Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2171 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2171 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PULEDDA LUCIANA N. IL 11/10/1981
2) VACCA FRANCESCO N. IL 30/01/1970
avverso la sentenza n. 363/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 101.2012 la Corte di Appello di Sassari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, del 30.12006, con la
quale Puledda Luciana e Vacca Francesco, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulla contestata recidiva specifica per
Vacca, erano stati condannati per il reato di cui all’art.73 comma V DPR 309/90,
escludeva la circostanza attenuante speciale di cui al comma V e, ritenuta per il Vacca
l’equivalenza delle attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta al medesimo
in anni 4 di reclusione ed curo 20.000 di multa e quella inflitta alla Puledda in anni 2,
mesi 8 di reclusione ed turo 14.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione Puledda Luciana, a mezzo del difensore, denunciando la
carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui al comma V dell’art.73 DPR 309/90.
Ricorre, a sua volta, per cassazione Vacca Francesco denunciando l’assoluta mancanza
di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti
generiche con la recidiva e l’illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della
circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) La Corte territoriale ha, correttamente, escluso la configurabilità della
circostanza attenuante di cui al comma V dell’art.73, evidenziando, con motivazione
adeguata ed immune da vizi logici, che non poteva certo parlarsi di minima offensivitò
della condotta degli imputati, i quali in poche ore avevano effettuato almeno tredici
cessioni di stupefacente ed erano stati trovati in possesso di 102 dosi tra eroina e
cocaina, ponendo per di più in atto un sistema di controllo esterno all’abitazione
mediante microtele-camera e monitor per prevenire l’intervento delle forze di polizia.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “..il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008; tale
indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sent. n.35737
del 24.6.2010 e dalla sez.4 con la sent.n.43999 del 12.11.2010).
2.2) Quanto al giudizio di comparazione in termini di equivalenza, lamentato dal Vacca,
la Corte di merito ha correttamente esercitato il potere discrezionale nella
determinazione della pena, rilevando che la gravità dei fatti non giustificava in alcun

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OSSERVA

modo il giudizio (peraltro immotivato) di prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche, operato dal primo giudice.
2.3. I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei.
ricorrenti al pagamenti delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai sensi
dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
est.
Il Consigli

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