Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21711 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21711 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
BETTI FRANCESCA nato il 19/11/1981 a CESENA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 11/10/2017 del TRIB. LIBERTA di RIMINI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI che conclude per
in a mmi ssi bi I ita ‘
Udito il difensore, Avv. MARGHERITA PICCARDI, in sost. dell’Avv. CESARE GAI,
che si riporta al ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza dell’Il ottobre 2017, il Tribunale di Rimini, in funzione di
giudice di appello in tema di misure cautelari reali, confermava il decreto del
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva rigettato
l’istanza di Francesca Betti di revoca del sequestro preventivo di un immobile sito
in Borghi, via Grolo n. 72.
Il sequestro era stato disposto ai sensi dell’art. 12

sexies d. Igs. n.

dal compagno della madre, Pio Rosario De Sisto (nella cui disponibilità di fatto
era peraltro risultato in forza delle fonti dichiarative escusse) posto che il
corrispettivo versato per acquistarlo (90.000 euro nel 2003) non era
proporzionato ai redditi maturati dal nucleo familiare composto dalla Betti, dal
suo compagno, dalla madre e dal compagno di quest’ultima, il De Sisto appunto.
La sola obiezione mossa dalla appellante, la distanza temporale fra i fatti
delittuosi ascritti al compagno della madre nel 2013 e l’acquisto del bene nel
2003, non era tale da giustificare la richiesta di revoca in assenza di allegazione
di altre risorse lecite di cui la Betti (o il De Sisto) aveva potuto disporre.
2 – Propone ricorso Francesca Betti, a mezzo del suo difensore, deducendo,
con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Il Tribunale non aveva tenuto conto della impossibilità, a tanti anni di
distanza, dal 2013 al 2003, di provare le diverse fonti (rispetto al supposto
finanziamento ricevuto dal De Sisto con denaro di illecita provenienza) dalle quali
era derivata la somma necessaria per acquistare l’immobile.
Tale lasso di tempo però non poteva che costituire quella distanza temporale
dal commesso reato che crea, secondo la più attenta giurisprudenza di
legittimità, una cesura fra il commesso reato e l’acquisto del bene.
Lo stesso De Sisto, le cui accertate attività illecita datavano dal 2011 al
2013, aveva anche condotto attività economiche lecite e con queste avrebbe ben
potuto procurarsi, o procurare alla ricorrente, il denaro utilizzato per acquistare
l’immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell’interesse della intestataria del bene vincolato
Francesca Betti è fondato.
1 – La Corte costituzionale, con la recente sentenza 8 novembre 2017 – 21
febbraio 2018, n. 33, ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte
1

306/1992, in quanto l’immobile intestato alla Betti doveva ritenersi acquistato

(venivano citate le sentenze della Sezione 1, 5 febbraio-21 marzo 2001, n.
11049; Sezione 5, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469; e le più recenti Sezione
prima, 16 aprile-3 ottobre 2014, n. 41100; Sezione quarta, 7 maggio-28 agosto
2013, n. 35707; Sezione prima, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634)
richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene
sottoposto a confisca – oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati
reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l’acquisto del bene
– che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in

“un ambito di

E così, la Corte costituzionale, ulteriormente ha precisato:

– “il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè,
talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi
irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività
illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta
condanna;”
– ” la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti,
all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività
dell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a
fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un
monitoraggio patrimoniale esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che
rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere
dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di
semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato
l’acquisto del bene da confiscare”;
– “in una simile prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro
la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo
conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e,
dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura
a blatoria”;
– “nella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, può ritenersi,
peraltro, che – quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un
programma criminoso dilatato nel tempo e che non risultino altresì commessi,
comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata – il giudice conservi la
possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla
personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la
vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di
modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo
manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita
accumulazione di ricchezza da parte del condannato.”
2

cosiddetta «ragionevolezza temporale»”.

2 – Alla luce di tali indicazioni è, allora, evidente come il provvedimento
impugnato difetti radicalmente di motivazione laddove omette di operare la
verifica della “ragionevolezza temporale”, ovverossia della prossimità
dell’acquisto del bene, da parte della ricorrente, avvenuto nel 2003, alle condotte
illecite, commesse dal 2011 al 2013, per le quali il compagno della madre, Pio
Rosario De Sisto, ha riportato condanna.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Rimini.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018.

medesimo Tribunale per nuovo esame.

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