Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21722 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21722 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pizzorno Debora, nata a Genova il 29/05/1969

avverso la sentenza del 08/04/2014 della Corte d’Appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalle
parti civili;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, riqualificato il fatto come falso in scrittura privata, per non essere il
fatto previsto come reato;
uditi i difensori avv.ti Angelo Paone e Riccardo Passeggi, che hanno concluso
associandosi alle richieste del Procuratore generale e in subordine per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 07/04/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Genova del 08/02/2013, appellata dall’imputata e dalle parti civili, la Corte
d’Appello di Genova dichiarava non doversi procedere nei confronti di Debora
Pizzorno in ordine al reato continuato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.,
commesso in epoca anteriore al 19/08/2005 falsificando le sottoscrizioni di
Pierangelo Gigola e Monica Puttini in una dichiarazione di inizio di lavori di

per intervenuta prescrizione. La sentenza di primo grado era confermata nella
condanna dell’imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, e
riformata con il riconoscimento a queste ultime di una provvisionale di € 5.000.
L’imputata ricorrente deduce vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità agli effetti civili e violazione di legge e vizio motivazionale sulla
provvisionale riconosciuta in grado di appello in favore delle parti civili.
Le parti civili hanno depositato memoria a sostegno della richiesta di
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi che il fatto contestato alla ricorrente va
correttamente qualificato in termini nei quali non è più previsto dalla legge come
reato.
Oggetto materiale della condotta addebitata è una dichiarazione di inizio di
lavori. Tale documento, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito,
costituisce non una pubblica certificazione, ma una scrittura privata (Sez. 5, n.
7703 del 16/10/2014, dep. 2015, Brachi, Rv. 262314). Qualora l’imputazione
configurasse una condotta di falsità ideologica, la stessa integrerebbe il reato di
cui all’art. 481 cod. pen. (Sez. U, n. 18056 del 24/04/2002, Panarelli, Rv.
221404). Ma, essendo viceversa contestata nella specie una condotta di falsità
materiale, la stessa integra la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen.. Tale norma
incriminatrice è stata tuttavia abrogata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, seguendone
la caducazione delle statuizioni civili.

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ristrutturazione di un locale di Genova e nelle planimetrie alla stessa allegate,

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata perché, qualificato il fatto a norma dell’art. 485
cod. pen., non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 07/04/2016

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