Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21702 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21702 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
COZZELLA VINCENZO nato il 24/12/1954 a BITONTO
NOCELLA MICHELINA nato il 21/07/1955 a BITONTO
avverso il decreto del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16 marzo 2017, la Corte di appello di Bari, giudicando in
sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione di questa Corte (sentenza
n. 1935 dell’i giugno 2016), ha revocato la confisca di prevenzione di tutti i beni
confiscati al proposto Vincenzo Cozzella ed alla moglie Michelina Nocella.
1.1. La sentenza della Corte di cassazione, nell’annullare il decreto emesso
dalla Corte barese il 4 giugno 2015 per motivazione apparente, aveva rilevato
che era stato omesso l’esame della correlazione temporale tra le manifestazioni
di pericolosità del Cozzella e gli acquisti oggetto di ablazione nel lasso di tempo
compreso tra il 1994 e il 2011, inclusa l’impresa olearia, avviata nel 1994 e

Data Udienza: 23/02/2018

proseguita senza soluzione di continuità dalla moglie del proposto; non era
sufficiente — aveva affermato la prima sezione — la sola comparazione tra il
valore dei beni ed i redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari, ma
occorreva operare analogo confronto tra il tempo della manifestazione della
pericolosità e quello di acquisizione dei beni, tenuto anche conto che il proposto
era soggetto dotato di una pericolosità non qualificata, che egli era stato
condannato per furti e ricettazioni commessi tra il 1973 ed il 1994 e che vi era
stata un’ampia soluzione di continuità nelle condotte illecite, fino all’ultima

1.2. La Corte di appello di Bari, nel recepire la pronunzia della Suprema
Corte, ha verificato, per beni o gruppi di beni (dall’appartamento acquistato il 25
novembre 1991 dal Cozzella, fino al certificato di deposito del 4 gennaio 2013
della consorte), l’epoca di acquisto e la vicinanza rispetto a manifestazioni di
devianza criminale, finendo per escludere, per tutti, una connessione e per
restituire tutti i beni.
2. Il predetto decreto è stato impugnato con ricorso per cassazione dal
Procuratore generale di Bari, che ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo, la parte pubblica lamenta violazione di legge per
inosservanza del principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, perché la
Corte di appello aveva esorbitato dal periodo 1994-2011 per il quale era stato
richiesto l’esame della corrispondenza tra la pericolosità sociale del proposto e le
acquisizioni dei beni. Il ricorrente si riferisce, in particolare, alla revoca della
confisca dell’appartamento di Maruggio acquistato il 25 novembre 1991, quando
la pericolosità di Cozzella si era manifestata, non solo perché si trattava di
acquisto inserito nella teoria di delitti per cui il proposto era stato condannato,
ma anche perché rientrante nel periodo “osservato” dal Tribunale di Bari che, il
25 gennaio 1993, aveva applicato a Cozzella la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente sostiene altresì che,
se la Corte di cassazione avesse ritenuto del tutto carenti i presupposti per la
confisca, avrebbe annullato il decreto senza rinvio.
2.2. Il secondo motivo fonda sulle medesime violazioni e ivi il Procuratore
generale argomenta circa gli effetti nel futuro della sorveglianza speciale
applicata il 25 gennaio 1993, la cui statuizione deve far ritenere il Cozzella
pericoloso almeno fino al 25 gennaio 1996, mentre la Corte territoriale aveva
erroneamente ritenuto che la sottoposizione alla misura di prevenzione personale
fosse stata svalutata dalla Corte di cassazione; il ricorrente ha altresì rimarcato
che i furti del 20 dicembre 2007 evidenziano la condizione di effettiva e
perdurante pericolosità del Cozzella; la Corte di appello avrebbe pure omesso di
motivare sulla correlazione tra pericolosità ed acquisizioni sia per l’acquisto

2

condanna per un ulteriore furto commesso il 20 dicembre 2007.

dell’appartamento nel 1991, che per gli acquisti del 1994. Quanto alla Nocella,
ella, dal 1973 al 1994, era priva di reddito ufficiale e la Corte di appello aveva
violato l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. perché, tutti gli acquisti successivi a
quello della ditta individuale avviata il 15 ottobre 1994 e del terreno annesso,
acquistato il 27 settembre 1994, dovevano considerarsi provento di beni
conseguiti illecitamente perché frutto dell’impresa.
2.3. Con un terzo motivo, la parte deduce violazione di legge e omessa o
apparente motivazione con riferimento all’analisi comparativa tra pericolosità e

successivi, avendo erroneamente ritenuto che la Corte di cassazione avesse
svalutato il giudizio di pericolosità sociale espresso dai giudici della prevenzione
che avevano applicato a Nocella la sorveglianza speciale. Del pari mancante era
la motivazione quanto alla verifica della riferibilità delle acquisizioni del 2007 e
degli anni successivi alla reviviscenza della pericolosità del proposto.
3. Nelle sue conclusioni scritte, il Sost. Procuratore generale Mariella De
Masellis ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato per violazione dell’art.
627, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando una serie di vizi. La Corte
territoriale avrebbe del tutto omesso di effettuare la comparazione tra la
pericolosità del Cozzella e l’acquisizione dei beni dal 1994 al 2011, avrebbe
delibato anche sull’appartamento acquistato nel 1991 ed avrebbe ignorato i
precedenti commessi dal 1975 al 1994 e la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale cui era stato sottoposto, nonché le ulteriori manifestazioni
di pericolosità del dicembre 2007 e l’assenza di redditi della moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va preliminarmente ricordato quali siano i limiti del Giudice di rinvio
dopo l’annullamento di una sentenza da parte della Corte di cassazione per vizio
di motivazione, utili anche nel caso di specie, ancorché ci si muova nell’ambito
delle misure di prevenzione e nonostante l’annullamento sia avvenuto
formalmente per violazione di legge, giacché quest’ultima è stata ravvisata,
appunto, in un vuoto motivazionale, di cui la prima sezione ha indicato il
perimetro.
Ebbene, questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel caso di
annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a
compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi
poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole
limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico già

3

acquisti del 1991 e del 1994 nonché sulla provenienza dei redditi per gli acquisti

censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti
dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative
fonti di prova; si è altresì sostenuto, che il Giudice del rinvio conserva piena
autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove,
nonché il potere di desumere — anche sulla base di elementi probatori prima
trascurati — il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti
motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova
decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di

legittimità alla questione di diritto. (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C.
in proc. F e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc.
Cataldo, Rv. 261760; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv.
259811).
A voler sintetizzare i principi suddetti, può dirsi che, nel giudizio rescissorio,
occorrerà solo evitare gli stessi vizi motivazionali stigmatizzati dalla Corte
rescindente, ferma restando la piena autonomia valutativa del Giudice ad quem.
A questo proposito, due sono i passaggi cruciali della sentenza rescindente
della prima sezione che vale la pena di trascrivere.
Il primo è contenuto nella parte iniziale della sentenza: «[…..]

ritiene la

Corte che, nel caso di specie, la motivazione del decreto di confisca sia
apparente e, quindi, integri la denunciata violazione della norma processuale di
cui all’art. 125, comma 2, cod. proc. pen., sanzionata con la nullità dell’atto, in
relazione agli artt. 23, comma 1, e 7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, poiché
essa opera solo genericamente e, quindi, sostanzialmente omette l’esame della
correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità del proposto,
Cozzella, e gli acquisti dei beni oggetto di ablazione, nell’arco di tempo compreso
tra il 1994 e il 2011, inclusa l’impresa olearia, avviata nel 1994 e proseguita
senza soluzione di continuità dalla moglie del proposto […..]»
Il secondo è il vero e proprio principio di diritto enunziato a beneficio del
Giudice di rinvio:

«In tema di applicazione della misura di prevenzione

patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità
sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento
ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati
dell’interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli
acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di
manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i
depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità
dell’interessato».

4

Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di

1.2. Tanto premesso, appaiono prive di pregio le doglianze — contenute nel
primo motivo di ricorso — che attengono alla presunta violazione dell’art. 627,
comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale revocato anche la
confisca dell’appartamento acquistato da Nocella nel 1991.
Ciò non solo perché, nel principio di diritto enunziato a pag. 5 della sentenza
rescindente e sopra trascritto, la Corte di cassazione, ampliando la premessa del
suo ragionamento, non aveva fatto riferimento ad un preciso periodo in cui
occorreva valutare la corrispondenza tra manifestazioni di pericolosità ed
regula iuris

coerente con il

ragionamento svolto, che (uniformandosi a Sezioni Unite n. 4880 del
26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604) vede imprescindibile la circostanza
che il soggetto pericoloso sia tale al momento dell’acquisto dei beni. Ma anche
perché, come sopra chiarito, la Corte di appello, investita dell’annullamento per
vizio motivazionale, aveva la possibilità di rivalutare l’intera res iudicanda, con il
solo limite di non incorrere nell’omissione argomentativa che la prima sezione di
questa Corte aveva individuato, vizio scongiurato dall’analisi compiuta in ordine
all’eventuale riferibilità dell’acquisto dell’appartamento di Maruggio a specifiche
manifestazioni di pericolosità.
Sgomberato il campo dalla violazione di legge paventata, il ricorrente non
può, come sembra intravedersi nel motivo in discorso, criticare il merito della
decisione, posti i limiti del giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione. E’
ius receptum,

infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per

Cassazione, secondo il disposto dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011
n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all’art. 4, penultimo comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di
legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi
deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett.

e)

cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso
articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la
violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con
decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di
completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a
rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora,
quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare
risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del
11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e
altro, Rv. 256263).

5

acquisti, enunziando, così, una generale

Nel caso di specie la Corte di appello non ha omesso di motivare ma ha
evidenziato — con motivazione effettiva e, pertanto, incensurabile in questa sede
— la distanza temporale tra l’acquisto del cespite di Maruggio e l’ultimo reato
commesso prima di esso, spiegando di avere recepito che la Corte di cassazione,
nel giudizio rescindente, non avesse attribuito rilevanza dirimente alla
sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale del 25
gennaio 1993. Nel fare ciò, la Corte di appello ha correttamente interpretato la
sentenza di annullamento, valorizzando la logica che è alla base della confisca di

contrastare la «illiceità per così dire genetica»

o la «patologia ontologica»

derivante dalla provenienza della provvista necessaria per l’acquisto del bene da
attività illecite, disinnescando la portata dimostrativa di una generica
affermazione di pericolosità — quale quella del decreto applicativo della
sorveglianza speciale — rispetto alla correlazione temporale tra le singole
manifestazioni di essa e gli acquisti (vi è, sostengono le Sezioni Unite, «la
necessità di accertare il duplice e concorrente presupposto della condizione
“soggettiva” di pericolosità e delle correlate modalità di accumulazione
patrimoniale»).
1.3. Il primo ed il secondo motivo sono del pari inammissibili, laddove il
Procuratore generale adduce argomentazioni che sono esse stesse incompatibili
con il principio di diritto indicato in sede rescindente, giacché pretendono di
attribuire rilevanza dirimente alla sottoposizione alla sorveglianza speciale del 25
gennaio (93 (in ipotesi, dimostrativa della pericolosità sociale del proposto fino
al 25 gennaio 1996 e nel periodo “osservato” dal Tribunale della prevenzione),
trascurando che la Corte di cassazione aveva espressamente sancito come non
fosse sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e la
sproporzione reddituale, ma fosse essenziale operare una comparazione tra il
tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni. In
altri termini, con la decisione in discorso, la Corte ha fornito, più o meno
implicitamente, due indicazioni. La prima attiene al fatto che, nel reputare
apparente la motivazione ed annullare il primo decreto, aveva evidentemente
valutato come insufficiente la sottoposizione del Nocella alla misura di
prevenzione, sia per il pregresso che per il periodo di sottoposizione, reputando
che il giudizio di pericolosità che ne era il presupposto non bastasse se non si
valorizzava la connessione temporale tra le singole manifestazioni di essa e gli
acquisti. La seconda si ricava dalla necessità che la correlazione venga vista
concretamente nel periodo in cui la pericolosità sociale “si manifesta”, vale a dire
quello in cui emergono gli indicatori di essa e non già quello in cui lo Stato,
prendendone atto, interviene per contenerla.

6

prevenzione, ossia (dalle motivazioni di Sezioni Unite Spinelli) la necessità di

Per il resto il secondo motivo, lungi dall’evidenziare una motivazione assente
o apparente, contesta il merito della scelta della Corte di appello che, con
motivazione effettiva e, pertanto, incensurabile in questa sede, ha chiarito le
ragioni per cui gli acquisti non potessero essere ricollegati alle manifestazioni di
pericolosità, il che impedisce di tenere conto, per l’accoglimento del ricorso, della
questione, pure posta dal ricorrente, circa la provenienza degli acquisti successivi
al 1994 dai proventi dell’impresa olearia.
Il terzo motivo si limita a ribadire considerazioni già svolte negli altri,

evidenziando, in maniera aspecifica, un’omissione motivazionale per le
acquisizioni del 2007 e degli anni successivi, la cui genericità non consente di
verificare, nell’ambito del coacervo di beni ed in presenza di una motivazione
della Corte di appello sul punto, a quale cespite si appunti la doglianza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.atZ, «?-hoeunmfout
Così deciso il 23/02/2018.

avanzando inammissibili doglianze circa il merito della decisione ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA