Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21713 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21713 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

PACCANI GIACOMO nato il 16/11/1960 a VILLA D’OGNA
SOCIETA’ 2GM COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE IN SERIATE
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 09/10/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
l’avvocato MERELLI FEDERICO, insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bergamo-Sezione Riesame – decidendo sull’appello
proposto dal P.M. avverso il provvedimento di diniego emesso dal G.i.p. del Tribunale di
Bergamo nei confronti della richiesta di sequestro preventivo diretto alla confisca diretta – ha
concesso il predetto sequestro in relazione alla contestata ipotesi delittuosa di bancarotta
fraudolenta distrattiva.
1.1 La vicenda riguarda la distrazione di un originario finanziamento pari ad euro 2.655.000

sempre all’indagato Paccani (in quanto dallo stesso amministrata e partecipata dal figlio),
finanziamento negoziato nella forma del mutuo infruttifero. Tale somma sarebbe servita a
coprire il pagamento di una caparra confirmatoria dell’importo pari ad euro 2.422.000, versata
in diverse tranche a partire dal 2008 da parte della Serafim.Fin a favore della società 2GM
COSTRUZIONI GENERALI s.r.I., in forza del contratto preliminare di acquisto di un complesso
residenziale, stipulato in data 15.7.2008 tra la Serm Fim s.r.I., in qualità di promissario
acquirente, e la 2GM COSTRUZIONI GENERALI s.r.I., in qualità di promittente venditrice,
nonché proprietaria del predetto immobile il cui valore di mercato era pari a circa dieci milioni.
Ebbene, venute meno le ragioni economiche, gestionali e societarie della indicata
intermediazione negoziale, essendo stato nel frattempo modificato lo statuto della Paccani
Macchine s.p.a., e ciò nel senso di comprendere nell’oggetto sociale anche l’attività
immobiliare, si era proceduto ad una seconda fase negoziale, e cioè a “traslare” l’operazione
immobiliare della Serim Fim s.r.l. alla Paccani Macchine s.p.a., e cioè : il contratto preliminare
tra Serim Fim s.r.l. e la 2GM COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. era stato risolto in data 12 giugno
2013 e, contestualmente, il credito, che Serim Fim s.r.l. vantava in quel momento verso la
2GM COSTRUZIONI GENERALI a titolo di caparra confirmatoria a suo tempo versata, era stato
ceduto alla Paccani Macchine s.p.a., con atto di cessione pro soluto ; lo stesso giorno era stato
stipulato un contratto preliminare unilaterale con cui la 2GM COSTRUZIONI GENERALI si
impegnava unilateralmente nei confronti della Paccani Macchine spa a vendere a quest’ultima
entro il termine indicato come essenziale, e cioè entro il 31.12.2016, il complesso immobiliare
ad un prezzo prefissato, concedendo peraltro alla Paccani Macchine s.p.a. un’opzione negoziale
di acquisto da esercitarsi entro il medesimo termine e con la previsione contrattuale che, in
caso di compravendita, il credito discendente dal versamento della predetta caparra sarebbe
stato imputato al pagamento del prezzo così pattuito.
Ebbene, il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti del reato di bancarotta
distrattiva e dunque concedeva il sequestro sui beni del Paccani e della società 2GM
COSTRUZIONI GENERALI per un valore corrispondente al finanziamento oggetto di distrazione.
2.Avverso la predetta ordinanza ricorrono sia l’indagato Paccani che la società 2GM
COSTRUZIONI GENERALI, per mezzo dei rispettivi difensori, affidando la loro impugnativa a
due motivi di doglianza sostanzialmente sovrapponibili e che, pertanto, saranno esposti
congiuntamente.
2

erogato dalla Paccani Macchine s.p.a. alla società Serafim.Fin s.r.I., società riconducibile

2.1 Denunziano i ricorrenti, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione
all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale di Bergamo avrebbe disposto in
difformità dell’originaria richiesta del P.M., così come poi confermata nell’atto di appello. Più in
particolare, il Tribunale ricorso aveva disposto il sequestro dei beni nella disponibilità del
Paccani e della 2GM COSTRUZIONI GENERALI, integrante un sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente non consentito nel caso di specie, giacché il sequestro richiesto
dal P.M. doveva essere limitato ai beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.

cautelare alle eventuali disponibilità liquide dell’indagato e della predetta società.
2.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione del contraddittorio processuale atteso che la
società 2GM COSTRUZIONI GENERALI, in cui beni erano stati in parte qua sequestrati, non
aveva partecipato all’udienza in appello, così violando palesemente il disposto di cui all’art.
127, codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1 E’ già fondato il primo motivo di censura.
Emerge dalla lettura degli atti che, come denunziato dalla parte ricorrente, il Tribunale di
Bergamo ha disposto il provvedimento cautelare in difformità dell’originaria richiesta del P.M.
ed anche da quanto coerentemente e correttamente richiesto da quest’ultimo nell’atto di
appello.
Più in particolare, va evidenziato che il Tribunale ricorso aveva disposto il sequestro dei beni
nella disponibilità del Paccani e della 2GM COSTRUZIONI GENERALI, integrante un sequestro
preventivo finalizzato, come tale, alla confisca per equivalente non consentito nel caso di
specie, e ciò sia perché provvedimento diverso da quello richiesto dal P.M. (che aveva invocato
il provvedimento cautelare in relazione alle liquidità dei predetti soggetti) e sia perché
coerentemente il sequestro così richiesto doveva essere limitato, ai sensi dell’art. 321, 2
comma, cod. proc. pen., ai beni che costituivano il prezzo o il profitto del reato, che, nel caso
di specie, era quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Ne consegue la fondatezza della denunziata (e sopra ricordata in premessa) violazione di
legge.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo
esame sul punto sopra evidenziato da parte del tribunale competente con giudizio al quale
dovrà partecipare anche la società ricorrente 2GM COSTRUZIONI GENERALI, quale necessario
contraddittore ( essendo, invero, fondato anche il secondo motivo di censura sollevato dalla
menzionata società ).

3

Ciò era peraltro anche in contrasto con la richiesta del P.M. che aveva limitato la sua richiesta

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 17.4.2018

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