Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21703 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21703 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BADIOLI MARCO nato il 27/11/1949 a TAVULLIA

avverso la sentenza del 24/11/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale PASQUALE FIMIANI, che ha
chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazíone, ad
opera di questa Corte, della durata della prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività in 156 ore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di patteggiamento del 24 novembre 2016, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro applicava a Marco Badioli la pena
di mesi sedici di reclusione condizionalmente sospesa, con l’imposizione, ai sensi
dell’art. 165 cod. pen., di lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi otto.
L’oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti riguardava l’entità della pena, la
concessione della sospensione condizionale della pena e la subordinazione di
quest’ultima alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività,
la cui durata non era stata, invece, oggetto di pattuizione.

Data Udienza: 23/02/2018

2. La predetta sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal
difensore del Badioli, che si duole della violazione degli artt. 165 cod. pen., 18bis disp. trans. cod. pen. e 54, d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 perché il lavoro di

pubblica utilità non può superare i sei mesi, giusto il disposto dell’art. 54, comma
2, cit. richiamato dall’art. 18-bis cit.
3. Il Sost. Procuratore generale Pasquale Fimiani, nelle sue conclusioni
scritte, ha condiviso l’impostazione del ricorrente, chiedendo annullarsi senza
rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione, ad opera di questa Corte,

in 156 ore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Secondo l’art. 18-bis disp. trans. cod. pen., all’attività non retribuita a
favore della collettività cui il Giudice, a seconda dei casi, può o deve subordinare
la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 165, commi 1 e
2, cod. pen., va applicata la disciplina dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 6 dlgs. 28
agosto 2000, n. 274 relativa alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prevista
per i reati di competenza del Giudice di pace.
Ne consegue, a norma del comma 2 dell’art. 54 cit., che la durata della
prestazione a carico del condannato non può superare i sei mesi e che, a norma
del comma 3 dell’art. 54 cit., l’attività deve essere svolta prestando sei ore di
lavoro settimanali e, quindi, può avere una durata complessiva non superiore a
centocinquantasei ore, pari a sei ore moltiplicate per ventisei settimane (Sez. 4,
n. 20297 del 05/03/2015, Iannone, Rv. 263861). Si impone, pertanto, la
riconduzione della prestazione nei limiti di legge.
1.2. Come richiesto dal Procuratore generale e come già questa Corte aveva
deciso nel precedente sopra citato, l’annullamento può essere senza rinvio, in
quanto non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto al fine di determinare la
durata della prestazione. Il Collegio si ispira, a quest’ultimo proposito, anche al
recentissimo dictum della Sezioni Unite circa la portata della novella dell’art.
620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen. ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103
secondo cui «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza
rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali,
può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla
base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò
necessari ulteriori accertamenti di fatto» (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep.

2018, Matrone).

2

della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività

Nell’esercizio della «discrezionalità vincolata» alle statuizioni del Giudice di
merito di cui le Sezioni Unite hanno parlato in motivazione, la durata della
prestazione va quindi rideterminata in mesi sei, vale a dire nel valore massimo
dell’intervallo previsto dal legislatore. Tale operazione, infatti, viene effettuata
tenendo conto di quanto si ricava dalla sentenza impugnata, laddove è stata
riconosciuta la recidiva reiterata (il che implica la necessità di meglio vagliare
l’accondiscendenza dell’imputato al rispetto delle regole prima di rendere
effettiva la sospensione condizionale della pena), e dall’impostazione stessa del

mostrato — pur debordando da esso — di volersi attestare sul valore massimo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata del
“lavoro di pubblica utilità”, che ridetermina in mesi sei.
Così deciso il 23/02/2018.
Il Consigliere estensore
Paola Borrelli

Il Presidente
Marill(s

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