Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21720 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21720 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIRIGLIANO ANDREA N. IL 25/08/1975

avverso la sentenza n. 1115/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO del 23/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2016 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELIA CARDIA
che ha concluso per .1 ,11,a…..L.L.4.<'-r)4-& ,,erc4.1fG, Udit i difensor Avv.S" 0 Data Udienza: 16/03/2016 Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Delia Cardia che ha concluso per l'inammissibilità. Udito il difensore dell'imputato avv. Sergio Torsella del foro di Taranto che ha Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Lecce sez. dist. Di Taranto con la sentenza impugnata, resa il 23.2 - 13.4.2015, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti del Cirigliano in ordine al delitto di uso di falso contrassegno di permesso di sosta in zona di parcheggio a pagamento. Era accaduto che la vettura del Cirigliano fosse stata trovata,i1 12.5.2008, in sosta in zona destinata dal Comune di Taranto a parcheggio a pagamento con esposto sul parabrezza un contrassegno di esenzione contraffatto. All'esito del giudizio nanti il Tribunale di Taranto il Cirigliano era stato riconosciuto colpevole in ordine al delitto di uso di falsa certificazione amministrativa e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. La Corte salentina ebbe a confermare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di falso, rilevando che non trattavasi di falso grossolano; che il contrassegno di esenzione dal pagamento aveva natura di certificazione amministrativa e che la vettura era risultata nella disponibilità del Cirigliano nello specifico frangente. Avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva violazione di legge in quanto la Corte territoriale in relazione al contrassegno di esenzione dal pagamento del corrispettivo per la sosta ha ritenuto la sua natura di certificazione amministrativa, pur essendo confezionata da soggetto privato nell'ambito di una rapporto di natura privatistica tra il 1 concluso per l'accoglimento del ricorso segnalando l'intervenuta prescrizione. concessionario dal Comune delle aree a parcheggio e l'utente, sicché l'atto falsificato aveva natura di scrittura privata e quindi non sussisteva più il reato; concorreva vizio di motivazione in relazione alla ribadita attitudine concretamente decettiva dell'atto falsificato poiché non viene data ragione delle evidenze probatorie lumeggianti invece la grossolanità del falsificazione,subito concorreva vizio di motivazione in relazione alla riferibilità ad esso imputato dell'uso dell'atto falso, poiché in sentenza impugnata non v'era motivazione circa la sua esclusiva disponibilità della vettura, al cui interno era apposto l'attestazione d'esenzione non genuina; poteva trovar applicazione nella specie il disposto ex art 131 bis cod. pen. concorrendo i requisiti prescritti dalla nuova norma. Al'odierna udienza pubblica per l'imputato compariva il difensore fiduciario, che insisteva nel ricorso e segnalava la sopravvenuta prescrizione, mentre il P.G. concludeva per l'inammissibilità. Ritenuto in diritto Il ricorso de quo s'appalesa infondato e va rigettato. In limine va osservato come non sia maturata la rilevata prescrizione poiché deve esser tenuto conto anche dei periodi di sospensione intervenuti nel corso della trattazione di merito,sicché il termine in effetto viene a scadenza appena nell'agosto di quest'anno. Privo di pregio giuridico s'appalesa il primo mezzo d'impugnazione afferente la violazione di legge in relazione alla natura del contrassegno,che l'impugnante ritiene esser una scrittura privata sull'osservazione che risulta confezionata da soggetto privato nell'ambito d'un rapporto contrattualistico con l'utente. In effett i a ragione i Giudici di merito hanno sottolineato come il soggetto, gerente in concessione dal Comune di Taranto le aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento delle vetture, sia incaricato di pubblico servizio e così il 2 rilevata dagli addetti all'esazione; contrassegno d'esenzione, dallo stesso rilasciato agli aventi diritto, sia in effettà una certificazione amministrativa e,non già, una scrittura privata. Così insegna questa Corte - Cass. Sez. 6 n° 36176/14 rv 260056 -,la quale ha sottolineato come il concessionario delle aree pubbliche destinate a parcheggio a pagamento svolga attività nell'interesse dell'Ente pubblico concedente - nella promanazione della volontà dello stesso Ente pubblico. Difatti se anche il rapporto d'uso del servizio ha luogo tra due soggetti privati, tuttavia l'esercizio della concessione risulta regolata autoritativamente dall'Ente pubblico proprietario del sedime concesso,sicché anche il regime delle agevolazioni ed esenzioni risulta, non già, espressione della volontà del concessionario, bensì attuazione delle direttive dell'Ente pubblico concedente, sicché il concessionario assume la figura di incaricato di pubblico servizio con le conseguenze in tema degli atti confezionati nell'esercizio dell'incarico citato. La Corte tarantina ha puntualmente messo in evidenza la normativa di carattere pubblicistico che regola la concessione della gestione delle aree pubbliche destinate a parcheggio a pagamento / sottolineando come sia facoltà del Comune disporre esenzioni non già del concessionario,sicché l'attività del concessionario sul punto assume il valore di diretta promanazione della volontà dell'Ente pubblico. Circa il secondo mezzo di impugnazione afferente alla grossolanità del falso con conseguente irrilevanza penale, l'impugnante si limita a richiamare solo parte delle dichiarazioni testimoniali dell'addetto al controllo, ignorando la puntualizzazione dei Giudici di merito circa la sua precisazione che, solo dopo approfondito controllo, rimase acclarato ciò che era un sospetto suscitato da alcune anomalie visibili del contrassegno contraffatto. Un tanto ovviamente non può configurare falso grossolano che per sua natura non necessita di approfondimenti per accertarne la falsità. 3 specie il Comune di Taranto - e la disciplina di godimento sia diretta Dunque la motivazione sul punto elaborata dalla Corte tarantina appare esaustiva mentre la critica risulta meramente apodittica. Anche il mezzo d'impugnazione afferente la viziata motivazione circa la ritenuta riferibilità ad esso imputato dell'uso dell'atto falso in assenza di adeguata prova appare privo di reale correlazione con la motivazione esposta dai Giudici di merito. vettura su invito dell'addetta al controllo e del vigile urbano, sicché appare evidente che non solo al vettura era a lui intestata, ma pure nella sua concreta disponibilità nel frangente. La mera osservazione che non v'è prova che la vettura fosse nella sua esclusiva disponibilità non supera l'accertamento - puntualizzato dai Giudici di merito - che in quell'occasione vi si prova che il veicolo era nella disponibilità dell'imputato. Quanto infine alla chiesta applicazione della sopravvenuta norma, ex art 131 bis cod. pen., osserva la Corte come l'applicazione in sede di legittimità sia,bensì, possibile ma sempre sulla scorta dell'emergenze fattuali desumibili dalle sentenze di merito. Nella specie il Tribunale di Taranto non ritenne di concedere al Cirigliano le attenuanti ex art 62 bis cod. pen. proprio in relazione alle modalità e finalità dell'azione illecita commessa e nemmeno tassò la pena nel minimo edittale. Pertanto non reputa questa Corte concorrano le condizioni di legge per ritenere di particolare tenuità il fatto-raeto commesso dal Cirigliano e così far applicazione in sede di legittimità della norma sopravvenuta. A rigetto segue, ex 616 cod. proc. pen.,la condanna del Cirigliano al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16 marzo 2016. Difatti La Corte territoriale ha messo in evidenza come fu il Cirigliano ad aprire la

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