Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21704 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21704 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAGNETTI FRANCESCO nato il 21/02/1956 a PERUGIA

avverso l’ordinanza del 22/06/2015 del TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto rimettersi il ricorso alle
Sezioni Unite ovvero rigettarsi il medesimo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 23 giugno 2015, il Giudice monocratico del
Tribunale di Perugia, quale Giudice di appello, ha dichiarato inammissibile per
tardività l’appello proposto nell’interesse di Francesco Bagnetti avverso la
sentenza con cui il medesimo era stato condannato dal Giudice di pace della
stessa città 1’11 maggio 2012. A base dell’ordinanza vi è la considerazione —
confortata da diversi precedenti di legittimità ivi riportati — che l’art. 32 d.Lgs.
28 agosto 2000 n. 274 prevede che la sentenza del Giudice di pace vada
depositata nel termine di quindici giorni dalla deliberazione e che non è possibile
che detto giudicante si assegni un termine superiore. Ne consegue che,
quand’anche il Giudice di pace riservi il deposito della motivazione in un termine
superiore, quello per impugnare sarà sempre di trenta giorni ex art. 585, comma

Data Udienza: 23/02/2018


1, lett. b), cod. proc. pen. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado si era
assegnato sessanta giorni per il deposito della sentenza, che non aveva
comunque depositato nei termini; l’avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
era stato notificato al difensore domiciliatario il 6 novembre 2013, sicché
l’impugnazione depositata il 21 dicembre 2013 era da considerarsi intempestiva
in quanto tardiva rispetto al termine di trenta giorni.
2. L’ordinanza è stata impugnata dal difensore dell’imputato che lamenta
violazione di legge quanto agli artt. 32, comma 4 e 37, d.l.gs. 274 del 2000 e

giurisprudenziali secondo cui il Giudice di pace non potrebbe assegnarsi un
termine superiore ai quindici giorni per il deposito della motivazione, atteso che
nessuna norma lo vieta — né preclude l’applicazione dell’art. 585, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. — e ciò accade frequentemente nella prassi, rendendo
necessario, per la difesa, un maggior termine per impugnare data la
divaricazione temporale rispetto ai tempi del processo. Peraltro, nel caso di
specie, il deposito della sentenza era avvenuto addirittura dopo un anno e mezzo
dalla deliberazione, il che imponeva, per assicurare il diritto di difesa, la
concessione a quest’ultima del termine di quarantacinque giorni per impugnare.
In conclusione, parte ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata
ovvero, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
3. Il Sost. Procuratore generale Fulvio Baldi, nelle sue conclusioni scritte,
pur registrando un contrasto tra le sezioni semplici, ha argomentato circa
l’insuperabilità della norma dell’art. 32 d.Ig.s 274 del 2000, con la conseguente
impossibilità, per il Giudice di pace, di riservare il deposito della motivazione in
un termine superiore ai quindici giorni, destinato a processi che implicano una
particolare difficoltà e delicatezza della motivazione. A seguire, il Procuratore
generale ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ovvero rigettarsi il
medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere respinto perché il Giudice di appello ha

correttamente ritenuto la tardività del gravame.
2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la previsione di cui
all’art. 32 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 — per la quale il giudice di pace deve
depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale —
preclude la possibilità che quest’ultimo si autoassegni un termine diverso e
maggiore ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. (peraltro, nel caso di specie,
ampiamente sforato), con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il

2

544, 585 e 591 cod. proc. pen. Il ricorrente non condivide gli approdi

quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per
impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della
notificazione dell’avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585,
comma primo, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen.
In questo senso – diversamente opinando rispetto al ricorrente ed al
Procuratore generale – non si ravvisa un contrasto per il quale la questione
debba essere rimessa alle Sezioni Unite, dal momento che gli arresti registratisi
degli ultimi anni (Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608; Sez. 5,

23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075: Sez. 5, n. 1116 del 08/10/2015,
dep. 2016, Gallo, Rv. 266095: Sez. 5, n. 46816 del 29/09/2015, pc in proc.
Gamba, Rv. 265688; Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Barbolini Cionini, Rv.
264925; Sez. 5, n. 50118 del 24/06/2015, Vinai, Rv. 265672; Sez. 5, n. 39217
del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687; Sez. 4, n. 15697 del 19/02/2015, Soriani,
Rv. 263142; Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015, Franchi, Rv. 262755; Sez. 5, n.
43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955; Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014,
P.C. in proc. C., Rv. 262737) vanno tutti nella direzione suddetta; di contro,
l’unico precedente noto favorevole alla tesi della dilatazione dei termini per il
deposito e per l’impugnazione (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv.
260301) è rimasto isolato.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 23/02/2018.

n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216; Sez. 5, n. 8637 del

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