Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21710 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21710 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCIANO RAFFAELE nato il 28/01/1928 a AGROPOLI

avverso la sentenza del 26/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
L’avv. SURMONTE espone alla Corte gli argomenti a sostegno della sua richiesta
di accoglimento del ricorso.
L’avv. MAZZOTTA si associa al codifensore e deposita motivi aggiunti.

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno-Sezione riesame, decidendo in sede di
rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Suprema Corte, ha accolto parzialmente
la istanza di riesame annullando il titolo cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vallo della
Lucania per il reato di tentato omicidio e ha, tuttavia, confermato l’ordinanza cautelare già
disposta nella misura degli arresti domiciliari per il residuale reato di porto illegale dì arma.
Avverso la predetta ordinanza ricorre l’indagato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo di carattere processuale, violazione dell’art. 311
comma 5 bis cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 309 commi 5 e 10, medesimo codice.
Osserva la difesa che la misura applicata e confermata in sede di riesame era divenuta
inefficace ai sensi del menzionato art. 311 comma 5 bis, perché intervenuta dopo il termine di
dieci giorni previsto dalla predetta norma e decorrente dal giorno della ricezione degli atti.
Si evidenzia che gli atti dalla cancelleria del Tribunale, ove si celebra il giudizio dibattimentale,
erano arrivati il 4 ottobre 2017 e che a nulla rilevava la circostanza, invece valorizzata dal
Tribunale ricorso, dello scarico e della stampa degli atti da parte del cancelliere nella
successiva data del 17 ottobre ; si osserva che, comunque, la data rilevante era quella
precedente del 3 ottobre in cui erano pervenuti gli atti dalla cancelleria della Corte di
cassazione in seguito al disposto annullamento con rinvio.
1.2 Con un secondo motivo si declina vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione
al profilo della gravità indiziaria per il residuo reato di porto abusivo di arma e, comunque, in
ordine al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari.
1.2.1 Si osserva che la motivazione non aveva approfondito il profilo della natura e della
consistenza dei fondi attraverso i quali era passato l’indagato imbracciando l’arma e dunque
non era certa la consumazione del reato oggetto di provvisoria contestazione.
1.2.2 Si osserva, inoltre, che illegittimamente il tribunale impugnato aveva speso
considerazioni in ordine all’elemento soggettivo del reato oggetto di annullamento ( e cioè, del
reato di tentato omicidio ) per motivare l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per
il residuale reato di porto d’arma.
1.3 Con memoria contente “motivi aggiunti” depositata in udienza, la difesa dell’indagato
insiste sulla eccezione di inefficacia della misura cautelare impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2. Già il primo motivo di doglianza, articolato come vizio di violazione di legge processuale, non
è meritevole di accoglimento.
2.1 Deve in primo luogo chiarirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( cui anche
questo Collegio intende aderire e fornire continuità, condividendone la ratio applicativa ), vale
il principio secondo cui – in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure
2

impugnativa a due motivi di doglianza.

cautelari personali – ai fini della decorrenza del termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti”
entro il quale, ai sensi dell’art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è
tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza
che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma nono, cod.
proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la
ricezione degli atti presentati a norma dell’art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di
tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini

Deve, pertanto, essere disattesa la tesi difensiva secondo cui il termine di cui alli art. 311,
comma quinto bis, cod. proc. pen. decorre dalla ricezione della sentenza rescindente da parte
della Corte di Cassazione, e cioè, nel caso di specie, dal 3 ottobre 2017, dovendosi, invece, far
riferimento, per i fini che qui interessano, alla ricezione degli atti dal Tribunale di Vallo della
Lucania, e cioè dal Tribunale procedente.
2.1.1 Ciò chiarito in premessa, la questio iuris che occorre risolvere è quella relativa alla
determinazione del dies a quo per far decorrere il termine di “dieci giorni dalla ricezione degli
atti” di cui al predetto art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen., atteso che, secondo la tesi
difensiva, lo stesso andrebbe individuato nel giorno di ricezione della pec inviata dal Tribunale
di Vallo della Lucania al Tribunale distrettuale del riesame investito della vicenda processuale
dopo l’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ricezione che, pertanto, secondo la
tesi difensiva, sarebbe avvenuta il 4 ottobre 2017, con conseguente inefficacia della misura
stessa, essendo la decisione del Tribunale distrettuale intervenuta solo in data 27 ottobre
2017.
Ebbene, la tesi difensiva non è condivisibile.
2.1.2 Sul punto va precisato che l’art. 64, commi 3 e 4, delle disp. att. Cod. proc. pen., che
regolamenta le comunicazioni e trasmissioni degli atti in materia di libertà personale ( e
dunque, applicabile anche alla fattispecie oggi in esame ove la trasmissione degli atti
presentati a norma dell’art. 291, comma primo, cod. proc. pen. è avvenuta dal Tribunale
procedente a mezzo pec ), dispone espressamente, da un lato, che la copia degli atti trasmessi
con “mezzo idoneo” deve essere necessariamente accompagnata dall’attestazione rilasciata dal
funzionario di cancelleria in calce all’atto della trasmissione dell’originale dell’atto stesso ( cfr.
co . 4 del detto art. 64 ) e, dall’altro, che la comunicazione e trasmissione dell’atto deve
avvenire nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen..
Va aggiunto che è proprio l’art. 150 ora citato a prescrivere, per le “forme particolari” di
notificazione intervenute in “circostanze particolari”, che sia il giudice a prescrivere, anche
d’ufficio e con decreto motivato, le “modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del
desti nata rio”.
2.1.2.1 Orbene, ritiene la Corte che, allorquando si decida la trasmissione degli atti con
modalità particolari ( come avvenuto, nel caso di specie, ove si è utilizzata la posta certificata
dei due uffici giudiziari procedenti ) e per ragioni d’urgenza ( come nella materia cautelare
3

(cfr. Sez. 6, n. 27093 del 01/03/2017 – dep. 30/05/2017, Speranza, Rv. 27041001 ).

personale ), le modalità da seguirsi per rendere l’atto correttamente e regolarmente trasmesso
( e dunque legalmente conoscibile ) sono quelle specificatamente indicate dal combinato
disposto degli artt. 64, terzo e quarto comma, disp. att. Cod. proc. pen., e dagli artt. 149 e
150, codice di rito, con la necessità che la copia dell’atto trasmesso sia accompagnata
dall’attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all’atto della trasmissione
dell’originale dell’atto stesso ( cfr. co . 4 del detto art. 64 ) e che la comunicazione e
trasmissione dell’atto avvenga con le modalità indicate nel decreto motivato all’uopo rilasciato

Ne consegue, come ulteriore precipitato logico del principio ora affermato, che, qualora la
trasmissione degli atti attraverso il mezzo della pec, non avvenga con le modalità sopra
descritte ( come avvenuto, incontestabilmente, nel caso di specie ), allora deve ritenersi che il
dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen. (
con le gravi conseguenze discendenti per la tenuta della misura cautelare, in caso di mancato
rispetto del predetto termine ) non possa fissarsi nel momento di ricezione, all’indirizzo
postale, della pec da parte dell’ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e
reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della pec e la verifica della
integralità degli atti trasmessi, e ciò proprio in ragione della circostanza — venendo al caso di
specie – che la predetta comunicazione e trasmissione era intervenuta senza le prescrizioni
specificatamente previste dai sopra ricordati artt. 64, disp. att., e 150, cod. proc. pen. ( solo in
presenza delle quali può ritenersi legalmente conosciuta la comunicazione dell’atto al momento
della ricezione dello stesso all’indirizzo di pec del ricevente ).
2.1.2.2 Peraltro, era stato già affermato da questa Corte, in subiecta materia, il principio
secondo cui – nell’ipotesi in cui l’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare
personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. mediante deposito nella
cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte – ai fini del decorso del termine
perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare previsto dall’art.
309, comma quinto , cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene
formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente ( cfr. Sez. 1, n. 17534 del
21/09/2016 – dep. 06/04/2017, M, Rv. 26981801 : in applicazione del principio, la Corte ha
precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell’istanza di riesame
dall’ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell’art.
64 disp. att. cod. proc. pen., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la
libertà personale, l’osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen.,
espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi
tecnici idonei, l’attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver
trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo
art. 64 ).
2.1.3 Ebbene, applicando i principi di diritto sopra affermati al caso di specie, risulta evidente
l’infondatezza delle doglianze avanzate dall’indagato, atteso che – sulla base della non
4

dal giudice ( art. 150, secondo comma, cod. proc. pen. ).

controversa premessa che la trasmissione degli atti dal Tribunale di Vallo della Lucania a quello
di Salerno ( compente per il giudizio di rinvio ) sia avvenuta senza il rispetto delle formalità
prescritte dagli indici normativi sopra richiamati — il dies a quo per la decorrenza del termine di
dieci giorni di cui all’ art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen., non può essere fissato, come
richiesto dalla difesa, nel giorno della ricezione della pec nell’indirizzo di posta dell’ufficio
ricevente ( avvenuta il giorno 4 ottobre 2017 ), ma in quello successivo di percezione degli atti
nella competente cancelleria del Tribunale del riesame avvenuta il successivo 17 ottobre.

sopra richiamato, la dichiarazione del cancelliere del Tribunale trasmittente ( prodotta come
all. 2 c alla predetta memoria contente “motivi aggiunti” ), atteso che la stessa non attesta in
alcun modo quali fossero gli atti trasmessi e se rappresentassero gli originali o meno di quelli
necessari per la celebrazione del giudizio di rinvio.
3. Ma anche il secondo motivo di doglianza, articolato come censura sui profili del

fumus

commissi delicti e del periculum libertatis, non è fondato.
3.1 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha, con voce unanime, affermato che – ai fini
della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per “luogo aperto al pubblico”
deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, oppure quello
frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di
soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di
chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto
(Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 10/04/2013 Ud. (dep. 27/05/2013 )

Rv. 256949

Sez. 1, Sentenza n. 16690 del 27/03/2008 Ud. (dep. 22/04/2008 )

Rv. 240116

Sez. 1, Sentenza n. 3187 del 10/02/2000 Ud. (dep. 15/03/2000 ) Rv. 215512 ).
3.1.1 Ciò posto, osserva la Corte come il Tribunale impugnato abbia fatto corretta applicazione
del principio sopra ricordato, evidenziando che l’agente era comunque passato per diversi fondi
aperti al pubblico che dividevano il fondo di proprietà dell’indagato da quello ove si trovava la
vittima, sicchè non è dubitabile la integrazione del reato residuale di posto illegale d’arma
posto a sostegno del titolo cautelare.
3.1.2 Né è possibile rintracciare l’invocato vizio motivazionale in ordine al profilo delle
contestate esigenze cautelari, atteso che il Tribunale distrettuale ha correttamente evidenziato
che, pur essendo stato annullato il titolo cautelare per il reato di tentato omicidio in ragione
della idoneità della condotta, quest’ultima è stata connotata da modalità violente e
particolarmente allarmanti, così da legittimare una valutazione di attualità del pericolo di
reiterazione del reato.

5

Né può ritenersi rilevante, per il rispetto delle formalità previste dal quarto comma dell’art. 64,

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28.2.2018

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