Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21725 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21725 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONTANA GIORGIO nato il 21/06/1962 a ISOLA VICENTINA

avverso l’ordinanza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 17/05/2017

Letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo
esame della domanda del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 16 giugno 2016 la Corte di appello di Venezia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettò l’incidente di esecuzione proposto dal
condannato Giorgio Fontana per la riforma del decreto di cumulo di pene concorrenti

Queste le ragioni poste a fondamento della decisione: il ricorrente lamenta la
mancata inclusione nel cumulo delle pene inflitte con le sentenze rispettivamente
emesse dalla Corte di appello di Venezia il 4 settembre 1981 ed il 14 aprile 1994,
inserite in decreto di cumulo del 3 aprile 1995 e, successivamente, inserite nel
successivo provvedimento di cumulo del 1 dicembre 2010 unitamente alla pena
inflitta con sentenza della Corte di appello di Venezia del 3 luglio 2009; solo la pena
irrogata da tale ultima sentenza era stata poi inserita nel decreto del 1 luglio 2015
unitamente alle pene di cui alle sentenze emesse dalla stessa Corte rispettivamente
il 18 maggio 2012 (irrevocabile il 28 maggio 2013 e il 27 novembre 2014
(irrevocabile il 10 marzo 2015); delle sentenze il Procuratore generale aveva, nel
decreto del 7 luglio 2915, inserito solo quella del 3 luglio 2009, unitamente a quelle
del 18 maggio 2012 (relativa a fatti commessi il 26 aprile 2005) e del 27 novembre
2014 (relativa a reati commessi il 10 agosto 2001); al 26 aprile 2005 l’unica pena
ancora da espiare era quella inflitta con la sentenza del 3 luglio 2009, con
conseguente inserimento solo di tale pena nell’ultimo cumulo; Fontana deduceva
come non potesse scorporarsi la pena irrogata con tale pronuncia da quelle inflitte
con le sentenze comprese nel decreto di cumulo del 1 dicembre 2010; il Procuratore
generale aveva replicato che al 26 aprile 2005, data di commissione dell’ultimo
reato (accertato con la sentenza emessa il 18 maggio 2012), le pene inflitte con le
sentenze rispettivamente emesse il 4 settembre 1981 ed il 14 aprile 1994 erano
state interamente espiate (rispettivamente il 9 dicembre 1984 ed il 17 settembre
1999) e che nel provvedimento di cumulo del 1 dicembre 2010 erano state cumulate
le pene inflitte con le sentenze del 4 settembre 1981 e del 14 aprile 1994 con quella
irrogata con la sentenza del 3 luglio2009 perché il reato con essa accertato era stato
commesso il 12 febbraio 1991, data in cui era ancora in espiazione la pena oggetto
del precedente cumulo; tale considerazione è da condividere, dal momento che alla
data di commissione dell’ultimo reato (26 aprile 2005) l’unica pena ancora in corso
era quella inflitta con la condanna del 3 luglio 2009, irrevocabile il 13 aprile 2010.
Per la cassazione di tale ordinanza Fontana ha proposto ricorso (atto sottoscritto
dal difensore, avvocato Franco Capuzzo) con il quale si deduce che il provvedimento

emesso dal Procuratore generale presso la stessa Corte il 7 luglio 2015.

è erroneo in diritto, in quanto: per la determinazione delle pene concorrenti di cui
all’art. 80 cod. pen. occorre avere riferimento alla data di commissione dei reati,
non a quella di emanazione delle sentenze che li accertino, ovvero a quella di
irrevocabilità o di esecuzione, non potendosi far discendere vantaggi o svantaggi del
cumulo da eventi casuali; con il decreto di cumulo del 1 dicembre 2010 erano state
indicate le pene rispettivamente inflitte con le sentenze del 4 settembre 1981, del
14 aprile 1994 e del 3 luglio 2009 dal momento che l’indulto in precedenza applicato

reviviscenza della pena in data successiva (19 maggio 1995) a quelle di
commissione dei reati (4 maggio e 7 maggio 1991) accertati con la sentenza del
1994 ed a quella di commissione del reato (12 febbraio 1991) accertato con la
sentenza del 2009; in tale cumulo dovevano essere inserite anche le pene inflitte
con le sentenze rispettivamente emesse il 18 maggio 2012 e il 27 novembre 2014 in
quanto riferite a reati commessi, rispettivamente, il 26 aprile 2005 ed il 10 agosto
2001; le pene inflitte con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Venezia
rispettivamente il 18 maggio 2012 e il 27 novembre 2014 avrebbero dunque dovuto
considerarsi come parte del decreto di cumulo del 1 dicembre 2010, sì da
mantenerne l’unitarietà; il giudice dell’esecuzione ha dunque disatteso il principio
secondo cui la pena oggetto di cumulo è una pena unica (art. 76 cod. pen.).
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia
per nuovo esame della domanda del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ certamente vero che alla data di emissione del decreto di cumulo del 1
dicembre 2010, comprendente le pene al ricorrente inflitte con le sentenze dalla
Corte di appello di Venezia rispettivamente emesse il 4 settembre 1981 (per reati
commessi il 31 dicembre 1980, il 4 gennaio 1981 ed il 6 gennaio 1981) il 14 aprile
1994 (per reati commessi il 4 ed il 7 maggio 1991) ed il 3 luglio 2009 (per reato
commesso il 12 settembre 1991), non erano ancora passate in cosa giudicata le
sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte di appello il 18 maggio 2012 ed il
27 novembre 2014, ma è altrettanto vero che i reati accertati con tali ultime due
sentenze vennero dal ricorrente commessi, rispettivamente, il 26 aprile 2005
(rapine e tentati omicidi accertati con la sentenza del 18 maggio 2012) ed il 10
agosto 2001 (tentativo di rapina e porto illegale di armi accertati con la sentenza del
27 novembre 2014); prima dunque della formazione del cumulo del 1 dicembre
2010.
Orbene, costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità quello secondo cui la pena da espiare, derivante da nuovo titolo

2

alla pena inflitta con la sentenza del 1981 era stato revocato, con conseguente

esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita
dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di
commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene (art. 80
cod. pen.) determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro
anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle
pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue
l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati

posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date
di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione
del cumulo da parte del pubblico ministero (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n.
47942 del 27 ottobre 2016, Amante, Rv. 268474; Cass. Sez. 1, n. 4517 del 20
giugno 2000, Mauri, Rv. 217066; Cass. Sez. 1, n. 2932 del 20 maggio 1998,
Carbone, Rv. 210774).
L’ordinanza impugnata non ha fatto applicazione di tale principio, ritenendo
giustificato l’inserimento nel decreto di cumulo impugnato dal ricorrente della sola
pena inflitta con la sentenza del 3 luglio 2009, essendosi limitata ad affermare che:
al 12 settembre 1991 (giorno di commissione del reato accertato con la sentenza
del 3 luglio 2009) non era stata ancora interamente espiata la pena risultante dal
cumulo del 1 dicembre 2010; al 26 aprile 2005 (giorno di commissione dei reati
accertati con la sentenza del 18 maggio 2012) l’unica pena ancora in corso di
espiazione era quella inflitta al ricorrente con la sentenza emessa il 3 luglio 2009
(reato commesso il 12 settembre 1991).
E’ dunque errato in diritto scorporare dalla pena unica determinata con decreto
di cumulo quelle, già espiate, inflitte con sentenze di condanna già unificate nel
precedente decreto di cumulo del 2010.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Venezia per un nuovo esame della domanda del ricorrente che tenga
conto del principio sopra ribadito.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Venezia.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2017.

commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA