Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 217 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 217 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORRATA SILVIO N. IL 07/03/1971
avverso l’ordinanza n. 3442/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

-t

Data Udienza: 30/09/2013

L

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 19.11.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere rigettava il reclamo proposto da BORRATA Silvio avverso la sanzione
disciplinare dell’esclusione per sette giorni dalle attività comuni a lui inflitta dal
consiglio di disciplina, per comportamento arrogante tenuto nei confronti del personale,
considerato che dal punto di vista formale erano state rispettate le regole
e

di

garanzia

previste

dalla

normativa.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato,
contestando i fatti che portarono alla inflizione di sanzione.

Il ricorso è basato su motivi non specifici per difetto di correlazione con la ratio
decidendi, poiché sollecitano una rivalutazione dei dati di fatto sottostanti l’adozione
della sanzione disciplinare, su cui il magistrato di sorveglianza non può interloquire,
essendo il regime disciplinare del tutto demandato all’Autorità Penitenziaria,
incombendo sull’AG solo il controllo del rispetto delle procedure stabilite dagli artt. 38 e
39 OP, senza che sia consentito di sindacare il fatto disciplinare che fece scattare la
sanzione, ma solo svolgere un controllo di legalità sostanziale, come correttamente
rilevato dal Tribunale a quo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

procedurali

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