Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21706 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21706 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Quattrocchi Antonino, nato a Messina il 03/08/1974,
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 07/11/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Massimo Galli, pervenute in data 15/01/2018, con cui
è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con
restituzione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Messina in composizione
monocratica, ai sensi degli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen., disponeva, nei
confronti di Quattrocchi Antonino, la sospensione del procedimento con messa in
prova, fissando in euro 15.000,00 la somma da versare, da parte dell’ammesso,
alla costituita parte civile a titolo di condotta riparatoria e risarcimento dei danni

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Data Udienza: 23/02/2018

cagionati, da considerarsi parte integrante ed essenziale del programma di
messa in prova.
2. Con ricorso in data 29/11/2017 Quattrocchi Antonino, a mezzo del difensore
di fiducia Avv.to Massimo Rizzo, si duole per violazione di legge e vizio di
motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il giudice, in
contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, ha integrato le
prescrizioni della proposta di programma di trattamento, elaborata dall’UEPE di
Messina, modificando il programma senza il consenso dell’imputato, assente
all’udienza in cui l’ordinanza era stata adottata, ed indicando la somma di

eccessiva in relazione ai lievi fatti di cui all’imputazione; nonostante la
sospensione del procedimento con messa alla prova, la difesa, inoltre, ritiene
sussistente l’interesse dell’imputato ad impugnare, in quanto le condizioni
economiche e lavorative del predetto determineranno, senza alcun dubbio, la
revoca della messa alla prova.
3. Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo Galli, con
conclusioni scritte pervenute in data 15/01/2018, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al
Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Costituisce lus receptum il principio più volte affermato da questa Corte, secondo
cui in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio
venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il
giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle
condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni
che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero quando
tali elementi siano forniti dalla parte interessata, rientrando nella competenza del
giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere da
parte del condannato ( Sez. 4, sentenza n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv.
271179; Sez. 6, sentenza n. 33696 del 06/04/2017, Binato, Rv. 270741; Sez. 3,
sentenza n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352).
Nel caso in esame dalla proposta di programma dell’Ufficio Locale di Esecuzione
Penale Esterna del 30/10/2017 allegata al ricorso, si evince che fosse stato
evidenziato che il ricorrente svolgeva saltuari lavoretti privi di regolarità
contributiva, quale muratore; inoltre dalla relazione di Servizio Sociale finalizzata
alla messa alla prova, in data 31/10/72017, risulta che il Quattrocchi avesse

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15.000,00 euro a titolo di condotta riparatoria e risarcimento dei danni,

riferito di effettuare lavori in nero nel settore edilizio, avendo altresì allestito, nel
proprio alloggio, una piccola officina per le riparazioni.
Tanto premesso, non essendo revocabile in dubbio che, nel caso in esame, le
modifiche e le precisazioni al programma siano state adottate senza il consenso
dell’imputato, e che il provvedimento sia del tutto carente di motivazione sulla
verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere, da parte del ricorrente, va
affermata la sussistenza dell’interesse del Quattrocchi ad impugnare il
provvedimento stesso, alla luce delle Sez. U, sentenza n. 33216 del 31/03/2016,
Rigacci, Rv. 267237.

impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore
corso.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della sentenza in forma
semplificata.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo
esame. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23/02/2018

Il Consigliere estensore

Ne discende, ,pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento

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