Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21714 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21714 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barberini Paolo, nato a Napoli il 13/10/1959,
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Latina in data
20/12/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Olag Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Latina,ex art. 310 cod.
proc. pen., rigettava l’appello proposto nell’interesse di Barberini Paolo avverso il
provvedimento con cui, in data 26/09/2017, il Tribunale di Latina aveva rigettato
la richiesta di revoca del sequestro conservativo già disposto dal medesimo

1

Data Udienza: 17/04/2018

Tribunale in data 07/08/2015, avente ad oggetto tre polizze assicurative
intestate al predetto Barberini Paolo.
2. Con ricorso depositato in data 03/01/2018 Barberini Paolo ricorre, a mezzo dei
difensori di fiducia Avv.to Franco Coppi ed Avv.to Renato Archidiacono, per
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., in riferimento all’art. 316 cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza impugnata
sarebbe del tutto carente di motivazione in riferimento all’attuale permanenza
delle condizioni legittimanti l’applicazione della misura ablativa, avendo del tutto
eluso le doglianze difensive proposte in sede di appello, attraverso la mera

particolare, in ricorso si osserva che l’intervenuto accordo transattivo con 59
delle 62 parti civili costituisca elemento risolutivo, in riferimento alla cessazione
delle esigenze poste a fondamento della misura conservativa genetica, e
specificamente al periculum in mora: il soddisfacimento del diritto di credito delle
parti civili, infatti, verrebbe ostacolato proprio dal mantenimento del sequestro,
risultando del tutto generico l’argomento costituito dalla necessità di tutelare le
tre parti civili che non hanno sottoscritto l’accordo transattivo, non essendo stata
effettuata alcuna valutazione, neanche sommaria, dell’entità del possibile credito
che dette parti civili potrebbero vantare all’esito di una eventuale condanna del
ricorrente; peraltro, l’entità di detto eventuale credito sarebbe agevolmente
ricavabile sula scorta dell’accordo raggiunto con le altre parti civili, che avevano
sottoscritto la transazione, la quale prevede il riconoscimento, in loro favore,
della somma di euro 5.860,20 pro capite, somma comprensiva delle spese legali.
Ciò nonostante, il Tribunale ha mantenuto il sequestro su polizze il cui valore
complessivo ammonta ad euro 4.713.403,00. Né potrebbe essere giustificato
l’argomento consistente nella necessità di garantire il pagamento delle spese
processuali, sia perché la condanna del ricorrente costituisce una mera
eventualità, oltre ad essere fisiologica in tutti i processi, per cui la misura
ablativa dovrebbe essere applicata a tutti i processi penali, sia perché proprio la
condotta riparatoria posta in essere dal Barberini avrebbe dovuto essere valutata
come condotta del tutto incompatibile con qualsiasi intento di far venire meno le
garanzie del credito vantate dalle parti civili e dall’erario, anche alla luce
dell’effettiva entità dei suddetti crediti. Meramente apparente risulterebbe,
inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato anche sotto l’aspetto del
principio di proporzionalità, in quanto nell’atto di impugnazione era stata chiesta
la revoca parziale del sequestro ed il mantenimento dello stesso nei limiti
dell’importo di euro 60.000,00, a tutela delle residue esigenze di credito; il
Tribunale, nel rigettare le argomentazioni difensive, sarebbe incorso in un vizio
di manifesta illogicità, avendo omesso di considerare come il pagamento della

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riproposizione delle argomentazioni già esposte nell’ordinanza impugnata. In

quota destinata alle parti civili, in esecuzione dell’accordo transattivo, ammonta
ad euro 345.752,00, ed è largamente inferiore all’importo per cui è stata
richiesta la revoca parziale del sequestro, pari ad euro 4.653.404,00, ossia la
somma totale sottoposta a sequestro meno euro 60.000,00. In ogni caso, sia il
Tribunale in sede di valutazione dell’istanza di revoca, sia il Tribunale del
Riesame in sede di appello, avrebbero potuto esercitare gli ampi poteri decisori
loro conferiti, anche in riferimento alla revoca parziale del sequestro: avrebbero
dovuto essere considerate le esigenze di proporzionalità, apparendo singolare
come il Tribunale, pur in presenza di un accordo transattivo tra le parti, si sia

anche la convenienza in favore delle parti civili, prospettando gli esiti processuali
definitivi per esse più vantaggiosi; ciò senza considerare che in nessuna parte
dell’ordinanza si faccia riferimento all’entità delle obbligazioni erariali e
risarcitorie che graverebbero sul Barberini in caso di condanna, nonostante dagli
atti risulti che, allo stato, l’ammontare delle spese processuali. sia pari ad euro
41.437,32 per le consulenze tecniche disposte dalla Procura della Repubblica, a
cui dovrebbero aggiungersi le spese per i testimoni e gli ausiliari e quelle di
custodia cautelare, il tutto quantificabile in misura assolutamente contenuta in
relazione alle somme in sequestro, con paese violazione del principio di
proporzionalità. Non appare superfluo, infine, sottolineare come il richiamo
all’art. 496 cod. proc. civ., consenta la riduzione del pignoramento, in
proporzione ai crediti garantiti, oltre che su istanza di parte, anche d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che gli aspetti critici evidenziati in ricorso vanno affrontati alla luce
dei pacifici principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di
sequestro conservativo.
Il massimo consesso di questa Corte ha affermato che: “Ai fini della validità del
provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è richiesta la
specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a
garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini
dell’eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare
ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è,
pertanto, configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell’ordinanza

/6,

dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la

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fatto impropriamente carico di garantire persino gli aspetti esecutivi, valutando

misura risulta disposta.” (Sez. U, sentenza n. 34623 del 26/06/2006, Di Donato,
Rv. 222262).
Sulla scia di detta pronuncia, quindi, si è formato il granitico orientamento,
condiviso dal Collegio, secondo cui solo l’integrale soddisfazione dei crediti,
estinguendo la pretesa garantita dalla misura cautelare, possa determinare la
revoca del sequestro conservativo.
Altrettanto

pacificamente,

prima

delle

definitività

della

sentenza

di

proscioglimento o di non luogo a procedere, la misura è suscettibile di revoca
unicamente nel caso in cui venga offerta idonea cauzione, e non anche per il

sentenza n. 46030 del 26/09/2014, Lumina, Rv. 261440; Sez. 4, sentenza n.
39171 del 15/05/2013, Azzalini, Rv. 256763; Sez. 5, sentenza n. 40407 del
17/04/2012, R.C. in proc. De Berardinis ed altro, RV. 254631; ).
In realtà, in tema di sequestro conservativo, non esiste una norma che, come in
materia di sequestro preventivo, prescriva la revoca della misura quando
risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni per la sua
applicabilità. Ed infatti l’art. 317, comma quarto, cod. proc. pen., espressamente
prevede che “gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione”.
Sostenere il contrario significherebbe, quindi, trascurare, da un lato, l’assenza,
nel caso del sequestro conservativo, di una norma che ne autorizzi la revoca,
come, al contrario, esplicitamente previsto per il sequestro preventivo, dall’altro,
l’inequivocabile disposto dell’art. 317, comma quarto, cod. proc. pen., che
espressamente prevede che il vincolo sui beni sequestrati debba permanere fino
al momento in cui, con la definitiva sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere, sia acclarata l’inesistenza del credito garantito.
Altrettanto pacificamente, alla luce dell’art. 319 cod. proc. pen., il sequestro
conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, é suscettibile di revoca nel solo caso in cui venga offerta
idonea cauzione, e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno
legittimato l’adozione (Sez. 4, sentenza n. 39171 del 15/05/2013, Azzalini, Rv.
256763; Sez. 5, sentenza n. 45929 del 04/10/2005, Free Service s.r.I.,
Rv. 233216).
Nel caso in esame, quindi, appare del tutto evidente come manchino
radicalmente le condizioni per revocare, anche solo parzialmente, il sequestro
conservativo disposto nei confronti del Barberini, essendo facilmente intuibile
come non possano essere assimilati istituti strutturalmente eccentrici ed
eterogenei tra loro, come la prestazione di garanzia e la transazione.
Quest’ultima, quindi, rappresenta unicamente l’esito di un accordo tra le parti,
che, tuttavia, non può avere alcuna influenza sulla richiesta revoca del sequestro
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venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozione (Sez. 1,

conservativo. La funzione di detta misura, come noto, è quella di soddisfare
anche le garanzie delle obbligazioni derivanti da reato e, in tal senso, non può
essere trascurata la circostanza che – come espressamente previsto dall’art. 10
della transazione, allegata al ricorso – l’accordo sottoscritto tra il Barberini e le
59 parti civili non incida in alcun modo sul principio di solidarietà passiva,
sussistente tra il Barberini e gli altri coimputati per le obbligazioni civili nascenti
da reato, a prescindere dalla rinuncia alla solidarietà passiva di cui al successivo
art. 12 della transazione.
In tal senso, infatti, va osservato che non solo l’accordo transattivo risulta

soprattutto, questa Corte ignora se, nell’ambito del procedimento in oggetto,
risulti la costituzione di altre parti civili diverse dai detti dipendenti e, quindi, la
presenza di ulteriori interessi suscettibili di tutela.
Non appare, in proposito, superfluo ricordare che, in tema di disciplina relativa
alle spese processuali, applicabile in caso di parte civile costituita nei confronti di
più imputati, l’art. 541 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, fa
riferimento solo all’imputato e al responsabile civile – tenuti al pagamento in
solido delle spese processuali in favore della parte civile costituita – ma non
prevede espressamente la disciplina da applicare in caso di parte civile costituita
nei confronti di più imputati.
In tal senso è stato osservato da questa Corte regolatrice che – considerata la
peculiarità della posizione della parte civile, che, pur nell’ambito del processo
penale, esercita comunque un’azione civile – sia necessario raccordare l’art. 541
cod. proc. pen. con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo alle spese
processuali da liquidare nel processo civile, ossia con l’art. 97 cod. proc. civ.;
detta norma prevede che “se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna
ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella
causa, potendo anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse,
quando hanno interesse comune”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che
“la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più
parti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del
rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di
interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni
sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a
contrastare la pretesa avversaria” (Cass. civ., Sez. 3, n. 16056 del 29.7.2015,
Rv 636621; Sez. 2, n. 17281 del 12.8.2011, Rv 618984).
La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali postula,
dunque, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., una responsabilità solidale in ordine
all’obbligazione dedotta in giudizio, oppure una mera comunanza di interessi tra
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sottoscritto solo da una parte dei dipendenti costituiti parti civili, ma,

le parti, che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile
anche ad una convergenza di atteggiamenti difensivi.
Detto principio, che governa il processo civile e deve, quindi, orientare anche
l’interpretazione dell’art. 541 cod. proc. pen., consente di affermare che, nel
caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendone le
condizioni prima indicate, ben può essere disposta la solidarietà nel pagamento
delle spese processuali in favore dell’anzidetta parte, non potendo vere alcun
rilievo, in senso contrario, la norma dettata dall’art. 535 cod. proc. pen., che,
disciplinando le spese relative al processo penale, ha un presupposto ed un

viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti ad un’azione
civile (Sez. 2, sentenza n. 1681 del 25/11/2016, dep. 13/01/2017, Bozzato ed
altri, Rv. 269137; Sez. 6, sentenza n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv.
25484).
Infine, deve considerarsi un ulteriore profilo, sicuramente rilevante nel caso in
esame, costituito dal fatto che la mancata impugnazione del provvedimento con
cui viene disposto il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen.,
preclude la possibilità della sua caducazione da parte del giudice procedente, fino
alla irrevocabilità della sentenza di assoluzione (Sez. 3,sentenza n. 44578 del
07/06/2016, P.C. in proc. Gottardi ed altri, RV. 267930).
Questa Corte aveva già affermato che “Le norme vigenti non prevedono la
revoca del sequestro conservativo, per la mancanza o il venir meno dei
presupposti genetici del relativo provvedimento. Pertanto, è improponibile
l’appello avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di revoca diversamente
da quanto disposto dall’art. 322 bis cod. proc. pen. per il sequestro preventivo.”
(Sez. 5, sentenza n. 2196 del 06/10/1995, Giannecchini, Rv. 203591).
Di recente detto principio è stato ribadito, ricordando come che il sequestro
conservativo sia una misura irrevocabile, dal che discende che la mancata
proposizione del riesame, ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen., ne determina la
definitività (Sez. 6, sentenza n. 4459 del 24/11/2016, dep. 30/01/2017, Fiorani
ed altri, Rv. 269614, in cui è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso
con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame
del sequestro conservativo, in precedenza non impugnato, avente ad oggetto
somme di denaro poste a garanzia del pagamento delle spese di giustizia).
La sentenza da ultimo menzionata, con motivazione del tutto condivisibile, ha,
tra l’altro, ricordato come già le Sezioni Unite, con la sentenza Di Donato citata
in precedenza, si fossero occupate della questione, affermando che “i/ sequestro
conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, sia misura
irrevocabile.”

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ambito applicativo diversi rispetto a quelli dell’art. 541 citato, in quanto ciò che

Tanto premesso, occorre ricordare che, nel caso di specie, appare evidente dalla
motivazione del provvedimento impugnato – laddove, alla pag. 3 dello stesso, si
afferma che le argomentazioni difensive dedotte a sostegno della mancanza del
periculum in mora

avrebbero dovuto costituire oggetto di riesame del

provvedimento genetico, essendosi, sul punto, formato il giudicato cautelare -,
come nessuna richiesta di riesame fosse stata formulata avverso il
provvedimento con cui era stato disposto il sequestro conservativo nei confronti
del ricorrente, ex art. 318 cod. proc. pen.
Su questo aspetto la motivazione del Tribunale del Riesame di Latina, quindi,

assolutamente immune da censure, risultando evidente non solo l’intervenuto
giudicato cautelare, evidenziato dal provvedimento impugnato ma, soprattutto,
alla luce degli arresti di questa Corte in precedenza citati, la definitività del
provvedimento stesso.
Dal rigetto del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17/04/2018

Il Consigliere estensore

incontestata sul punto dalla difesa, che nulla obietta in ricorso, appare

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