Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21716 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21716 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAU TONELLO nato il 09/03/1974 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 08/02/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO

(che ha concluso peri

Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilitai del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 19/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 dicembre 2013, il Tribunale di Livorno
condannava Cau Tonello alla pena di mesi due di arresto, avendolo
ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956,
commesso in continuazione il 3 febbraio, il 21 marzo, il 10 aprile e il 17
aprile 2011, recandosi ingiustificatamente nella predetta città, in

dicembre 2009 e notificato il 10 marzo 2010.

2. La predetta decisione veniva confermata dalla Corte di appello
di Firenze con sentenza in data 8 febbraio 2016, di rigetto del gravame
dell’imputato.

3. L’avv. Nicola Giribaldi, in difesa del Cau, ha proposto ricorso per
cassazione con atto datato 21 marzo 2016, affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce mancanza e illogicità della
motivazione, errata applicazione della legge penale in punto di mancato
riconoscimento della illegittimità del provvedimento del Questore di
Livorno per carente comunicazione dell’avvio del relativo procedimento
amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990. È indubbio che nel
caso di specie sia stato omesso detto avviso e, quindi, la sentenza
impugnata è errata laddove lo ritiene ben emesso, sebbene sia privo della
specificazione delle ragioni dell’omissione. Il provvedimento del Questore,
quindi, avrebbe dovuto essere disapplicato. Nella sentenza non vi sono
argomentazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di celerità che
hanno reso necessaria l’omissione dell’avviso del procedimento
amministrativo.
3.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza e illogicità
manifesta della motivazione, errata applicazione della legge penale in
punto di mancato riconoscimento della illegittimità del provvedimento del
Questore perché affetto da difetto di motivazione. Esso, in violazione
dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 legge n. 241 del 1990, non
indica le ragioni della ritenuta pericolosità del Cau e le sentenze di primo
grado e di appello hanno totalmente omesso di compiere una indagine in
proposito.

2

violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore il 31

4. Questo Collegio osserva che i motivi di ricorso, da trattare
congiuntamente perché strettamente connessi, sono manifestamente
infondati. Il giudice di appello ha chiarito, senza incorrere in errore di
diritto né in manifesta illogicità, che il provvedimento del Questore, foglio
di via obbligatorio, emesso nei confronti del Cau e da costui violato,
esplicita puntualmente le ragioni di urgenza qualificata che giustificavano,
avuto riguardo ai precedenti di polizia e al recente arresto del Cau,

giudice di appello ha evidenziato, a sostegno dell’affermazione, i
numerosi precedenti riportati nel certificato del casellario giudiziale, fra i
quali il reato di furto aggravato commesso il 12 dicembre 2009, circa
venti giorni prima dell’emissione del citato provvedimento. La decisione di
appello, quindi, è adeguatamente sostenuta da un discorso
argomentativo lineare e corretto.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato
escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi
della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. Il

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