Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2172 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2172 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

BRIJI Salah, nato in Marocco l’01/01/1947;

avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Trento del 13/12/2012;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Trento,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., applicava a Salah Briji, imputato
del reato di cui all’art. 453 cod.pen.

(prché deteneva banconote contraffatte

equivalenti a C 1750,00 in vario taglio al fine di porre in circolazione, di concerto
con chi gli aveva contraffatte o comunque dopo averle ricevute da questi), la pena
concordata dalle parti e disponeva la confisca della somma rinvenuta sul rilievo che

Data Udienza: 12/11/2013

lo stesso imputato aveva affermato trattarsi di denaro a lui affidato dalla
cessionaria delle banconote false per la relativa custodia.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Gian Paolo
Cazzola, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate
in parte motiva.

1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi

dell’art. 606 lett. b) e mancanza o contraddittorietà di motivazione, ai sensi dello
stesso art. 606 lett. e), in relazione alle disposta confisca della somma di denaro
sequestrato, pari a C 7500. A dire del ricorrente, il giudicante avrebbe,
immotivatamente, ritenuto che la somma sequestrata costituisse corpo del reato
e/o provento del commesso reato, senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
Dall’incartamento processuale non risultava che la detenzione della somma fosse
collegata con la perpetrazione dell’attività criminosa contestata all’imputato, che, da
parte sua, aveva dichiarato che la stessa fosse invece frutto dell’attività lavorativa
da lui svolta in nero. La misura della confisca non era, quindi, giustificata da alcun
elemento probatorio ed era pertanto illegittima.

2. Il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato.
Ed invero, come ha osservato il PG nella sua requisitoria scritta, dal testo del
provvedimento impugnato risulta che fu lo stesso imputato a dichiarare che la
somma proveniva dall’attività di spaccio, della quale costituiva, evidentemente,
profitto, di talché motivatamente, e dunque correttamente, è stata disposta la
misura ablativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 12/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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