Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21701 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21701 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Berlingieri Leonardo, nato a Cosenza il 06/09/1982,
avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro in data
27/01/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, pervenute in data 23/01/2018, con
cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per
nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Catanzaro confermava il
decreto emesso dal Tribunale di Cosenza in data 28/10/2015 – con cui veniva
applicata a Berlingieri Leonardo la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di P.S. per la durata di anni due, quale persona socialmente pericolosa,
appartenente alla categoria criminogena di cui agli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011.

1

Data Udienza: 23/02/2018

2. Con ricorso depositato il 09/03/2017, Berlingieri Leonardo ricorre, a mezzo del
difensore di fiducia Avv.to Cristian Cristiano, per violazione di legge, ai sensi
dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen.,
10, comma secondo, d. Igs. 159/2011, in relazione alla omessa motivazione del
provvedimento circa le deduzioni difensive, sollevate in sede di gravame e
contenute nella memoria difensiva, con allegata documentazione, depositata
innanzi alla Corte territoriale nel corso dell’udienza camerale; in particolare, si
affermava il venir meno del presupposto applicativo dell’attualità della
pericolosità sociale alla luce dell’assoluzione del Berlingieri, in riferimento al proc.

per il delitto di furto, così come verificatosi nel proc. pen. n. 6865/2014,
conclusosi con assoluzione per tre delle quattro imputazioni al ricorrente
inizialmente ascritte; per contro, la Corte di Appello ha fondato la propria
valutazione, in riferimento all’attualità della pericolosità sociale, proprio sul dato
costituito dall’arresto in flagranza per un episodio relativamente al quale è
intervenuta sentenza di assoluzione, senza considerare affatto detta circostanza
sopravvenuta.
3. Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Roberto Aniello, con
conclusioni scritte pervenute in data 23/01/2018, ha chiesto l’annullamento del
decreto con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ai fini dell’attualità della pericolosità generica – come correttamente rilevato dal
Procuratore generale – la Corte di merito ha valorizzato alcune recenti denunce
per furto nei confronti del Berlingieri, di cui una a seguito di arresto in flagranza,
senza, tuttavia, aver considerato in alcun modo le allegazioni difensive
dimostrative dell’intervenuta assoluzione del Berlingieri, sia dal fatto per il quale
era stato tratto in arresto in flagranza, sia da altra vicenda, per la quale era
stato tratto a giudizio, in riferimento a tre imputazione delle quattro
originariamente ascrittegli.
In tal modo, quindi, la Corte territoriale, nonostante le specifiche deduzioni
difensive – puntualmente documentate con gli allegati al presente ricorso – ha
omesso di verificare se gli elementi indicati avessero comportato un
ridimensionamento del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, fondando
la propria valutazione su elementi che, di fatto, risultano documentalmente
modificati dall’ulteriore sviluppo processuale.
La motivazione del decreto impugnato non può che essere valutata attraverso le
griglie interpretative fornite, in particolare, dalla sentenza della CEDU del

2

pen. n. 1596/2015, per il quale il predetto era stato tratto in arresto in flagranza

23/02/2017, nel caso De Tommaso contro Italia, e dalla più recente
giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Come noto, la sentenza della Corte EDU ha rilevato che gli obblighi imposti con
la sorveglianza speciale non costituiscono privazione della libertà ai sensi dell’art.
5 § 1 della Convenzione, bensì mere limitazioni della libertà di movimento del
soggetto al quale esse vengono applicate, ma che, tuttavia, l’imposizione di tali
misure resta collegata ad un’analisi prospettica compiuta dai giudici nazionali, in
quanto né la legge n. 1423/1956 né la Corte costituzionale avevano chiaramente
individuato gli “elementi di fatto” o le specifiche tipologie di comportamento da

rappresentato dall’individuo, e che, quindi, avrebbero potuto dar luogo
all’attuazione di misure di prevenzione.
La Corte EDU ha, pertanto, ritenuto che la legge n. 1423/1956 non contenesse
disposizioni sufficientemente dettagliate su quali tipologie di comportamenti
fossero idonee a costituire un pericolo per la società, osservando che essa,
pertanto, aveva lasciato ai tribunali un ampio potere discrezionale, senza
indicare con sufficiente chiarezza lo scopo di tale discrezionalità e le modalità del
suo esercizio. In particolare, infatti, la legge era stata formulata in termini vaghi
ed eccessivamente ampi, e non aveva soddisfatto i requisiti di prevedibilità
stabiliti dalla giurisprudenza della Corte stessa. Né le persone a cui potrebbero
essere applicate le misure, né il contenuto di determinate misure sono stati
definiti con sufficiente precisione e chiarezza, con conseguente violazione, nel
caso in esame, dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione in riferimento alla
mancanza di prevedibilità della legge in questione.
In realtà, già alcuni arresti di questa Corte di legittimità, precedenti la citata
pronunzia della Corte Edu (Sez.

sentenza n. 31209 del 24/03/2015,

1,

Scagliarini ed altro, Rv. 264319; Sez. 2, sentenza n. 26235 del 04/06/2015,
Friolo, Rv. 264386), avevano chiaramente affermato come il giudizio di
pericolosità, in un’ottica costituzionalmente orientata, si debba fondare
sull’oggettiva valutazione di fatti sintomatici, collegati ad elementi certi, e non su
meri sospetti, prescindendo da qualsivoglia inversione dell’onere della prova a
carico del proposto; il giudizio di pericolosità, quindi, è incentrato sul
meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere
comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell’interessato
soltanto un onere di allegazione per smentirne l’efficacia probatoria.
Ne discende che la condizione di “pericolosità” del proposto prescinde da
qualsivoglia soggettivismo incontrollabile, richiedendo, anzitutto, il preliminare
inquadramento del soggetto, in virtù dell’apprezzamento di fatti, in una delle
categorie criminologiche normative e tipizzanti, ossia nel senso della così detta
pericolosità generica ovvero di quella qualificata, seguito dalla fase prognostica
3

prendere in considerazione nella valutazione del pericolo per la società

in senso stretto, concernente la valutazione delle probabili, future condotte, in
chiave di offesa ai beni tutelati.
Ciò, peraltro, rappresenta l’approdo inevitabile della fisionomia costituzionale
assunta da tale versante della giurisdizione, a seguito di numerose decisioni della
Corte Costituzionale, tra cui vanno ricordate la sentenza n.177 del 22/12/1980 con cui, proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di
fatto, venne cancellata la categoria criminologica dei “soggetti proclivi a
delinquere” -, la sentenza del 23/03/1964, n. 23 – con cui la Corte costituzionale
dichiarò infondate le numerosi questioni, all’epoca sollevate dai giudici di merito,

misure possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti, richiedendo,
invece, l’applicazione di quelle norme, una oggettiva valutazione di fatti, da cui
risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona.
Tanto premesso, non può che ravvisarsi, nel caso in esame, un vizio di radicale
omessa motivazione, da parte del provvedimento impugnato, come tale idoneo
ad integrare la dedotta violazione di legge, atteso che nessuna considerazione è
stata prestata, da parte della Corte di merito, alle intervenute pronunce
assolutorie, omettendo, quindi, non solo di considerare le stesse, ma anche di
esplicitare per quale ragione, nonostante dette pronunce, ed alla luce di quali
consistenti e significativi ulteriori elementi di fatto, fosse possibile formulare un
giudizio di attuale pericolosità sociale nei confronti del Berlingieri Leonardo.
Ne discende, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per
nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro che, tenendo conto delle
intervenute sentenze di assoluzione, valuti la sussistenza della pericolosità del
preposto, illustrandone, quindi, il fondamento.

P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 23/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sul testo della legge 1423 del 1956, affermando che non è esatto che dette

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA