Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21718 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21718 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO FRANCESCO ANTONIO N. IL 10/06/1961
avverso la sentenza n. 1935/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona 4cl Dott.
che ha concluso per J I NAmit
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 01/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell’8 ottobre 2014, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino del 10 febbraio 2010, nei

rappresentante della s.r.l. Coedal dichiarata fallita il 25 ottobre 2000, condannato
per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta:
a) una carenza di motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità per una distrazione della somma di oltre 40 milioni di lire pari al
corrispettivo di lavori per la costruzione di un locale ultimati dopo la
dichiarazione di fallimento;
b) una violazione della legge e una motivazione illogica in merito alla
mancata declaratoria di prescrizione del reato in quanto basata sull’esistenza
della contestata recidiva senza che agli atti, sia di primo che di secondo grado,
fosse presente il certificato del casellario giudiziale; prescrizione in ogni caso
maturata il 25 aprile 2013 e, pertanto, prima dell’impugnata decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è manifestamente infondato e pertanto deve dichiararsi
l’intervenuta prescrizione dell’ascritto reato prima dell’impugnata sentenza.
2. Il Giudice a quo ha, infatti, erroneamente applicato al ricorrente il
termine prescrizionale della vecchia disciplina, in quanto ritenuta più favorevole
ed invero il termine ordinario della vecchia formulazione dell’articolo 157 era di
anni dieci, tenuto conto della pena edittale e della non considerazione delle
aggravanti, aumentato della metà per l’interruzione ai sensi dell’articolo 160; il
che avrebbe comportato la scadenza del termine prescrizionale dopo la
pronuncia della sentenza d’appello (25 ottobre 2015).
Di converso, la nuova disciplina della prescrizione, applicabile in funzione
dell’applicabilità del regime transitorio, prevede sempre il termine ordinario
decennale di prescrizione in considerazione della pena edittale massima per
1

confronti di Del Vecchio Francesco Antonio, amministratore e legale

l’ascritto reato ma l’interruzione non può essere superiore al quarto con termine
finale, pertanto, di anni dodici e mesi sei.
A ciò si aggiunga come, nel calcolo della prescrizione, neppure possa
considerarsi la contestata recidiva che, nel capo d’imputazione viene definita
come reiterata, mentre in realtà non si sa neppure in che forma sia stata
effettivamente accertata e dichiarata dai Giudici del merito e ciò sia per la

penale, non rinvenuto nei fascicoli dei gradi precedenti.
3. Il termine prescrizionale applicabile appare decorso, ai sensi dei
novellati articoli 157 e 161 cod.pen., il 25 aprile 2013, cui devono aggiungersi
mesi e giorni due di sospensione per rinvio richiesto dalla difesa all’udienza del 1
aprile 2009 fino alla successiva udienza del 3 giugno 2009, con termine finale al
27 giugno 2013, tale da imporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
decisione.

P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione .

Così deciso il 1 marzo 2016.

mancata esplicitazione ad opera degli stessi sia in mancanza di certificato

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