Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2172 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2172 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA LAURA N. IL 27/09/1980
avverso la sentenza n. 1930/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUI1 I DI
STEFANO;

Data Udienza: 17/12/2015

20342-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da LA ROSA LAURA personalmente avverso la sentenza
sopra indicata che lo condannava per evasione
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese procegguali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma il 17 dicembre 2015

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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