Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21719 del 30/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21719 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Suti Artur, nato in Albania il 28/04/1986

avverso l’ordinanza del 27/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Treviso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha chiesto pronunciarsi, in accoglimento del ricorso,
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2016 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la

Data Udienza: 30/03/2017

richiesta avanzata da Suti Artur, alias Suti Emiljan, volta a ottenere l’applicazione
della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i
reati giudicati con le sentenze di condanna indicate nella istanza, riprese nella
premessa dell’ordinanza ed emesse, la prima, dal Tribunale di Verona il 5 giugno
2013 per il reato di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 7 cod. pen. e, la seconda, dal
Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Treviso il 28 novembre 2013
per il reato di cui agli 624-bis e 625 n 2 cod. pen.
Il Giudice, che premetteva che l’istante era stato condannato anche dal

pen., commesso il 4 luglio 2007, rilevava, a ragione della decisione, che:
– i reati erano tutti contro il patrimonio, quello giudicato dal Giudice della
udienza preliminare del Tribunale di Treviso era di rilevante gravità ed erano stati
tutti perpetrati fra la Lombardia e il Veneto;
– l’istante non era meritevole della chiesta continuazione, avente natura
premiale, poiché era evidente che lo stesso, ricorrendo ad alias, aveva iniziato
un’attività delinquenziale, proseguita con i reati oggetto della richiesta; non
aveva addotto lo svolgimento di alcun tipo di attività dal 2007 al 2013 e aveva
dimostrato una deliberata propensione al crimine.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del difensore di fiducia avv. Fabrizio Cardinali, l’interessato, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione ed
erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc.
pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, i reati giudicati con le due sentenze oggetto della
richiesta presentano tutti gli elementi sintomatici che riconducono a una loro
preordinazione unitaria, per essere violazioni della stessa indole, commesse in
ambito territoriale contiguo e in ristrettissimo contesto cronologico.
La ragione del rigetto della sua richiesta, correlata al suo ulteriore
precedente penale del 2007, è illogica, perché si è dedotta in termini
autoreferenziali la sua adesione a uno stile di vita delittuoso dal 2007 al 2013,
senza indicarsi elementi dimostrativi in tal senso.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, incorsa in errori di
diritto e motivazionali.

2

Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7, cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, che attiene al contestato rigetto della richiesta di

riconoscimento del vincolo della continuazione, è fondato e merita accoglimento.

2. Si premette in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice
dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso
di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti

separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la
configurabilità della continuazione è necessaria un’unica complessa deliberazione
preventiva, definita nei suoi dati essenziali, alla quale segua, per ogni singola
azione, una deliberazione specifica, mentre deve escludersi che un programma
solo generico di attività delinquenziale da sviluppare nel tempo secondo
contingenti opportunità, ovvero un mero sistema di vita siano idonei a far
riconoscere il rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n.
44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del
25/09/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano,
Rv. 248862; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156;
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896), rilevando la generica
deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti soltanto, in quanto
espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi -e
negativi per il reo- come la recidiva e l’abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 5,
n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
La prova di detta congiunta previsione -ritenuta meritevole di trattamento
sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di
spinte criminose indipendenti e reiterate- deve essere di regola ricavata, poiché
attiene alla «inesplorabile interiorità psichica» del soggetto, da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep.
2009, Di Maria, Rv. 243632).
2.2. Indici esteriori apprezzabili vanno individuati in elementi costituiti dalla
distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei
reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, citata), senza
che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di
una unitarietà progettuale degli illeciti, mentre, aggiunto a un altro, incrementa

3

contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati

la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso,
in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie
favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Pertanto, di per sé l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di
alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono,
da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti a
un’unica deliberazione di fondo (tra le altre, Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006,
Moretti, Rv. 235523; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.

negata qualora la successione degli episodi sia tale da escludere, malgrado la
contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie
incriminatrici, la preventiva programmazione dei reati, ed emerga, invece,
l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello
cronologicamente anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012,
Natali, Rv. 254793).
2.3. L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva
impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica
verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile
requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
A tal fine la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di
possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio
delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono
essere in continuazione (sentenze allegate o da acquisire ex officio ai sensi
dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.) e, attraverso il loro raffronto, alla luce
delle ragioni enunciate dall’istante (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004,
D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236261; Sez. 1,
n. 14188 del 30/03/2010, Russo, Rv. 246840 Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011,
Castellano, Rv. 250929; Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011),
incombendo, invece, all’autorità giudiziaria il compito di procedere, ai sensi
dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ai relativi accertamenti con l’acquisizione
di documenti e informazioni e l’assunzione, ove occorra, di prove nel
contraddittorio delle parti, e alla successiva valutazione circa l’esistenza delle
condizioni (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto M., Rv. 219253;
Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).

3. L’ordinanza impugnata non si è adeguata a tali condivisi principi.
3.1. Il Giudice dell’esecuzione, dopo avere enunciato in premessa il
contenuto della istanza e richiamato le sentenze di condanna cui la stessa
atteneva, ha giustificato il diniego della continuazione tra i diversi delitti
4

259094), con la conseguenza che la identità del disegno criminoso deve essere

evocando -in contrasto con la corretta configurazione dell’istituto come una
particolare ipotesi di concorso materiale tra reati, connotata dalla unicità e
originarietà del disegno criminoso, che giustifica il previsto trattamento
sanzionatorio- una insussistente prospettiva di premialità.
In tale prospettiva il Giudice ha proceduto a un apprezzamento di
meritevolezza della «disposizione premiale», che ha escluso in esito al percorso
argomentativo seguito attraverso il rilievo negativo riservato all’equivoco
provocato dall’alias cui il ricorrente è ricorso per intraprendere l’attività

Milano e poi proseguita con i reati in oggetto, e ritenuta probabilmente
ulteriormente proseguita medio tempore per la mancata dimostrazione da parte
del ricorrente dello svolgimento di attività lavorativa degli anni 2007/2013.
3.2. Detta valutazione incoerente in diritto è anche incongrua nel discorso
giustificativo delle scelte adottate per avere il Giudice proceduto a una disamina
generica delle vicende, ravvicinate nel tempo, che hanno riguardato il ricorrente
nei processi celebrati a suo carico e definiti con sentenze di condanna,
conseguite alle azioni assunte in continuazione (commesse nel 2013), astraendo
dai contenuti decisori delle stesse, traendo argomenti di giudizio da ulteriore più
risalente precedente penale, estraneo alla richiesta e genericamente enunciato, e
inferendo un sistema di vita delinquenziale da un’affermata omessa allegazione
da parte del ricorrente dello svolgimento di attività lavorativa negli anni dal 2007
al 2013, non meglio circostanziata né dimostrata nella sua pertinenza all’oggetto
del proposto incidente di esecuzione.

4.

In tal modo, il Giudice dell’esecuzione, che doveva procedere alla

disamina delle fattispecie, così come rilevabili dalle prospettazioni difensive e
dalle allegazioni documentali, poste a sostegno dell’istanza di applicazione della
disciplina del reato continuato, e ai relativi accertamenti, e verificare, attraverso
le valutazioni espresse in ciascuna sentenza, prodotta o acquisita, dal Giudice
della cognizione, i dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati e
sintomatici della pianificazione ideativa unitaria delle manifestazioni di devianza
poi attuate, ha di fatto svuotato di significato il momento valutativo
demandatogli e ha svolto una disamina astratta e generica, la correttezza delle
cui conclusioni non è suscettibile di reale verifica.

5. Consegue alle svolte considerazioni la necessità di un nuovo esame degli
atti, da farsi tenendo presenti i principi di diritto richiamati e i rilievi formulati, e
che, esulando dai compiti di questa Corte, deve essere demandato, previo

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delinquenziale, attestata dai reati contro il patrimonio, giudicati dal Tribunale di

annullamento dell’ordinanza, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Treviso, in diversa composizione soggettiva (Corte cost., sent. n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Treviso.

Il Consigliere estensore
Angela Tardio
-3Z.D.J1.1,L.<3 Così deciso il 30/03/2017

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