Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21723 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21723 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dalla Porta Emiliano, nato a Prato il 21/02/1972

avverso la sentenza del 24/04/2015 della Corte d’Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché i fatti non sono
previsti dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Prato del 18/12/2013, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Emiliano Dalla Porta per il reato continuato di violenza privata, danneggiamento

1

Data Udienza: 07/04/2016

e ingiuria commesso il 31/03/2008 in danno di Stefania Vaiani, banconiera
presso il Circolo della Misericordia di Cantagallo, che lo aveva invitato ad uscire
dal locale, insultandola, danneggiando i telecomandi del televisore del circolo,
bloccando con le mani la porta del locale e così impedendo alla Vaiani di
allontanarsi. La sentenza di primo grado era riformata con il riconoscimento delle
attenuanti generiche e la rideterminazione della pena in mesi due di reclusione e
della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte
civile in C 1.000.

sull’affermazione di responsabilità; le dichiarazioni della persona offesa
sarebbero state ritenute attendibili, e quelle contrarie del teste a difesa Pollastri
viceversa compiacenti, senza indicarne le ragioni; l’interessato racconto della
Vaiani sarebbe stato illogicamente ritenuto riscontrato dalle dichiarazioni del
teste Montini, presidente del circolo dove avvenivano i fatti, il quale si limitava a
riportare quanto riferitogli dalla donna, mentre il Pollastri era indifferente alla
vicenda ed aveva assistito direttamente ai fatti; le dichiarazioni del Pollastri
sarebbero state peraltro travisate nel valutarle come concentrate su particolari
irrilevanti, mentre il teste aveva specificamente riferito che la porta del locale si
apriva verso l’interno e non vi erano problemi per uscire, e che le ingiurie erano
state reciproche fra la Vaiani e l’imputato; dalla data dei fatti sarebbe comunque
decorso il termine per la prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi che la contestata condotta di ingiuria non è
più prevista dalla legge come reato. La norma incriminatrice di cui all’art. 594
cod. pen. è stata infatti abrogata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. E’
invece tuttora penalmente rilevante la condotta di danneggiamento pure
addebitata all’imputato, in quanto aggravata dalla violenza contestualmente
commessa e pertanto incriminata anche dall’attuale previsione dell’art. 635 cod.
pen., come riformulata dall’art. 2, lett. L del citato decreto.
Detto questo, il ricorso è nel resto inammissibile.
Le censure del ricorrente sono generiche nella dedotta carenza di
motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, viceversa
positivamente valutata dalla Corte territoriale in base alla precisione delle
dichiarazioni ed all’assenza di animosità, e sulla presenza di riscontri, indicati dai
giudici di merito non solo in quanto riferito dal teste Pollastri, non sminuito nella
sua significatività per l’appunto confermativa dal fatto di riportare un racconto
2

L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale

I

della persona offesa analogo a quello esposto agli inquirenti, ma anche nelle
ammissioni dell’imputato sulla condotta di danneggiamento. Altrettanto
generiche e non attinenti al contenuto della motivazione della sentenza
impugnata sono le doglianze sulla ritenuta irrilevanza del teste Pollastri, laddove
il ricorrente non oppone specifici rilievi alla considerazione della Corte d’Appello
per cui quanto riferito dal teste sull’apertura della porta del locale verso l’interno
non contrastava con la realizzazione della condotta di violenza privata,
dettagliatamente descritta dalla Vaiani nel tenere la porta chiusa per impedire

L’inammissibilità dei motivi fin qui esaminati preclude la rilevazione in
questa sede della prescrizione dei reati, essendo il relativo termine decorso al
31/09/2015 e quindi successivamente alla sentenza impugnata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio
esclusivamente in ordine al reato di ingiuria, con eliminazione del relativo
aumento di pena per la continuazione, determinato in giorni cinque di reclusione.
Essendo l’incidenza sul danno di detto reato ininfluente rispetto alla consistenza
degli altri delitti contestati, le statuizioni civili rimangono inalterate.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di
ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Elimina la pena di giorni cinque di reclusione irrogata per l’ingiuria e ridetermina
in mesi uno e giorni venticinque di reclusione la pena residua.
Così deciso il 07/04/2016

alla stessa di uscire dal locale.

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