Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2172 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2172 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TOSCHES GIOVANNA N. IL 24/04/1984
avverso la sentenza n. 3932/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in,r OMA, nella camera di consiglio del 16.11.2012
Il

liere estensore

Ritenuto:
—che la Corte di appello di Bari con sentenza del 28.11.2011 ha confermato la sentenza 7.10.2009
del Tribunale di Lucera con la quale si affermava la responsabilità penale di TOSCHES Giovanna
in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64, comma 2, 65 comma 2, 71, 72, 73, 83, 93, 94, 95
D.P.R. n. 380/2001 per la costruzione di un capannone con strutture laterali e pilasti in ferro saldati
su piastre inchiavardate al suolo con tirafondi di m. 17,90 X 12 X 5,25 h massima (acc. in
Casalvecchio di Puglia, il 15.1.2007);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunziando, sotto il
profilo della violazione di legge la erroneità del disconoscimento della natura precariadelle opere
realizzate e la prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza impugnata;
— che: la natura “precaria” di un manufatto — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
Suprema [vedi Cass., Sez. III: 27.5.2009, n. 22054, ric. Frank 13.6.2006, n. 20189, ric. Cavallini;
27.9.2004, n. 37992, ric. Mandò; 10.6.2003, n. 24898, ne. Nagni; 10.10.1999, n. 11839, ric. Piparo;
26.3.1999, n. 4002, ric. Bortolotti] — ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, non può essere
desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore ma
deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e
temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita
eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o
non infisso al suolo. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il requisito della
temporaneità, non ravvisando un uso realmente precario del manufatto abusivamente realizzato, per
fini specifici e cronologicamente delimitabili “ab origine”, ed a tale esclusione sono pervenuti con
motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici. Hanno infatti rilevato, in
particolare, che la asserita destinazione del manufatto ad esigenze di riparo di materiali per la
stagione invernale risultava smentita dall’utilizzazione ininterrotta per gli anni successivi
— che il termine ultimo di prescrizione del reato (accertato il 15.1.2007) dovrebbe coincidere con il
15.1.2012;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, e, poiché la inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, non può tenersi conto della prescrizione del reato intervenuta successivamente alla
pronuncia della decisione impugnata ed alla proposizione del gravame;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue
l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA