Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21704 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21704 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BELLO VINCENZO N. IL 23/02/1982
avverso la sentenza n. 8/2014 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 24/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o( o:4.i’; • 01 •
che ha concluso per,t, i. Am2_,A 4,,A44 .44 .4. 4 Irco-K,

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio, disposto, limitatamente alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, dalla I sezione di questa Corte
(sentenza n. 24916 del 12/03/2014), la Corte d’assise d’appello di Lecce, con
sentenza del 24/11/2014, ha rideterminato la pena inflitta a Vincenzo di Bello in
quatto anni e dieci mesi di reclusione, nonché euro 1.900,00 di multa, in tal
modo quantificata: pena base, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
(capo f), più grave in astratto, due anni e sei mesi di reclusione, nonché 600,00

comma quarto, cod. pen., sino a quattro anni, due mesi di reclusione e 1.000,00
euro di multa, infine aumentata sino alla pena irrogata, ex art. 81 cod. pen., in
relazione ai reati di cui all’art. 23 I. n. 110 del 1975 (capo e), per cinque mesi di
reclusione e 700,00 euro di multa, e di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. n. 497 del
1974 (capo d), per tre mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il
quale si lamentano vizi motivazionali, per non avere la sentenza impugnata
disatteso l’obbligo di enunciare le ragioni per le quali aveva ritenuto inattendibili
le prove contrarie, a favore dell’imputato.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, poiché a seguito dell’annullamento con rinvio
disposto con sentenza di questa Corte n. 24916 del 12/03/2014, la decisione
concerneva esclusivamente la rideternninazione del trattamento sanzionatorio,
laddove l’impugnazione, in termini peraltro di assoluta genericità, investe
l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 13/11/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

euro di multa, aumentata di due terzi, in relazione alla recidiva di cui all’art. 99,

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