Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21729 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21729 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SIANI VINCENZO

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sul ricorso proposto da:
BAGLIONE VINCENZO nato il 26/12/1972 a TORINO

avverso l’ordinanza del 10/03/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

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Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 10 marzo 2017, il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice
dell’esecuzione, decidendo sull’opposizione proposta nell’interesse di Vincenzo
Baglione avverso il provvedimento del 28 ottobre 2016 – che aveva rigettato la
pregressa istanza proposta dallo stesso Vincenzo Baglione inerente alla
declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria della multa

febbraio 1998, irrevocabile il 17 marzo 1999 – ha rigettato l’opposizione,
ritenendo rettamente applicabile alla materia dell’esecuzione della pena pecuniaria
anche gli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione,
quest’ultima avvenuta nel caso di specie con la notificazione della cartella
esattoriale in data 22 agosto 2007.
1.1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Baglione
chiedendone l’annullamento e adducendo un unico motivo con cui prospetta
violazione degli artt. 160, 161 e 172 cod. pen., con conseguente mancata
declaratoria di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo.
Ribadito che la sentenza di condanna che aveva posto a suo carico anche la
pena della multa era passata in giudicato il 17 marzo 1999, il ricorrente sostiene
che il giudice dell’esecuzione, a fronte dell’incidente promosso con l’istanza del 5
agosto 2016, avrebbe dovuto rilevare che era trascorso inutilmente il decennio
previsto dall’art. 172 cod. pen., applicabile al caso di specie ai sensi dei commi
primo e terzo della stessa disposizione. Si era dato atto che il 22 agosto 2007 era
stata notificata al Baglione la cartella esattoriale n. 09720050104645682000
avente ad oggetto la riscossione della predetta pena pecuniaria. Peraltro, come
aveva chiarito più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la
disciplina dell’interruzione e della sospensione della prescrizione non si applicava
alla pena, sicché la stessa si estingueva per il solo fatto del decorso del termine
stabilito dalla legge. Il giudice dell’esecuzione si era rifatto invece a precedente
orientamento ritenendo suscettibile di interruzione il termine in questione,
sebbene tale orientamento si fosse occupato principalmente di verificare la
questione della nullità della notificazione della cartella esattoriale per violazione
delle corrispondenti norme del codice civile.
L’argomento che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi persuasivo
era che applicare gli artt. 160 e 161 cod. pen. alla pena significava effettuare
un’operazione fondata sull’analogia

in malam partem,

senza alcun aggancio

normativo, dovendo invece risolversi la questione sulla scorta del dettato dell’art.
172, quarto comma, cod. pen., senza violazioni del principio di stretta legalità.

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di euro 18.592,45, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Torino del 25

1.2. Il Procuratore generale si è espresso per il rigetto del ricorso, poiché, una
volta effettuato dal cancelliere l’invito al pagamento e poi seguita la trasmissione
al concessionario per la riscossione, con l’iscrizione a ruolo del credito ed il
conseguente invio della cartella esattoriale si determinava il mutamento della
natura dell’obbligazione verso l’erario, soggetta alla procedura di riscossione ai
sensi del testo unico sulle spese di giustizia, con particolare riferimento all’art.
235, con conseguente applicazione della prescrizione decennale dei crediti erariali,
secondo la disciplina civilistica, sistema soltanto per tale via non sospettabile di

procedura di riscossione per far decorrere il termine prescrizionale.

2. L’impugnazione appare infondata e va, quindi, rigettata.
2.1. L’impostazione seguita dal ricorrente, secondo cui il decorso del termine
di prescrizione della pena pecuniaria, nella specie di quella della multa, si
determina con la maturazione del decennio dall’irrevocabilità della sentenza, in
ossequio al disposto dell’art. 172 cod. pen., senza alcuna possibilità di
applicazione all’istituto della pena della disciplina della sospensione e della
interruzione dei termini di prescrizione che gli artt. 159 – 161 cod. pen.
disciplinano in riferimento al solo reato, non va condiviso nell’esito finale.
2.2. Se può discutersi in ordine all’esattezza del diretto riferimento agli istituti
di cui agli artt. 159 – 161 cod. pen. con riguardo alla pena, non può, secondo il
Collegio, revocarsi in dubbio l’assunto secondo cui — una volta che in sede
esecutiva siano stati esperiti gli atti previsti dalla legge per la sollecitazione del
condannato al pagamento della pena pecuniaria e, poi, per l’escussione del
patrimonio del condannato — il mancato adempimento da parte di quest’ultimo
integri, in via ordinaria, comportamento concretante la sua sottrazione
all’esecuzione della pena stessa, per gli effetti di cui all’art. 172 cod. pen.
Sul punto è stato chiarito e va ribadito che, sulla base dell’art. 660 cod. proc.
pen. (già abrogato, ma reviviscente a seguito della pronuncia di Corte cost. sent.,
n. 212 del 2003) e delle disposizioni cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (ora, anche gli
artt. 227-bis e ss.), l’esecuzione della pena pecuniaria ha inizio con l’atto di invito
al pagamento e della successiva iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per
l’adempimento: una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo del debito a carico del
condannato, prima del decorso del termine di prescrizione e previo compimento
degli atti prodromici, se poi l’obbligato non adempie nei termini al pagamento, si
deve ritenere che egli si sia sottratto all’esecuzione della pena iniziata, a far tempo
dalla data di iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui all’art. 172, quarto comma,
cod. pen. (v. Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, Di Gaetano, n. m.). E’ in tal senso
che, di conseguenza, vanno recepite le indicazioni che individuano nella

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irragionevolezza: altrimenti, sarebbe stato sufficiente non pagare nelle more della

notificazione della cartella esattoriale ai fini della interruzione, nel senso sopra
esposto, della prescrizione della pena pecuniaria (Sez. 1, n. 19336 del
24/04/2008, Lupo Faro, Rv. 240310; anche Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017,
Morabito, Rv. 270115, in motivazione, annette effetto interruttivo della
prescrizione della multa alla notificazione della cartella esattoriale; in modo
speculare Sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, Nicolosi, Rv. 218751, ha evidenziato
che la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, anche se
poi non concretamente eseguita, costituisce un vero e proprio atto di esecuzione

2.3. In questa chiave non va condiviso l’automatismo proposto dal ricorrente
che, alla scadenza del periodo normativamente stabilito per la prescrizione,
considera prescritta la pena pecuniaria (sulla scorta di una lettura di Sez. 1, n.
22787 del 13/05/2009, Milieri, n. m., decisione che, escludendo l’applicazione
degli artt. 159 – 161 cod. pen. all’istituto della pena, ribadisce comunque che
l’unica ipotesi tecnicamente qualificabile come sospensione è desumibile dall’art.
172, quarto comma, cod. pen., richiamato altresì dal successivo art. 173, terzo
comma, cod. pen., quando il condannato si sottragga volontariamente
all’esecuzione della pena, anche pecuniaria, in questo caso il termine rimanendo
sospeso non solo all’inizio della sua decorrenza, ma altresì se siffatta sottrazione si
verifichi nel tempo necessario per la maturazione dell’effetto estintivo).
2.4. Per tale ragione il sistema, non facendo seguire la prescrizione al mero
inadempimento, da parte del soggetto a tanto tenuto, dell’obbligazione
condensatasi nel titolo portato alla riscossione secondo il sistema previsto dal
d.P.R. n. 115 del 2002, quando tale riscossione sia tempestivamente avviata, non
presenta profili di irragionevolezza nel senso perspicuamente evidenziato
dall’Autorità requirente.
Non avendo il Baglione contestato la tempestività della notificazione della
cartella esattoriale, l’impugnazione deve essere, quindi, disattesa.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21 novembre 2017

impeditivo della estinzione della pena per prescrizione).

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