Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21730 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21730 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SIANI VINCENZO

sul ricorso proposto da:
MUSCATO ANGELO nato il 11/08/1985 a BARI

avverso l’ordinanza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
lette/sectite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 10 – 28 febbraio 2017, la Corte di
appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena concesso ad Angelo Muscato: 1) con la
sentenza emessa in data 11 aprile 2005 dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni
di Bari, irrevocabile il 21 settembre 2005; 2) con la sentenza emessa in data 14
dicembre 2005 dal G.i.p. del Tribunale di Bari, irrevocabile il 5 febbraio 2006; 3)

irrevocabile in data 10 dicembre 2015.
1.1. Il giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di revoca della pena sospesa
formulata dal Procuratore generale presso la Corte di appello, ha rilevato che: il
Muscato, in data 25 novembre 2006, ossia nel termine biennale dal passaggio in
giudicato della sentenza sopra indicata sub 1), con cui egli era stato condannato
alla pena di mesi uno di arresto e euro 50,00 di ammenda, aveva commesso un
nuovo delitto (violazione dell’art. 612, secondo comma, cod. pen.) per il quale gli
era stata inflitta la pena detentiva di mesi tre di reclusione con sentenza del
Tribunale di Bari del 18 marzo 2009, divenuta irrevocabile il 24 maggio 2013;
questo nuovo delitto del 25 novembre 2006 era stato commesso, inoltre, nel
termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata
sub 2), con cui il Muscato era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto
di reclusione ed euro 800,00 di multa; per entrambi questi reati la sospensione
condizionale della pena – come concessa con le sentenze sub 1) e sub 2) andava revocata di diritto ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.;
inoltre, il Muscato, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28
aprile 2015, irrevocabile in data 11 ottobre 2016, aveva riportato condanna alla
pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione, per delitti (violazione degli artt.
336 e 337 cod. pen.) successivamente commessi, ossia il 25 giugno 2005,
condanna che era intervenuta nel termine quinquennale dal passaggio in
giudicato della sentenza indicata sub 3) con cui egli era stato condannato alla
pena di anni due, mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 74,
comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal febbraio all’aprile del 2003; per
quel reato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub
3) andava revocata di diritto ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen.
1.2. Avverso l’ordinanza ricorre il Muscato chiedendone l’annullamento e
deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 168, primo
comma, cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, come emergeva dalla stessa ordinanza impugnata, nei
giudizi di merito terminati con le indicate sentenze di condanna, il beneficio della

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con sentenza emessa in data 16 ottobre 2015 dalla Corte di appello di Bari,

sospensione condizionale era stato concesso nonostante gli elementi ostativi,
costituiti dalle precedenti condanne, fossero assolutamente conoscibili dai giudici
della cognizione, avendo essi a disposizione il suo certificato del casellario
giudiziale. Pertanto, ove avesse inteso farlo, il P.m. avrebbe dovuto impugnare le
sentenze, come aveva chiarito la giurisprudenza della Corte costituzionale e
quella della Corte di cassazione: non essendo ciò avvenuto, non era dato
utilizzare l’incidente di esecuzione per raggiungere il medesimo scopo.
1.3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità

obbligatoria e di diritto, per la quale il giudice dell’esecuzione doveva
provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza della causa di revoca di
diritto fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso il giudice della cognizione,
che in tal caso aveva la semplice facoltà di procedere alla revoca.

2. Il ricorso appare inammissibile, atteso che la censura articolata risulta
manifestamente infondata.
2.1. Questa valutazione si radica sulla constatazione che la problematica
agitata dal ricorrente pare riguardare il diverso caso della revoca avente ad
oggetto la sospensione condizionale concessa in modo erroneo, in violazione del
limite fissato dall’art. 164 cod. pen.: il Muscato intende trasporre la
corrispondente alla revoca di diritto ex art. 168, primo comma, cod. pen., senza
peraltro aver nemmeno prospettato che lo stesso tema della revoca della
sospensione fosse stato eventualmente dedotto principaliter in sede cognitiva e lì
espressamente affrontato e deciso con esito favorevole al Muscato.
2.2. Puntualizzato ciò, deve ribadirsi il principio secondo cui, nelle ipotesi di
revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti
dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve
provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di
diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della
cognizione (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156), giudice della
cognizione che, d’altro canto, in carenza di richieste sul punto, ha soltanto la
facoltà di provvedere direttamente alla revoca, dovendo altrimenti provvedervi il
giudice dell’esecuzione. In tale ambito la revoca della sospensione condizionale
della pena ha natura dichiarativa, per cui gli effetti di diritto sostanziale risalgono
de iure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della
pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa: sicché il provvedimento di
revoca è un atto ricognitivo della caducazione del beneficio avvenuta ope legis al
momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (v.
Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).

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del ricorso in quanto si verteva in tema di revoca della sospensione condizionale

Incongruo si rivela, allora, il riferimento operato dal ricorrente al principio
(affermato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381) secondo cui
il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in
presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente
note al giudice della cognizione, per cui il giudice dell’esecuzione acquisisce, per
la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del relativo giudizio: appare, infatti,
chiaro che l’ipotesi di revoca presa in esame in questo diverso frangente è quella

abbia concesso contra legem una ulteriore sospensione condizionale, dovendo in
tal caso verificarsi, per stabilire (sulla scorta delle evidenze documentali presenti
nel corrispondente fascicolo processuale) se operi o meno la preclusione cd.
debole del giudicato esecutivo, la situazione di concreta conoscibilità degli
elementi determinanti la causa ostativa in cui si trovava il giudice della
cognizione (v. Sez. 1, n. 31472 del 02/03/2017, Jovanovic, n. m.).
2.3. Dai rilievi che precedono deriva l’inammissibilità del ricorso, a cui
consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati
all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una
somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle
questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre 2017

Il Consi liere es ensore
Vl cenzo SÀani

– del tutto diversa da quella qui in esame – in cui il giudice della cognizione

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