Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2171 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2171 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUGIATELLI LUCIANO N. IL 13/04/1982
avverso la sentenza n. 295/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 17/12/2015

20327-15

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Brugiatelli Luciano con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:I1 ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta
deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica
è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.52009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 28.5.2009).Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla
pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichia inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese j»jocessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma il 17 dicembre 2015

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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