Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21712 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21712 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
c/
SOCIETA’ SOLDI SICURI CONSULTING SRL
GESTIONI SICURE SPA
SOLDI SICURI HOLDING SRL
DE ANGELIS CLAUDIO nato il 06/02/1973 a FORMIA
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 29/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
l’avvocato PERRONI GIORGIO, si riporta ai motivi del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Frosinone-sezione riesame – decidendo sull’appello
cautelare presentato, ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., dal De Angelis Claudio, nella
veste di indagato e di legale rappresentante delle predette società ricorrenti – ha confermato il
provvedimento di diniego della domanda di restituzione già emesso dal G.i.p. del Tribunale di
Cassino in data 5 luglio 2017, relativo alle somme di denaro oggetto di sequestro preventivo
adottato dal medesimo G.i.p. in data 23 novembre 2016, provvedimento in relazione al quale

all’accertamento dei reati di cui all’art. 16, comma 6, I. 108/96 e art. 140 bis D.Igs. n.
385/1993.
Avverso la predetta ordinanza ricorrono l’indagato De Angelis e le predette società, per mezzo
del difensori Giorgio Perroni e Sandro Salera ( quest’ultimi anche costituiti procuratori speciali
delle società in epigrafe indicate), affidando la loro impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia la parte ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art.
240 cod. pen. con riferimento alla mancanza, nei beni oggetto di sequestro, della qualifica di
prezzo, prodotto o profitto dei reati contestati.
1.1.1 Si evidenzia che la decisione adottata dal tribunale ricorso era il frutto di una significativa
confusione in relazione a due profili, il primo attinente all’attività concretamente svolta dalle
singole società appartenenti al gruppo cd. “Gestioni sicure”, circostanza quest’ultima il cui
travisamento si riverbererebbe sull’effettiva esistenza di condotte criminose, sulla loro
riferibilità ai soggetti coinvolti e alla individuazione del profitto derivante dall’attività criminosa;
ed il secondo, riguardante la differenza tra il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
diretta e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
1.1.2 Si osserva, in punto di ricostruzione in fatto della vicenda oggi

sub iudice, che,

diversamente da quanto ritenuto dal tribunale impugnato, l’unica società che aveva avuto un
rapporto di sponsorizzazione e brokeraggio con il Consorzio Italia Fondi era stata la Soldi Sicuri
s.r.l..
Per contro, la Soldi Sicuri consulting s.r.l. non aveva svolto mai attività di intermediazione
finanziaria e le altre due società Gestioni sicure s.p.a. e Soldi Sicuri Holding s.r.I., oltre a non
aver mai svolto l’attività descritta, non erano neanche state coinvolte nelle indagini penali.
In realtà, la Soldi Sicuri consulting s.r.l. era entrata in contatto con la Consorzio Italia Fidi in
relazione ad un contratto lecito, e cioè ad un negozio di prestazione di servizi relativo
all’inserimento di dati forniti dal Consorzio su un software di elaborazione dati. Ne consegue
come sprovvista di sostegno l’affermazione secondo cui la Soldi Sicuri consulting s.r.l. avrebbe
collocato fideiussione di Confidi e ricevuto per tale prestazione un corrispettivo.
Ne discende, come ulteriore corollario, che il sequestro era stato operato in tal caso su somme
di denaro che non si possono qualificare come profitto di reato, con conseguente violazione
dell’art. 240 cod. pen..

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non era stato comunque proposto reclamo, e ciò in relazione ad un procedimento diretto

1.1.3 Quanto, infine, ai conti correnti dell’indagato De Angelis, l’aver qualificato come diretto il
sequestro ne impediva il vincolo, salvo dimostrare la natura del profitto del reato.
Si dimentica – osserva, ancora, la difesa – che la sola società Soldi Sicuri consulting s.r.l.
aveva con la Confidi un contratto di elaborazione dati, laddove invece era la Soldi Sicuri s.r.l.
ad avere un contratto di sponsorizzazione e di brokeraggio con la Confidi. Per contro, la Confidi
aveva rapporti con distinte ed autonome società : la Soldi Sicuri consulting s.r.l. per l’attività
di inserimento ed elaborazione dati ; e la Soldi Sicuri s.r.l. per l’attività di sponsorizzazione e

fuorviante.
Si evidenzia l’ulteriore erroneità dell’affermazione secondo cui la predetta attività di
elaborazione dati era fittizia e nascondeva l’attività di illecita raccolta del risparmio da soggetti
non autorizzati.
Se dunque il compenso per tale attività di elaborazione dati era lecito, allora – osserva ancora
la difesa – anche gli ulteriori versamenti di tali somme sui conti correnti delle altre società
coinvolte dovevano ritenersi aventi ad oggetto somme di denaro non di provenienza illecita e
come tali insuscettibili del provvedimento di sequestro.
1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e
178 lett c cod. proc. pen., giacché il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento
impugnato per ragioni diverse da quelle correlate all’esecuzione di una confisca diretta del
profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 II primo motivo di censura è inammissibile per come formulato.
2.1.1 Non può essere dimenticato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando
la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,
perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter”
logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato
(Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893). Ne consegue
che nella nozione di violazione di legge si devono comprendere sia gli “errores in iudicando” o
“in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi

di

coerenza,

completezza

(Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 )

e

ragionevolezza
Rv. 269656

Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).
Ebbene, ritiene la Corte come non sia certo rintracciabile nel provvedimento impugnato una
motivazione assente o meramente apparente, nel senso sopra chiarito e come tale legittimante
la proponibilità del ricorso per cassazione per le ragioni sopra evidenziate in premessa.
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di brokeraggio di talché la percentuale del compenso calcolato unitariamente era erroneo e

In realtà la difesa della parte ricorrente tenta di “travestire” l’allegato vizio argomentativo
come denunziata violazione di legge in relazione al disposto normativo di cui all’art. 240 cod.
pen..
Già tale operazione di costruzione della linea difensiva evidenzia una genetica inammissibilità
del ricorso introduttivo.
Ma – come detto sopra – non è neanche rintracciabile una motivazione così carente da
legittimare la presentazione dell’impugnazione come denunzia di violazione di legge.
Anzi il provvedimento impugnato si caratterizza per un’adeguata e coerente esposizione delle

ragioni in fatto ed in diritto che consentono di affermare l’esistenza del fumus commissi delicti,
necessario per l’emissione del provvedimento cautelare oggetto di giudiziale contestazione.
Invero, il Tribunale ricorso fonda tale valutazione su una pluralità di emergenze investigative, e
cioè : l’accertata emissione da parte del Consorzio Italia Fidi di polizze fideiussore incapienti ed
illegittime per le limitazioni all’attività del consorzio imposte dall’art. 13 I. 326/2003 ; il ruolo
predominante svolto dal De Angelis nella gestione delle menzionate società, ove, per il tramite
del “network” delle società da lui amministrate direttamente (ovvero di cui è legale
rappresentante), il menzionato indagato ha operato come unico mediatore per il Consorzio,
proponendo polizze fideiussorie ad una platea vasta di soggetti ai quali il Consorzio non poteva
istituzionalmente rivolgersi ; la circostanza secondo cui le società riferibili al De Angelis non si
sono limitate ad operare nell’ambito contrattuale perimetrato dal negozio di elaborazione dati
sottoscritto dal Consorzio, ma, al contrario, hanno svolto tutte le attività rilevanti per il rilascio
delle polizze fideiussorie.
A fronte, dunque, di una motivazione ampia ed approfondita in ordine alla valutazione di
sussistenza del fumus relativo alla commissioni dei delitti sopra indicati e che non può certo
essere ricondotta nel paradigma delle motivazioni apparenti o mancanti, la parte ricorrente ha
articolato una serie di doglianze in fatto che, anche qualora fosse stato deducibile il vizio
argomentativo ai sensi del secondo comma, lett. e, dell’art. 606, codice di rito, avrebbero
comunque condotto ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso, proprio perché articolate
come critica diretta delle prove poste a sostegno della valutazione probatoria degli elementi di
indagine raccolti e sui quali solo il giudice della cautela può esprimersi.
2.2 n secondo motivo di doglianza è, invece, manifestamente infondato.
2.2.1 Non è dato comprendere ove sia rintracciabile la diversità di decisione del secondo
giudice, posto che quest’ultimo si è limitato a confermare il sequestro diretto alla confisca di
somme di denaro, come già disposto dal G.i.p..
Peraltro non va dimenticato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte,
il sequestro preventivo

finalizzato

alla confisca diretta

di

somme

di denaro che

costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in
quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia una somma corrispondente al
valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita
risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene
4

k

dal

reato

e

che

si

è

cercato

(Sez. 6, Sentenza n. 15923 del 26/03/2015 Cc. (dep. 16/04/2015 )

di

occultare

Rv. 263124

,

Sez. 5, Sentenza n. 16008 del 12/02/2015 Cc. (dep. 16/04/2015 ) Rv. 263702 ).
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti,
ciascuno, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo
determinare in euro 2000.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2018

P.Q.M.

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