Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2173 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2173 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Orefice Vincenzo, nato a Napoli il 31/10/1965
Scopelliti Gina Maria, nata a Reggio Calabria il 17/07/1967
avverso l’ordinanza del 05/02/2013 del Tribunale di Vicenza R.G. 8/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio limitatamente alla Ford Focus, rigetto nel resto;
udito, per gli indagati, l’Avv. Paolo Macchion, il quale ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 05/02/2013 il Tribunale di Vicenza, per quanto ancora rileva, ha
rigettato la richiesta di riesame presentata, nell’interesse di Vincenzo Orefice e Gina Maria
Scopelliti, avverso un decreto di sequestro preventivo di un’autovettura e di macchinari della
Blue Marin s.r.l.
L’Orefice e la Scopelliti, unitamente ad altro soggetto (Oliviero Sala), sono indagati in

ter, cod. pen.

relazione ai reati di cui agli artt. 110, 473, 474

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio, ha valorizzato l’esistenza di
intercettazioni dalle quali si poteva desumere l’utilizzo, da parte della Scopelliti, della propria
autovettura in modo strumentale all’attività illecita e, in ogni caso, ai sensi dell’art. 474
1

bis

Data Udienza: 05/12/2013

cod. pen., l’assenza di dimostrazione, da parte della medesima Scopelliti, dell’imprevedibilità
dell’uso illecito del veicolo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza.
2. Nell’interesse dell’Orefice e della Scopelliti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato
ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la tardività del prowedimento impugnato, intervenuto
oltre il termine previsto dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si insiste nell’eccezione di incompetenza per territorio,
sottolineando che non erano stati individuati fatti reato, connessi all’uso del veicolo

connessione escludevano la competenza del Tribunale che aveva provveduto.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 474 bis cod. pen. e 321 cod. proc.
pen., rilevando: a) che i fatti concernenti l’Orefice risalgono ad un periodo anteriore al luglio
del 2011, mentre il veicolo sequestrato era stato acquistato in data successiva al
14/05/2012; b) che il provvedimento cautelare era stato adottato ai sensi del comma 2 e
non del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per avere il
Tribunale omesso di considerare, ai fini della buona fede della Scopelliti e dell’assenza di
difetto di vigilanza, la circostanza che tutte le perquisizioni effettuate nei confronti
dell’Orefice, in casa e nell’autoveicolo, avevano dato esito negativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che,
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non si verifica la perdita di efficacia
della misura cautelare qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di
motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 309, comma
decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il
relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (Sez. 5, n. 48557
del 06/10/2011, Vecchiarelli, Rv. 251699). Nella specie, pertanto, erroneamente i ricorrenti
fanno riferimento alla data dell’11/02/2013, in cui è stata depositato il provvedimento
completo di motivazione, dopo che in data 05/02/2013, come risulta dall’attestazione di
cancelleria, era stato depositato il dispositivo.
2. Inammissibile, per assoluta genericità di formulazione e, soprattutto, per la mancata
indicazione dell’autorità giurisdizionale che sarebbe competente (Sez. 3, n. 7669 del
10/01/2012, Petrini, Rv. 252089), è anche la doglianza relativa all’eccepita incompetenza per
territorio dell’autorità adita.
3. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si concentra sui fatti
concernenti l’Orefice, trascurando di considerare l’esistenza delle condotte che riguardano
l’altro indagato e di confrontarsi con la motivazione del Tribunale, che ha sottolineato
l’esistenza di elementi indiziari, tratti dalle intercettazioni, relativi all’utilizzo dell’autovettura
in modo strumentale allo svolgimento dell’attività illecita. Tale profilo rende, del pari,

2

sequestrato e commessi nel circondario di Vicenza, e che i criteri di competenza per

evidente la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 240 cod. pen., che legittimano il
sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
4. Del pari inammissibile per difetto di specificità è il quarto motivo, che valorizza l’esito
negativo delle perquisizioni presso l’abitazione dell’Orefice e nel veicolo, ancora una volta
omettendo di considerare che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione
essenzialmente le chiamate in correità e i risultati delle intercettazioni.
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di
ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in

appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 05/12/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA