Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21720 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21720 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Beltranne Salvatore, nato a Poggioreale il 11/05/1981

avverso l’ordinanza del 02/03/2016 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 marzo 2016 la Corte di appello di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da
Salvatore Beltrame, volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della
continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con le
sentenze di condanna indicate nella istanza, riprese nella premessa
dell’ordinanza ed emesse:

Data Udienza: 30/03/2017

- la sentenza n. 4148/2013 dalla stessa Corte il 20 luglio 2012, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Partanna,
irrevocabile il 23 ottobre 2014, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma
primo, n. 1, 99, commi secondo, n. 1, e quarto cod. pen, commesso in Partanna
il 9 luglio 2009 (sub 1);
– la sentenza n. 349/2013 dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 11
aprile 2013, in riforma della sentenza del 29 novembre 2011 del Tribunale di
Enna, irrevocabile il 28 aprile 2014, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7
cod. pen, accertato in Enna in data 11 marzo 2008 (sub 2);

– la sentenza n. 1039/2011 dal Tribunale di Livorno in data 18 luglio 2011,
irrevocabile il 6 marzo 2013, per il reato di cui agli artt. 73 e 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990, 99, commi secondo, n. 2, e quarto cod. pen., commesso
in Rosignano Marittimo loc. Vada il 12 marzo 2011 (sub 3);
– la sentenza n. 110/2011 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale
di Sciacca in data 28 ottobre 2011, irrevocabile il 27 settembre 2012, per il reato
di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen., commesso in Santa Margherita
Belice il 27 maggio 2010 (sub 4);
– la sentenza n. 283/2012 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale
di Livorno il 20 giugno 2012, irrevocabile il 21 dicembre 2012, per il reato di cui
all’art. 572 cod. pen., commesso in Rosignano Marittimo dal primo gennaio 2009
al 12 marzo 2011 e per il reato di cui agli artt. 582, 585, 61 n. 2, 99, commi
secondo, n. 2, e quarto cod. pen., commesso in Rosignano Marittimo il 5 marzo
2010 (sub 5);
– la sentenza n. 751/2008 dal Tribunale di Termini Imerese in data 14
novembre 2008, irrevocabile il 14 ottobre 2010, per il reato di cui all’art. 635
cod. pen., commesso in Termini Imerese il 31 agosto 2004 (sub 6);
– l’ultima sentenza dal Tribunale di Trapani il 13 luglio 2009, irrevocabile il
13 marzo 2013, per il reato di cui all’art. 635, commi primo e secondo, n. 3 cod.
pen., commesso in Trapani in data 8 maggio 2006 (sub 7).
Il Giudice, che premetteva che l’istante aveva dedotto a fondamento della
richiesta che i reati erano stati commessi in ristretto lasso temporale e che egli
aveva una pregressa dipendenza da sostanze stupefacenti sin dall’età di tredici
anni e accentuati disturbi della personalità incidenti sulla sua capacità di
autodeterminazione, rilevava, a ragione della decisione, che:
– dalla documentazione offerta in udienza dalla difesa si traeva che l’istante
aveva avuto prima della carcerazione una storia di tossicodipendenza, con
diagnosi di disturbo della personalità borderline e di reazione di adattamento con
umore depresso ed era stato ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Paolo, e
che quanto rappresentato dall’istante in ordine alla sua risalente dipendenza da

2

.

sostanze stupefacenti era evincibile dalla valutazione psicologica della dottoressa
Manzini del 17 gennaio 2014;
– il Sert aveva attestato il 14 aprile 2015 che l’istante per la sua dipendenza
da oppiacei era seguito dal servizio e la Ausl di Livorno presso la Casa
circondariale aveva certificato il 30 marzo 2011 che la dipendenza da oppiacei
poteva farsi risalire a epoca prossima al 2011, in mancanza di altri antecedenti;
– i reati commessi prima di tale periodo non potevano pertanto ritenersi
connessi con la dipendenza da sostanza stupefacente, né vi erano elementi per

attività delittuose;
– le condotte e i beni tutelati, inoltre, non erano omogenei (detenzione
stupefacenti nel 2011, danneggiamenti negli anni 2004 e2006, furti negli anni
2008 e 2011, rapina, maltrattamenti e lesioni nel 2010), erano stati commessi
nell’arco di sette anni in luoghi diversi e lontani e con differente modus operandi;
– non vi era prova che i reati fossero stati deliberati e sorretti da un
medesimo disegno criminoso, né avevano inciso sulle condotte i disturbi della
personalità diagnosticati solo il 23 ottobre 2013.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore di fiducia avv. Giacomo Frazzitta, l’interessato, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia
«contradddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
606 c.p.p., c.1, lett. e), per violazione dell’art. 81 c. p. e dell’art. 671 c.p.p.».
2.1. Secondo il ricorrente, che ha premesso il richiamo ai principi di diritto in
tema di continuazione, i reati giudicati sono avvinti dal medesimo disegno
criminoso per l’assoluta omogeneità di alcune delle condotte contestate e dei
beni giuridici, oltre che per il ristretto lasso temporale della loro commissione.
In particolare, il Giudice ha escluso la connessione temporale, riportando le
condotte delittuose in modo casuale e privando di rilevanza il ristretto lasso
temporale tra le stesse, sottoposto alla sua attenzione in sede di gravame,
mentre doveva porre a confronto le condotte nella loro corretta successione
cronologica, espressiva di preordinata determinazione criminosa.
2.2. Quanto allo stato di tossicodipendenza, ad avviso del ricorrente, il
Giudice, pur dopo averne valutato la documentata sussistenza dal 2011, non ne
ha apprezzato correttamente la rilevanza fattuale e normativa nel contesto dei
delitti oggetto della richiesta, poiché ne ha escluso ogni rilevanza per i delitti
commessi e non solo in un periodo immediatamente precedente ma anche in
data successiva.

3

ritenere che tale dipendenza avesse influito sulla commissione delle diverse

Né assume rilievo la circostanza che egli non sia stato ammesso a un
programma terapeutico, risultando che egli ha alle spalle una risalente storia di
tossicodipendenza, ponendosi la certificazione del Sert solo come il momento
finale o, comunque, più prossimo della operata costatazione senza esaurire le
problematiche connesse alla grave tossicodipendenza pregressa.
Egli, inoltre, è affetto da disturbo della personalità tipo borderline, che,
alterando la sua capacità di autodeterminazione, ha influito sulla sfera emotiva e
volitiva influenzando negativamente le sue azioni, in particolare in relazione ai

e persone ed espressivi come tali di atteggiamenti erompenti dalla sua patologia.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso sviluppa censure manifestamente infondate ovvero non

consentite.

2. I fatti, cui è riferita la richiesta di applicazione della disciplina della
continuazione, sono stati presi in esame dalla Corte di appello che ha escluso la
ravvisabilità nei comportamenti illeciti del condannato degli elementi
caratterizzanti l’istituto invocato.
A tal fine la Corte, con motivazione logicamente congruente, ha rimarcato la
diversa tipologia dei reati, giudicati con le sentenze di condanna in esame, la
diversità dei beni tutelati e delle modalità esecutive e le diversità spaziotemporali delle rispettive commissioni, e ha evidenziato che essi non apparivano
deliberati e sorretti da un medesimo e originario disegno criminoso, alla cui
esistenza né gli evidenziati disturbi di personalità né il documentato stato di
tossicodipendenza del loro autore offrivano di per sé elementi decisivi di
apprezzamento.
2.1. La valutazione svolta è del tutto coerente con la natura dell’istituto della
continuazione, per il quale rileva «l’esistenza del requisito soggettivo
rappresentato dalla unicità del disegno criminoso, che non si identifica
assolutamente con il dolo (che è anzi diverso per ciascun reato), ma con
l’ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un
momento attuativo» (Corte cost. n. 115 del 1987), e che deve trovare
dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti i
fatti siano frutto realmente, sia pure nei dati essenziali, di una originaria
4

delitti di danneggiamento e di lesioni personali, caratterizzati da violenza su cose

ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una
deliberazione specifica (tra le altre, Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006, Moretti,
Rv. 235523; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 2, n.
40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, del 26/02/2014, B., Rv.
260896; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596),
mentre il programma di attività delinquenziale, che sia meramente generico,
ovvero la generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti

a fini del tutto diversi -e negativi per il reo- come la recidiva e l’abitualità
criminosa (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
2.2. Sono coerenti con il parametro normativo di cui all’art. 81 cod. pen. e in
linea con la nuova previsione dell’art. 671, comma 1, seconda parte, cod. proc.
pen. anche le argomentazioni del Giudice dell’esecuzione, che ha evidenziato la
non sufficienza, al fine dell’accertamento della continuazione e a fronte degli
elementi fattuali esaminati, della indicazione da parte dell’istante del suo stato di
tossicodipendenza.
Detto stato, secondo l’apprezzamento della Corte, in quanto documentato
dalla certificazione del Sert di Zona Alta Val d’Elsa del 14 aprile 2015 e dalla
certificazione dell’Ausl di Livorno presso la locale Casa circondariale del 30 marzo
2011, era al più risalente a epoca prossima al 2011, in mancanza di
documentazione anteriore che ne attestasse la pregressa sussistenza, neppure
avvalorata da eventuale, e non provata, ammissione dell’istante a programmi
terapeutici, ed era, pertanto, da escludere la connessione con esso dei reati
commessi anteriormente all’indicato periodo.
La valutazione svolta è, invero, del tutto coerente con il consolidato principio
che non solo lo status di tossicodipendente può e deve essere preso in esame
per apprezzare, sotto il profilo indiziario, l’unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano concretamente collegati e dipendenti dallo stesso
stato, in concomitanza con il quale sono stati commessi, ma anche che, non
essendo mutate le norme che delineano la continuazione, l’indicato

status di

tossicodipendente non si sovrappone, sostituendola, alla nozione stessa di
continuazione delineata nell’art. 81, comma secondo, cod. pen., e cioè alla
necessità che i fatti, alla stregua di altri elementi sintomatici, siano riferibili a un
medesimo (originario) disegno criminoso e non siano legati a un mero sistema di
vita, sia pure quello di tossicodipendente (tra le altre, Sez. 1, n. 30310 del
29/05/2009, Piccirillo, Rv. 244828; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,
Rv. 248124; Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n.
20144 del 27/04/2011, Casà, Rv. 250297).

5

rileva soltanto, in quanto espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge,

2.3. Né la Corte ha prescisso dal verificare la dedotta incidenza sulla
commissione delle condotte illecite dei dedotti disturbi della personalità, che ha
escluso alla luce delle emergenze processuali, delle ripercorse risultanze della
documentazione prodotta dal ricorrente e del rilievo della intervenuta diagnosi
dei disturbi solo il 23 ottobre 2013.

3. Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue ed esenti da vizi logici e
giuridici, resistono alle censure difensive.

incorsa erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la
inadeguatezza del discorso giustificativo della decisione quanto alla
individuazione degli indici rivelatori della unicità del programma delinquenziale,
reclamando, invece e sostanzialmente, una differente lettura, invasiva del merito
e non consentita in sede di legittimità, di elementi, pertinenti ai fatti giudicati con
le sentenze di condanna, correlati alla omogeneità di alcune delle condotte
contestate e alla loro connessione logico-temporale, in contrapposizione
argomentativa rispetto all’apprezzamento già plausibilmente svolto delle
medesime evidenze come non espressive, in dipendenza della diversità di indole
dei reati e della loro distanza spazio-temporale, della unitarietà progettuale e
unicità della risoluzione criminosa.
Con rilievi del pari manifestamente infondati il ricorrente contesta la
sottovalutazione, in contrasto con la disciplina legale di cui all’art. 671, comma 1,
cod. proc. pen., del proprio stato di tossicodipendenza, del quale deduce la
rilevanza centrale nell’accertamento da svolgersi per essere il collante
giustificativo della unitarietà del disegno criminoso tra i reati da esso dipendenti,
svolgendo, da un lato, rilievi pertinenti alla valutazione di fatto, non suscettibile
di ulteriore verifica in questa sede, con la quale si è ricondotta la insorgenza
della tossicodipendenza in epoca prossima al 2011, sì da inferire che il detto
stato avesse potuto condizionare pregressi episodi criminosi, e astenendosi,
dall’altro lato, dal considerare i rilievi coerentemente svolti nell’ordinanza in
ordine alla comunque negata influenza, esclusiva o concorrente, dell’indicato
stato in rapporto alle altre circostanze concrete dimostrative, sì come emerse,
della carenza, invece essenziale, di altri elementi sintomatici della unicità del
disegno criminoso.
Né la insistita influenza del disturbo della personalità ai fini della
commissione dei reati è andata oltre la deduzione della sua sussistenza,
traducendosi l’espresso dissenso in una pretesa diversa lettura e interpretazione,
per trarne atteggiamenti patologici, di elementi già apprezzati ovvero ritenuti
subvalenti nel discorso giustificativo con logica analisi fattuale e plausibile
(

6

Con dette censure, invero, il ricorrente del tutto infondatamente deduce la

opinabilità di valutazione, e, pertanto, estranee al tema di indagine consentito in
questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
A tale dichiarazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in difetto
dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento euro alla cassa

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 30/03/2017

delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA