Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21710 del 07/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21710 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SUCCO ANGELA N. IL 03/10/1930
nei confronti di:
BOTTO FRANCESCA N. IL 21/02/1974
BOTTO GIORGIO N. IL 18/03/1944
avverso la sentenza n. 1059/2013 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
05/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2016

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Francesca Loy, ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
il difensore degli imputati, avv. Monica Marciano, si associa alle conclusioni
del P.G.; in subordine chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 novembre 2014, il giudice di pace di Torino dichiarava
estinti per condotte riparatorie i reati di minaccia, ingiuria e lesioni contestati a

2. Contro la decisione del Tribunale propone ricorso per cassazione il
difensore della parte civile, avv. Franco Balosso, deducendo l’erronea
applicazione della causa di estinzione dei reati prevista dall’articolo 35 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, poiché la condotta ritenuta riparatoria dal
giudicante è intervenuta dopo l’udienza di comparizione del 5 marzo 2014, a
seguito di un rinvio disposto d’ufficio dal giudice. Nel verbale della successiva
udienza, in data 12 giugno 2014, si dà atto di una mera proposta degli imputati
avvenuta in precedenza e di un’offerta reale intervenuta soltanto nella terza
udienza, in data 5 novembre 2014, di euro 700, fatta con assegno circolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
1.1. Con una recente decisione (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv.
264238) le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di reati di
competenza del giudice di pace, non sussiste l’interesse per la parte civile che
non abbia proposto ricorso immediato ad impugnare, anche ai soli fini civili, la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a
seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare
la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non
riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il
risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei
confronti della parte civile.
1.2 Con detta pronuncia è stato risolto un contrasto giurisprudenziale sulla
sussistenza per la parte civile dell’interesse ad impugnare, anche ai soli fini civili,
la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.:
infatti un primo orientamento lo escludeva, in quanto la pronuncia, limitandosi
ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del
reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull’esistenza

2

Botto Francesca e Botto Giorgio.

dello stesso danno e sulla sua entità, non può essere in grado di produrre alcun
effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez. 5, n. 30535 del
26/06/2014, Uggini, Rv. 260037 e Sez. 4, n. 46368 del 18/02/2014, Imbrocè,
Rv. 260946); l’opposta interpretazione fondava invece l’interesse della parte
civile sul fatto che la pronuncia contiene comunque valutazioni idonee ad
incidere sul merito della pretesa civilistica (Sez. 5, n. 40876 del 23/09/2010,
Pezzano, Rv. 248657 e Sez. 4, n. 23527 del 14/05/2008, Di Martino, Rv.
240939).

sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie, limitandosi
ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del
reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con
sentenza predibattimentale, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile
per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun
effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. Nella decisione si osserva
che l’apprezzamento ai fini satisfattivi della idoneità complessiva della condotta
riparatoria dell’imputato, nel disegno del legislatore, prescinde dall’integrale
risarcimento del danno, coerentemente devoluto, ove necessario, alla
competenza del giudice civile, attraverso la scelta di privilegiare piuttosto il
perseguimento in via anticipata degli interessi pubblicistici, come sopra
individuati, legati al processo penale; pertanto la parte civile, qualora non
ritenga esaustivo il risarcimento offerto, potrà adire il giudice civile rispetto alla
cui decisione la pronuncia penale non avrà alcuna incidenza, in quanto la
congruità del risarcimento, operata allo stato degli atti ai soli fini dell’estinzione
del reato, lascia comunque impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo
accertamento circa l’esistenza e l’entità del danno in favore della persona offesa.
2. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di Succo Angela va
rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016
Il consigliere estensore

1.3 Le Sezioni unite hanno recepito il primo orientamento, osservando che la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA