Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21717 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21717 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOLCE LUCA nato il 03/10/1986 a TRIESTE

avverso la sentenza del 01/06/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO

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Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente si riporta ai motivi.

Data Udienza: 19/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2014, il Tribunale di Rovereto
condannava Dolce Luca, concesse le circostanze attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di un anno e tre mesi
di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile,
avendo ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 414 cod. pen.,

individuale in danno di Pierpaolo Sinconi, capitano dei Carabinieri. Secondo
la ricostruzione accusatoria, recepita dal giudice del merito, l’imputato
aveva commesso il reato mediante la pubblicazione, avvenuta nel maggio
2012, di un articolo di giornale avente per oggetto un libro del Sinconi.

2. La predetta decisione veniva confermata dalla Corte di appello
di Trento che, con sentenza datata 1 giugno 2016, rigettava sia il gravame
proposto dall’imputato avverso la condanna, sia quello proposto dal
Pubblico Ministero avverso la concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

3. L’avv. Giampiero Mattei ha proposto ricorso per cassazione con
atto datato 14 ottobre 2016, affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1, cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del
delitto di cui all’art. 414 cod. pen. Il giudice di appello non ha considerato
che di esso mancavano gli elementi essenziali.
3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comma 1, cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e
mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla omessa
considerazione della sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto
di critica politica garantito dall’art. 21 Cost.

4. Questo Collegio osserva che i motivi di ricorso, da trattare
congiuntamente perché strettamente connessi, sono manifestamente
infondati. Il giudice di appello ha chiarito, senza incorrere in errore di diritto
né in manifesta illogicità, che il testo per cui è causa configura istigazione
a commettere delitti in danno del captano Sinconi, avuto riguardo alle
inequivoche espressioni utilizzate, scritte nell’ambito della recensione di un

2

per aver commesso istigazione a commettere reati contro l’incolumità

libero di cui quest’ultimo è autore. La sentenza di appello riporta, quindi,
stralci significativi delle frasi estese dal Dolce delle quali è stata ravvisata
la portata istigatrice, ed evidenzia che la personalità dell’imputato, la sua
storia di militanza anarchica e la sua posizione di ideologo, oltre che il
contenuto intrinseco dell’istigazione, dotata di forza suggestiva e
persuasiva, rendono il suo comportamento idoneo a determinare un rischio
non teorico ma effettivo di consumazione dei reati lesivi della persona in

a quelli esaltati nello scritto. La decisione di appello, quindi, è
adeguatamente sostenuta da un discorso argomentativo lineare e corretto.
D’altra parte, in considerazione del tenore dello scritto, esorbitante dai
limiti della critica politica lecita, non possono ravvisarsi nel comportamento
gli estremi di tale scriminante.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato
escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi
della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

danno del Sinconi, esposto per il ruolo e l’attività svolta a crimini omologhi

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