato come imputato nel giudizio, pur se
con altro nome: circostanza, quest’ultima, però denunciata come non verificatasi.

2. L’impugnazione appare infondata e va, quindi, rigettata.
2.1. La consultazione degli atti (consentita in ragione della natura del vizio
dedotto) rende, infatti, chiaro che, all’esito dell’incidente di esecuzione promosso
nell’interesse del Fabio (cognome del ricorrente), il G.i.p. del Tribunale di Patti in
esito al relativo procedimento ha emesso l’ordinanza del 31 gennaio 2017, che
risulta regolarmente notificata all’interessato (a mezzo del servizio postale, con
consegna dell’atto alla madre convivente e spedizione della comunicazione di
avvenuta notifica) e al difensore, avv. Alessandro Pruiti Ciarello (mediante
comunicazione con posta elettronica certificata), senza che con riferimento ad
esso sia stata proposta l’impugnazione. Soltanto successivamente, ossia, dopo la
promozione del contraddittorio e lo svolgimento dell’udienza camerale del 23
febbraio 2017, si è avuta l’emissione dell’ordinanza, anch’essa del 23 febbraio
2017, avente ad oggetto esclusivamente la correzione dell’errore materiale,
notificata agli aventi titolo e, dunque, anche all’interessato (il 21 marzo 2017, ex
art. 157 cod. proc. pen., a mani della nonna), è stata proposta in data 5 aprile
2017 dal difensore, avv. Alessandro Pruiti Ciarello, impugnazione avente
chiaramente ad oggetto il solo provvedimento emesso il 23 febbraio 2017.
2.2. Orbene, la deduzione del ricorrente, in certa misura fatta propria
dall’Autorità requirente, in ordine alla modalità di svolgimento del giudizio di
cognizione dopo la citazione dell’imputato, identificato scorrettamente, ha formato
specifico oggetto del provvedimento del 31 gennaio 2017, con cui il giudice
dell’esecuzione ha ritenuto regolarmente attivato, nel giudizio di merito, il
contraddittorio con l’imputato, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.,
ossia con notifica al difensore di fiducia, a sua volta rettamente identificato ed
avvisato (nella persona dell’avv. Alessandro Pruiti Ciarello, il 5 febbraio 2016), al
di là del nominativo diverso inserito nel corpo del decreto di fissazione del giudizio

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abbreviato, specificando inoltre che Artiom Fabio è stato rettamente identificato
nel verbale che fa corpo unico con il dispositivo poi sottoposto a correzione.
Ebbene, contro questo provvedimento non è stata proposta impugnazione.
La susseguente procedura, innescata di ufficio dal giudice dell’esecuzione che
– esclusa l’evenienza di qualsivoglia nullità relativamente alla sentenza del 24
marzo 2016 – ha ravvisato la possibile evenienza dell’errore materiale succitato
nel dispositivo, ha avuto ad oggetto soltanto la sussistenza o meno di tale errore.
Di conseguenza, la censura proposta dal ricorrente in questa sede non può

trattate e definite dal provvedimento del 31 gennaio 2017, non impugnato.
2.3. In ordine alla questione che residua, quella attinente all’individuato
errore materiale, va rilevato che si verte in fattispecie altre volte scrutinata alla
luce del principio secondo cui, quando è dedotta l’erronea indicazione delle
generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice
dell’esecuzione procede con la correzione dell’errore materiale della sentenza, ove
sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del
soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito (Sez. 3, n. 53922 del
27/09/2016, Poma, n. m.; Sez. 1, n. 5782 del 21/10/2015, dep. 2016, Nocera, n.
m., Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091).
Le deduzioni svolte dal ricorrente su questo punto non appaiono dunque
fondate, stante la rilevazione compiuta, in linea con il contenuto del precedente
(ed inoppugnato) provvedimento del 31 gennaio 2017, dal giudice dell’esecuzione
circa il fatto che le generalità dell’imputato, indicate nel dispositivo della sentenza
letto il 24 marzo 2016 in “ARTO FABIO”, avrebbero dovuto essere indicate in
“ARTIOM FABIO” (rispettivamente prenome e cognome), assodata la certa
individuazione della persona dell’imputato nel processo: tale essendo l’oggetto del
procedimento esitato dal provvedimento qui impugnato, la correzione, ai sensi
dell’art. 130 cod. proc. pen., dell’errore materiale si appalesa incensurabile.
2.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21 novembre 2017

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essere ammissibilmente delibata per la parte che intende riproporre le questioni

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