Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21728 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21728 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLLASTRI ARMANDO nato il 06/01/1960 a PAVIA

avverso l’ordinanza del 12/09/2016 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 19/10/2017

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di
Leo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari

sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta con il decreto penale di
condanna del 30 marzo 2015 per il reato di guida in stato di ebbrezza,
ripristinando la pena originariamente inflitta e disponendo la trasmissione al
P.M., come da sua richiesta, degli atti relativi alle false dichiarazioni rese dalla
responsabile del programma, Banin Rossella, ravvisandosi l’ipotesi di reato di cui
all’art. 374 bis cod. pen..
A fondamento della decisione rilevava che la Banin, sconfessando la
veridicità di una sua precedente attestazione, aveva successivamente negato lo
svolgimento della prestazione da parte del condannato.
2.Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato per:
– carenza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla revoca dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità, giustificata alla stregua
delle sole dichiarazioni della responsabile del programma, immotivatamente
pretermettendo nella valutazione operata gli elementi probatori aggiuntivi
prodotti dalla difesa, consistenti in contributi informativi dimostrativi al contrario
dell’esecuzione della prestazione;
– violazione e/o erronea applicazione dell’art. 186, comma 9-bis, del D.Lgs.
n. 285/1992 per avere il giudice dell’esecuzione disatteso la norma di riferimento
ed avere disposto il ripristino della pena sostituita, omettendo di considerare il
periodo di effettivo svolgimento della prestazione ai fini della determinazione
della misura della pena ancora da espiare.

Considerato in diritto

1. Il ricorso appare fondato e merita perciò accoglimento.
2. Il provvedimento impugnato, redatto in calce al verbale di assunzione
della deposizione resa da Banin Rossella, ha revocato la sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità con la seguente motivazione: ” ritenuto che, allo stato,
sulla base delle dichiarazioni rese da Banin Rossella, con le quali la stessa
1

del Tribunale di Genova revocava nei confronti di Pollastri Armando la sanzione

afferma che il programma non sia stato svolto da parte dell’imputato, deve
trovare applicazione il disposto dell’art. 186 comma 9 bis D. Lvo 285/92, con
conseguente revoca del provvedimento di sostituzione della pena e ripristino del
decreto penale (…) invero, non può in questa sede provvedersi ad un ulteriore
accertamento della veridicità o meno delle dichiarazioni del responsabile del
programma, la cui veridicità allo stato non è smentita se non dalle affermazioni
dell’imputato”.
3. Ora, la motivazione ha la funzione di dimostrare la fattispecie concreta

di indicare i dati materiali e le ragioni che all’autorità giudiziaria hanno fatto
ritenere esistente la fattispecie concreta. E se è vero che detta funzione può, a
seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o stringato, essa
presuppone, in ogni caso, la indicazione chiara dei dati fattuali posti a
fondamento della valutazione effettuata, con la conseguenza che un qualsivoglia
giudizio che non consenta di verificare a cosa è stato ancorato, manca dei
requisiti minimi di riconoscibilità del discorso giustificativo.
Il provvedimento impugnato non ha svolto alcuna valutazione della
testimonianza assunta, del suo contenuto e della sua valenza probatoria; ha
dichiaratamente ancorato la disposta revoca ad un dato informativo di non
verificata attendibilità, mancando di esaminare gli apporti informativi prodotti
dalla difesa, eventualmente integrandoli con approfondimenti istruttori di ufficio
ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 5, per accertare in concreto la
sussistenza dei presupposti della revoca e della riviviscenza della pena originaria.
L’ordinanza in verifica, nel cui percorso argomentativo sono effettivamente
ravvisabili i denunziati vizi di legittimità per carenza, apparenza e manifesta
illogicità della motivazione, deve essere, pertanto, annullata con rinvio al G.i.p.
del Tribunale di Genova perché proceda a nuovo esame, libero nell’esito ma
colmate le evidenziate lacune, e che non manchi di verificare se l’attività imposta
sia stata eventualmente svolta nei termini prescritti per un lasso temporale
apprezzabile e possa essere scomputata, previo ragguaglio, dalla restante pena
ancora da eseguire nelle forme ordinarie.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al G.i.p. del Tribunale di Genova per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017
Il C sigliere el tenso

DEP

I A A

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considerata dal giudice e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e

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