Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21720 del 16/03/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21720 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GORJAN SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIRIGLIANO ANDREA N. IL 25/08/1975
avverso la sentenza n. 1115/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO del 23/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2016 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELIA CARDIA
che ha concluso per .1 ,11,a…..L.L.4.<'-r)4-& ,,erc4.1fG,
Udit i difensor Avv.S" 0 Data Udienza: 16/03/2016 Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Delia Cardia
che ha concluso per l'inammissibilità. Udito il difensore dell'imputato avv. Sergio Torsella del foro di Taranto che ha Ritenuto in fatto
La Corte d'Appello di Lecce sez. dist. Di Taranto con la sentenza impugnata, resa
il 23.2 - 13.4.2015, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Taranto nei confronti del Cirigliano in ordine al delitto di uso di falso
contrassegno di permesso di sosta in zona di parcheggio a pagamento.
Era accaduto che la vettura del Cirigliano fosse stata trovata,i1 12.5.2008, in
sosta in zona destinata dal Comune di Taranto a parcheggio a pagamento con
esposto sul parabrezza un contrassegno di esenzione contraffatto.
All'esito del giudizio nanti il Tribunale di Taranto il Cirigliano era stato
riconosciuto colpevole in ordine al delitto di uso di falsa certificazione
amministrativa e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
La Corte salentina ebbe a confermare l'affermazione di penale responsabilità
dell'imputato in ordine al delitto di falso, rilevando che non trattavasi di falso
grossolano; che il contrassegno di esenzione dal pagamento aveva natura di
certificazione amministrativa e che la vettura era risultata nella disponibilità del
Cirigliano nello specifico frangente.
Avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione
il difensore fiduciario dell'imputato rilevando i seguenti vizi di legittimità:
concorreva violazione di legge in quanto la Corte territoriale in relazione al
contrassegno di esenzione dal pagamento del corrispettivo per la sosta ha
ritenuto la sua natura di certificazione amministrativa, pur essendo confezionata
da soggetto privato nell'ambito di una rapporto di natura privatistica tra il 1 concluso per l'accoglimento del ricorso segnalando l'intervenuta prescrizione. concessionario dal Comune delle aree a parcheggio e l'utente, sicché l'atto
falsificato aveva natura di scrittura privata e quindi non sussisteva più il reato;
concorreva vizio di motivazione in relazione alla ribadita attitudine
concretamente decettiva dell'atto falsificato poiché non viene data ragione delle
evidenze probatorie lumeggianti invece la grossolanità del falsificazione,subito concorreva vizio di motivazione in relazione alla riferibilità ad esso imputato
dell'uso dell'atto falso, poiché in sentenza impugnata non v'era motivazione circa
la sua esclusiva disponibilità della vettura, al cui interno era apposto
l'attestazione d'esenzione non genuina;
poteva trovar applicazione nella specie il disposto ex art 131 bis cod. pen.
concorrendo i requisiti prescritti dalla nuova norma.
Al'odierna udienza pubblica per l'imputato compariva il difensore fiduciario, che
insisteva nel ricorso e segnalava la sopravvenuta prescrizione, mentre il P.G.
concludeva per l'inammissibilità. Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo s'appalesa infondato e va rigettato.
In limine va osservato come non sia maturata la rilevata prescrizione poiché
deve esser tenuto conto anche dei periodi di sospensione intervenuti nel corso
della trattazione di merito,sicché il termine in effetto viene a scadenza appena
nell'agosto di quest'anno.
Privo di pregio giuridico s'appalesa il primo mezzo d'impugnazione afferente la
violazione di legge in relazione alla natura del contrassegno,che l'impugnante
ritiene esser una scrittura privata sull'osservazione che risulta confezionata da
soggetto privato nell'ambito d'un rapporto contrattualistico con l'utente.
In effett i a ragione i Giudici di merito hanno sottolineato come il soggetto, gerente in concessione dal Comune di Taranto le aree pubbliche destinate al
parcheggio a pagamento delle vetture, sia incaricato di pubblico servizio e così il 2 rilevata dagli addetti all'esazione; contrassegno d'esenzione, dallo stesso rilasciato agli aventi diritto, sia in effettà
una certificazione amministrativa e,non già, una scrittura privata.
Così insegna questa Corte - Cass. Sez. 6 n° 36176/14 rv 260056 -,la quale ha
sottolineato come il concessionario delle aree pubbliche destinate a parcheggio a
pagamento svolga attività nell'interesse dell'Ente pubblico concedente - nella promanazione della volontà dello stesso Ente pubblico.
Difatti se anche il rapporto d'uso del servizio ha luogo tra due soggetti privati,
tuttavia l'esercizio della concessione risulta regolata autoritativamente dall'Ente
pubblico proprietario del sedime concesso,sicché anche il regime delle
agevolazioni ed esenzioni risulta, non già, espressione della volontà del
concessionario, bensì attuazione delle direttive dell'Ente pubblico concedente,
sicché il concessionario assume la figura di incaricato di pubblico servizio con le
conseguenze in tema degli atti confezionati nell'esercizio dell'incarico citato.
La Corte tarantina ha puntualmente messo in evidenza la normativa di carattere
pubblicistico che regola la concessione della gestione delle aree pubbliche
destinate a parcheggio a pagamento / sottolineando come sia facoltà del Comune
disporre esenzioni non già del concessionario,sicché l'attività del concessionario
sul punto assume il valore di diretta promanazione della volontà dell'Ente
pubblico.
Circa il secondo mezzo di impugnazione afferente alla grossolanità del falso con
conseguente irrilevanza penale, l'impugnante si limita a richiamare solo parte
delle dichiarazioni testimoniali dell'addetto al controllo, ignorando la
puntualizzazione dei Giudici di merito circa la sua precisazione che, solo dopo
approfondito controllo, rimase acclarato ciò che era un sospetto suscitato da
alcune anomalie visibili del contrassegno contraffatto.
Un tanto ovviamente non può configurare falso grossolano che per sua natura
non necessita di approfondimenti per accertarne la falsità. 3 specie il Comune di Taranto - e la disciplina di godimento sia diretta Dunque la motivazione sul punto elaborata dalla Corte tarantina appare
esaustiva mentre la critica risulta meramente apodittica.
Anche il mezzo d'impugnazione afferente la viziata motivazione circa la ritenuta
riferibilità ad esso imputato dell'uso dell'atto falso in assenza di adeguata prova
appare privo di reale correlazione con la motivazione esposta dai Giudici di
merito. vettura su invito dell'addetta al controllo e del vigile urbano, sicché appare
evidente che non solo al vettura era a lui intestata, ma pure nella sua concreta
disponibilità nel frangente.
La mera osservazione che non v'è prova che la vettura fosse nella sua esclusiva
disponibilità non supera l'accertamento - puntualizzato dai Giudici di merito - che
in quell'occasione vi si prova che il veicolo era nella disponibilità dell'imputato.
Quanto infine alla chiesta applicazione della sopravvenuta norma, ex art 131 bis
cod. pen., osserva la Corte come l'applicazione in sede di legittimità sia,bensì,
possibile ma sempre sulla scorta dell'emergenze fattuali desumibili dalle
sentenze di merito.
Nella specie il Tribunale di Taranto non ritenne di concedere al Cirigliano le
attenuanti ex art 62 bis cod. pen. proprio in relazione alle modalità e finalità
dell'azione illecita commessa e nemmeno tassò la pena nel minimo edittale.
Pertanto non reputa questa Corte concorrano le condizioni di legge per ritenere
di particolare tenuità il fatto-raeto commesso dal Cirigliano e così far
applicazione in sede di legittimità della norma sopravvenuta.
A rigetto segue, ex 616 cod. proc. pen.,la condanna del Cirigliano al pagamento
delle spese processuali in favore dell'Erario.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016. Difatti La Corte territoriale ha messo in evidenza come fu il Cirigliano ad aprire la