Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21724 del 30/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21724 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nicchio Costruzioni s.r.l.

avverso l’ordinanza del 11/09/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 11 settembre 2015 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
rigettato l’opposizione, così qualificato da questa Corte con sentenza del 3 luglio
2008 il ricorso per cassazione proposto dalla Nicchio Costruzioni s.r.l. avverso
l’ordinanza del 21 gennaio 2007, emessa senza formalità, ai sensi dell’art. 672,
comma 1, cod. proc. pen., dal medesimo Ufficio che aveva respinto la richiesta

Data Udienza: 30/03/2017

della indicata società di applicare l’indulto, di cui alla legge 31 luglio 2006, n.
241, sulla sanzione pecuniaria amministrativa di euro 10.329,00, irrogata con
sentenza del 5 luglio 2006 di detto Giudice, ai sensi degli artt. 5, 13 e 24 d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, in relazione a una truffa aggravata in gara pubblica,
commessa il 5 aprile 2005 dal legale rappresentante dell’ente Nicchio Raffaele.
Il Giudice rilevava che era pacifico in giurisprudenza che la legge n. 241 del
2006 non era applicabile alle sanzioni di cui all’art. 9 n. 231 del 2001 per essere

2. L’interessata società ha chiesto, proponendo ricorso per cassazione per
mezzo del suo difensore avv. Giuseppe De Angelis, l’annullamento dell’ordinanza
per violazione degli artt. 609 e 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in
relazione all’applicabilità della legge n. 241 del 2006 alle violazioni previste dal
d.lgs. n. 231 del 2001.
2.1. Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata è del tutto abnorme
perché adottata in assenza di ogni parametro legislativo di carattere sostanziale
e processuale, consentendo l’applicabilità della legge n. 241 del 2006 «per tutti i
reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2016» di attrarre nell’ambito di efficacia
dell’indulto la violazione ex d.lgs. n. 231 del 2001.
Detto decreto, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta
con le forme del processo penale, ha introdotto sanzioni diverse da quelle
irrogabili in precedenza agli enti, la cui responsabilità, come ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, è di natura tipicamente penale, subordinata e
direttamente connessa alla commissione di un fatto costituente reato, pur
essendo nominalmente amministrativa.
Né può negarsi natura di reato ai fatti per cui si procede in base all’indicato
intervento normativo alla luce delle modalità del loro accertamento, con le
garanzie e le forme del processo penale.
2.2. Lo stesso giudice di merito ha qualificato la pena pecuniaria, che ha
applicato, come multa, ed è contra ius la correzione della sentenza disposta dal
giudice della opposizione che l’ha qualificata come sanzione amministrativa,
avendo il legislatore espressamente previsto i casi in cui ha ritenuto di escludere
l’accertamento di un fatto e le correlate sanzioni dal processo penale, mentre,
con riguardo alle ipotesi di fatti penalmente rilevanti previste dal ridetto decreto,
sia l’accertamento delle responsabilità sia l’applicazione delle sanzioni e la fase
esecutiva sono regolate dalle norme del codice penale e di quello di procedura
penale.
Supporta tali argomentazioni, ad avviso della ricorrente, il dato normativo,
statuendo gli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, premessa l’osservanza delle

2

sanzioni collegate a responsabilità di natura amministrativa, non penale.

disposizioni dettate dal codice di procedura e dal d.lgs. n. 271 del 1989 per gli
illeciti amministrativi costituenti reato, che sono applicabili all’ente le disposizioni
processuali relative all’imputato.
Anche la legge n. 241 del 2006 in tema di indulto ne prevede l’applicazione
in genere alle pene pecuniarie e non alle sole sanzioni penali.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso con articolata requisitoria

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte, intervenendo sul tema specifico, oggetto del dibattito
giudiziario indotto dalla richiesta della società ricorrente di applicazione
dell’indulto, di cui alla legge n. 241 del 2006, alla sanzione inflitta con sentenza
del 5 luglio 2006, per violazione dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, ha
già fissato il principio di diritto secondo cui l’indulto, operando con riferimento
alle pene detentive e pecuniarie, non è applicabile alle sanzioni di cui all’art. 9
d.lgs. n. 231 del 2001 in quanto sanzioni collegate a responsabilità di natura
amministrativa e non penale (Sez. 2, n. 35337 del 13/06/2007, P.M. in proc.
Cluster s.a.s., Rv. 239857), «versandosi in tema di illeciti amministrativi e non di
reati (Sez. 2, n. 35337 del 13/06/2007, citata, in motivazione).

3.

A tale principio deve darsi continuità, sostenendo la natura

amministrativa della sanzione pecuniaria, al di là del

nomen iuris (multa)

adottato dal giudice della cognizione, argomenti sistematici e letterali, che,
ripercorsi dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, appaiono
del tutto coerenti con un corretto inquadramento della peculiare responsabilità
dell’ente, che -già definita, nella relazione al decreto legislativo, come un
«tertium genus» per le caratteristiche e norme proprie che la connotano, e
ritenuta di natura «ibrida» anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, D’Azzo, Rv. 232956/7/8), evocata dalla
ricorrente a sostegno della sua tesi- trova confermata la sua natura
amministrativa nelle disposizioni specifiche dettate dal d.lgs. n. 231 del 2001, e
negli arresti giurisprudenziali che hanno ritenuto tale natura preclusiva
dell’applicazione di istituti specificamente previsti per le sanzioni di natura
penale.

3

per la inammissibilità del ricorso.

Sotto il primo profilo vengono in considerazione le disposizioni pertinenti
all’autonomia dell’illecito penale, commesso da parte di soggetto riconducibile
all’ente, e di quello amministrativo riconducibile a quest’ultimo, e segnatamente,
tra le altre, le disposizioni di cui all’art. 74 d.lgs. n. 231 del 2001, che
disciplinano le competenze in materia di esecuzione delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato attribuite al «giudice indicato nell’art. 665 del codice di
procedura penale», e, tra le altre competente, prevedono quella per i
provvedimenti relativi «alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del

contestazione dell’illecito amministrativo in caso di prescrizione del reato da cui
esso dipende, senza precludere la prosecuzione del procedimento incardinato
(tra le altre, Sez. 5, n. 20060 del 04/4/2013, P.M. in proc. Citibank N.A.,
Rv. 255415, e giurisprudenza ivi richiamata); all’art. 8 stesso decreto, relative
alla responsabilità dell’ente per la commissione del reato presupposto anche nel
caso in cui l’autore del detto reato non sia stato identificato o non sia imputabile
o sia stato assolto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza dello stesso
reato (tra le altre, Sez. 5, n. 20060 del 04/4/2013, citata, Rv. 255414, e
giurisprudenza ivi richiamata).
Sotto il secondo profilo si è, in particolare, rimarcato, con indubbia valenza
ai fini che qui rilevano, che l’istituto della sospensione condizionale della pena
non è applicabile alle sanzioni inflitte all’ente a seguito dell’accertamento della
sua responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, la cui natura
amministrativa non consente l’applicabilità di istituti giuridici specificamente
previsti per le sanzioni di natura penale (Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013,
Ciacci, Rv. 257126), ed essendo peraltro previsti nel sistema sanzionatorio
delineato dal detto decreto istituti diversi in funzione specialpreventiva (Sez. 2,
n. 10822 del 15/12/2011, dep. 2012, Cerasino, Rv. 256705, non massimata sul
punto)

4. L’ordinanza, che ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, che
ha richiamato, coerentemente indicando come sanzione amministrativa quella
inflitta alla società ricorrente con la sentenza del 5 luglio 2006, resiste alle
censure difensive.
La società ricorrente, invero, omettendo di correlarsi con le ragioni della
decisione e trascurando l’indicato precedente, contrappone una interpretazione
della normativa di riferimento priva di alcun fondamento, non confrontandosi con
le caratteristiche proprie della responsabilità amministrativa da reato, come
volute e disposte dal nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria introdotto dal
d.lgs. n. 231 del 2001, e assumendo di trovare argomenti, a sostegno dell t
4

reato per amnistia»; all’art. 60 stesso decreto, attinenti alla decadenza della

della «responsabilità penalistica» dell’ente e della «accezione penalistica» del
termine «multa» nella sentenza di condanna, in elementi che, al contrario,
connotano il detto nuovo sistema, in punto di modalità di accertamento
dell’illecito dell’ente, di determinazione e applicazione delle sanzioni, di tutela del
principio di legalità e di rafforzamento delle garanzie, con «ibridazione della
responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale»
(come affermato da Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, citata, in motivazione).
Né, mentre è solo assertivo il rilievo che dagli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del

procedimento relativo agli illeciti amministrativi derivanti da reato e alla
estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato- sia evincibile
l’applicazione nella specie della disposizione di cui all’art. 672 cod. proc. pen.,
possono trarsi ragioni di riflessione né dall’avere il Giudice per le indagini
preliminari ritenuto l’istanza valutabile in sede di esecuzione penale, attraverso il
meccanismo penalistico dell’incidente di esecuzione, che è al contrario l’istituto
che consente di valutare l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta nel
contraddittorio, iniziale o differito, delle parti, né dal testo della legge n. 241 del
2006, che specificamente prevede che «è concesso indulto, per tutti i reati […]»
e collega a essi le pene detentive e pecuniarie indultabili.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
A tale dichiarazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in difetto
dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento euro alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 30/03/2017

2001 -relativi, rispettivamente, alle disposizioni processuali applicabili al

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