Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21705 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21705 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Antonov Roman, nato a Kathmandu (Nepal), il 16/05/1973,
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 28/03/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori, pervenute in data 28/12/2017, con cui
è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava
inammissibile l’istanza di revisione proposta da Antonov Roman avverso la
sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Genova del 27/11/2008,
affermando che l’istanza costituiva la mera riproposizione di altra, precedente
istanza di revisione, già delibata dalla Corte di Appello di Torino, ed oggetto di
ricorso per cassazione; quanto alle nuove prove indicate dall’Antonov, la Corte
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Data Udienza: 23/02/2018

territoriale ha affermato che esse consistono in mere fotocopie non autentiche, di
provenienza sconosciuta, che lo stesso Antonov afferma essere già presenti tra
gli atti sottoposti a sequestro; infine, la richiesta di coinvolgere il governo russo
in ordine all’autenticità del passaporto sequestrato, costituisce un mero tentativo
di una ricerca di una nuova prova a sé favorevole.
2. Con ricorso personale in data 11/04/2017, Antonov Roman si duole della
decisione assunta in carenza di contraddittorio, rappresentando che i documenti
non erano stati inviati in originale per evitarne la dispersione, e che, comunque,
anche la sentenza di condanna era basata su di un documento in fotocopia,

presso l’abitazione della moglie del fratello, e non sottoscritto dal ricorrente.
3. Il Sostituto Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Perla Lori, con
conclusioni scritte pervenute in data 28/12/2017, ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La sentenza di cui si chiede la revisione – come si evince dall’impugnata
ordinanza – si basa su accertamenti dell’Interpol aventi ad oggetto un
passaporto ritenuto autentico, alla luce del quale era stato affermato che le
generalità fornite dall’Antonov non corrispondessero a quelle rilevabili dal
passaporto stesso.
Inoltre altra, analoga istanza, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte
di Appello di Torino.
Senza alcun dubbio, quindi, corr ettamente la Corte di Appello di Torino ha
pronunciato declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione, apparendo la
stessa manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen.; detta
pronuncia è, inoltre, adottabile anche di ufficio, come verificatosi nel caso in
esame.
Peraltro, la Corte di Appello ha sottolineato la totale e radicale carenza di nuovi
elementi di prova, essendosi il ricorrente riportato a documentazione che egli
stesso aveva ammesso essere già stata sottoposta a sequestro, circostanza non
contestata in ricorso.
Evidente, quindi, appare il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle
prove su cui si fonda la sentenza irrevocabile, oggetto del’istanza di revisione.
Ne discende, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza e la
condanna dell’istante al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
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corrispondente al passaporto del fratello del ricorrente, sequestrato in Russia,

La natura delle questioni trattate consente la redazione della sentenza in forma
semplificata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento della somma
di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23/02/2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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