Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21700 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21700 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI SANTO nato il 25/03/1962 a GELA

avverso l’ordinanza del 02/11/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Uditi it difensore’ cav. 2, ti.

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Gli avvocati presenti insistono per l’accoglimento del ricorso i cui argomenti
illustrano alla Corte.

IV

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ha
rigettato l’istanza di riesame proposta da Santo Valenti avverso l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Roma in data 2 febbraio 2017, che ha applicato all’indagato
la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione continuata,
tentata e consumata, aggravata anche ex art. 7 I. 203/1991, oggetto di
provvisoria incolpazione.
1.1. Il Tribunale ha confermato la misura coercitiva, ritenendone
sussistenti, pur all’esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di
applicazione, in considerazione della condotta dell’agente delineata dagli
elementi investigativi. L’indagato, in qualità di titolare della Isola d’Oro srl, aveva
sottoposto a richieste estorsive i commercianti di ortofrutta Berti, al fine di
riscuotere un credito vantato nei confronti di questi, evocando collegamenti con
esponenti della mafia siciliana, e costringendo le persone offese a rimettere in
suo favore, in più tempi, ingenti somme di denaro, ricorrendo anche al boss
mafioso Rinzivillo per il compimento di atti di intimidazione in danno di Aldo
Berti, congiunto delle obbligate. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha
ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, fondato, in concreto,
sulle modalità di consumazione dei reati e, in particolare, sul ricorso all’efficacia
intimidatoria, diretta e mediata, derivantengli da contiguità con esponenti
mafiosi di Gela, e sulla perdurante sequenza degli atti intimidatori, finalizzati alla
soddisfazione di un credito non ancora estinto. Sotto il profilo dell’adeguatezza,
ha escluso la sussistenza di elementi atti al superamento della presunzione di
idoneità della sola misura custodiale alla salvaguardia delle esigenze di cautela,
escludendo che la misura degli arresti domiciliari possa contenere in concreto il
pericolo di recidiva, tenuto conto delle modalità dell’intimidazione e del
coinvolgimento di terzi.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’indagato, per mezzo
del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento articolando, con unico motivo,
diversi ordini di censure.

1.Con ordinanza del 2 novembre 2017, il Tribunale di Roma, in funzione

2.1 Deduce violazione della legge processuale e correlata mancanza di
motivazione sotto il profilo dell’adeguatezza, per avere il Collegio erroneamente
apprezzato – e apoditticamente giustificato – la sola idoneità della custodia in
carcere, ritenendo che l’indagato avrebbe potuto reiterare la condotta anche dal
domicilio. Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto considerare l’incensuratezza
dell’imputato e la collocazione temporale dei fatti oggetto di provvisoria
incolpazione, risalenti al 2013 (capo b), al 2014 (capo c), ed al 2016 (capo a), in

2.2 Anche sotto il profilo della attualità e concretezza del pericolo di
reiterazione del reato il Tribunale non si sarebbe attenuto ai principi delineati
dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando generiche occasioni di recidiva.
2.3 Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe evocato, diversamente dal
giudice della cautela, una condotta circoscritta, limitata ad un mero recupero del
credito, con conseguente ulteriore difetto di motivazione in ordine all’attualità
delle esigenze di cautela ed alla inidoneità di misure meno afflittive.
2.4 Con memoria difensiva depositata in data 20 febbraio 2018, la difesa
censura ulteriormente il provvedimento impugnato per avere il giudice del
riesame fatto ricorso a formule stereotipate al fine di escludere l’applicabilità di
misure meno afflittive.

CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inamissibile.
1.1 Va premesso come, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per
cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari sia ammissibile soltanto ove denunci la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione
dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017
Cc. (dep. 18/04/2017) Rv. 269884). Va, altresì, evidenziato come, allorquando
si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in
ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela,
alla Corte Suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare

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correlazione con l’affievolimento delle esigenze cautelari.

natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di verificare la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv.
255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). E,

dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia
carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da
risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di
coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare
incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez.
6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).
Spetta, dunque, a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare
se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e la
sussistenza delle ragioni di cautela, scrutinando la congruenza della motivazione
rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve
rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere
a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è
consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese
siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla
stregua di un requisito positivo – l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative su cui si fonda il provvedimento – e di altro negativo – assenza di
illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
2. Alla stregua dei principi enunciati, devesi rilevare come le censure
introdotte nel ricorso siano connotate da aspecificità in quanto si risolvono in una
mera critica al provvedimento impugnato, con il cui tessuto motivazionale il
ricorrente omette di confrontarsi (S. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,
Galtelli, Rv. 268823; (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568). L’onere di specificità dei motivi di impugnazione si pone in rapporto di
diretta proporzionalità rispetto all’ampiezza ed all’approfondimento del percorso
giustificativo esposto nel provvedimento impugnato, di guisa che solo la

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ancora di recente, è stato affermato che la motivazione del provvedimento che

formulazione di puntuali censure, articolare rispetto al contenuto critico dei
passaggi logici della motivazione appare idoneo a costituire validamente il
rapporto processuale in sede di legittimità.
2.1 Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale distrettuale di Roma è
stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza
irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla
proporzionalità ed adeguatezza delle misura cautelare applicata ed all’attualità

Il Tribunale ha, difatti, svolto un’ampia ed approfondita ricostruzione dei
fatti, ancorando saldamente alle specifiche modalità della condotta,
complessivamente apprezzata, la autonoma valutazione della attuale sussistenza
del rischio di reiterazione di analoghi reati ed alla sola adeguatezza della custodia
in carcere a contenere siffatto pericolo.
2.2 Quanto alla valutazione di attualità, il tribunale ne ha ravvisato la
sussistenza in considerazione del perdurante interesse dell’imputato al
soddisfacimento del credito, della disponibilità di una serie di terzi esattori,
stabilmente inseriti in una compagine criminale di stampo mafioso, a sollecitarne
l’adempimento; elementi che fondano razionalmente la prognosi di concreta
prospettazione di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati
della stessa specie di quello per il quale si procede (cfr., ex multis, sez. II, n.
50343 del 3.12.2015, Capparelli, rv. 265395; sez. 3, n. 49318 del 27.10.2015,
Barone ed altro, rv. 265623) e che appaiono rispondenti allo standard valutativo
e motivazionale introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47.
E sempre l’analitica ricostruzione dei fatti in relazione alla personalità
dell’indagato ed alla sua contiguità con ambienti mafiosi supera anche la pretesa
incongruenza che nel percorso giustificativo dell’ordinanza impugnata
deriverebbe dal decorso del tempo tra l’esecuzione della misura e i fatti

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iudice, avendo, anche sotto siffatto profilo, il tribunale assolto al relativo onere
motivazionale (V. Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso).
2.3 Del tutto generiche anche le censure svolte in punto di adeguatezza e
proporzione della sola misura applicata, avendo al riguardo il giudice della
cautela puntualmente motivato riguardo il concreto rischio di contatti con terzi,
in considerazione della possibilità di comunicazione che ogni altra misura non
sarebbe in grado di neutralizzare, con specifico riferimento all’accertato
coinvolgimento di esattori stabilmente inseriti nella cosca Renzivillo. E

l’enunciazione di siffatto specifico profilo cautelare appare idoneo a giustificare

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del pericolo di reiterazione del reato.

l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, in linea con l’insegnamento di
legittimità ( S. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 Cc. (dep. 19/05/2016) Rv.
266651). Il tribunale ha, in particolare, escluso la adeguatezza degli arresti
domiciliari con logiche argomentazioni, facendo corretta applicazione del
principio secondo cui l’inadeguatezza di tale misura in relazione alle esigenze di
prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta

inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, sia
possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all’osservanza degli obblighi che,
fondando sulla ritenuta affidabilità dell’indagato, ne caratterizzano le prescrizioni
(V. Sez. 6, Sentenza n.53026 de 06/11/2017Cc. (dep. 21/11/2017) Rv. 271686,
N. 30561 del 2010 Rv. 248322, N. 5121 del 2014 Rv. 258832, N. 20769 del
2016 Rv. 266651).
3. Risulta, pertanto, ampiamente soddisfatto, nel caso in esame, lo

standard motivazionale richiesto dalla legge in riferimento a tutti i profili
censurati.
Va, peraltro, rilevato come la valutazione di adeguatezza ed attualità si
risolva in un procedimento logico che dalla ricostruzione dei fatti conduce,
secondo regole inferenziali, alla formulazione di una prognosi secondo rapporti di
stretta consequenzialità. Di guisa che è necessario e sufficiente che il giudice, nel
giustificare la ritenuta sussistenza dei predetti postulati, richiami gli indicatori di
fatto e svolga di essi una valutazione logica e razionale, non richiedendosi,
invece, una formalistica riproduzione degli stessi ogni volta che si tratti di
procedere alla valutazione gradata di tutte le condizioni cautelari.
4. Le censure sono, pertanto, tutte inammissibili.
5. Alla inammissibilità del ricorso conseguono, ex lege, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in C. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende,
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa delle
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quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici

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Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018

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Il Consigliere estensore

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