Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21699 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21699 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CASTRO SIMONE nato il 20/10/1987 a ROMA

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
bditO n a erisure

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 30 novembre 2017, il Tribunale di Roma, in funzione
di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ha
rigettato l’appello proposto da Simone De Castro avverso l’ordinanza del
Tribunale in sede in data 25 settembre 2017, che ha rigettato la richiesta di

1.1. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello ritenendo che non siano
sopraggiunti fatti nuovi idonei a riconsiderare la permanenza delle esigenze di
cautela, tale non potendosi ritenere il decorso del tempo, anche tenuto conto
della condanna ad un anno di reclusione emessa a carico del De Castro in ordine
ai fatti per i quali è sottoposto al regime cautelare, della gravità della condotta
accertata e della complessiva personalità, quale emerge da ulteriori condanne e
precedenti di polizia.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’imputato, per mezzo
del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento articolando diversi ordini di
censure.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale e
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari per avere il Collegio erroneamente
apprezzato – e giustificato – la sussistenza di una preclusione alla rivalutazione
degli elementi sui quali sono state emesse le precedenti ordinanze cautelari,
omettendo di considerare che il De Castro era stato originariamente tratto in
arresto – e sottoposto a misura coercitiva – per il più grave delitto di rapina
aggravata; delitto dal quale era stato assolto, con conseguente mutamento del
quadro cautelare. Di guisa che del tutto irragionevolmente il Tribunale ha
richiamato la stabilizzazione degli elementi di valutazione, in presenza di una
sostanziale immutazione del fatto e del thema cautelare. Con riferimento alla
ritenuta permanenza del pericolo di recidiva, il Tribunale ha omesso di
giustificarne l’attualità e la concretezza, limitandosi a richiamare una condanna
all’estero risalente ad oltre quattro anni prima dei fatti, ed un provvedimento di
DASPO poi revocato, riferibile al medesimo contesto temporale. Né ha
adeguatamente motivato in riferimento all’incidenza temporale
sull’affievolimento delle esigenze di cautela, fondando il giudizio di attualità sulla
gravità del fatto per cui si procede.
2.2 Lamenta, con il secondo motivo, violazione della legge processuale e
correlati vizi motivazionali in riferimento ai postulati della proporzionalità ed

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revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al predetto.

adeguatezza, per essersi sul punto il Tribunale riportato all’ordinanza impugnata,
omettendo di specificare quali elementi siano stati ritenuti ostativi
all’applicazione di misura meno afflittiva, rispetto al

periculum liberatis,

sottoponendo l’imputato ad una misura palesemente sproporzionata alla gravità
del fatto ed alla pena inflitta.

CONDIDERATO IN DIRITTO

2. Va premesso come, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per
cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari sia ammissibile soltanto ove denunci la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione
dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (sez. 6, n. 11194 dell’8 marzo 2012, Lupo, Rv.
252178). Va, altresì, evidenziato come, allorquando si censuri la motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetti solo il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato e di verificare la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. 4, n.
26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro
e altri, Rv. 237475). E, ancora di recente, è stato affermato che la motivazione
del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di
legittimità solo quando sia carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza
e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a
rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva
di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare
incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez.
6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).
2.1 Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di
verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la permanenza delle esigenze cautelari,

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1. Il ricorso è manifestamente infondato.

scrutinando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione dei
relativi indicatori rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità,
peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo
possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o
a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In
altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le
argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del

delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento – e di
altro negativo – assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del
provvedimento impugnato.
3. Così delineato l’ambito del sindacato devoluto alla Corte nella presente
fase, non si configura, nel caso in esame, alcuna violazione di legge o vizio della
motivazione, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
3.1 Va, innanzitutto, rilevato come il tribunale non abbia – diversamente
da quanto prospettato dal ricorrente – richiamato preclusioni derivanti da
stabilizzazione del giudicato cautelare, essendosi, invece, conformato ai principi
di necessaria deduzione di fatti sopravvenuti, utili alla rivalutazione della
permanenza delle esigenze cautelari nel procedimento d’appello, per cui «In
sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura
cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle
condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo
che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in
ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a
modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di
esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della
natura autonoma del provvedimento impugnato» (Sez. 2, Sentenza n.18130 del
13/04/2016Cc. (dep. 02/05/2016) Rv. 266676, N. 1134 del 1995 Rv. 201863, N.
961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569).
3.2 In tal senso, il giudice di merito ha, difatti, valutato gli elementi
rilevanti ai fini del giudizio cautelare riferendosi alla ricostruzione operata in sede
di cognizione ed all’apprezzamento ivi svolto, in applicazione del principio per cui
«In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di
condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del
giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi
nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per

quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica,
ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste

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provvedimento impugnato, alla stregua di un requisito positivo – l’esposizione

apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela», stante la vincolatività per
il giudice dell’appello cautelare dell’accertamento, operato dal giudice del merito,
delle modalità del fatto (Sez. 3, Sentenza n.45913de115/10/2015Cc. (dep.
19/11/2015) Rv. 265544, N. 28378 del 2006 Rv. 235262, N. 3173 del 2009 Rv.
242474, N. 26636 del 2009 Rv. 244877, N. 8016 del 2014 Rv. 259322).
4. Facendo applicazione dei principi richiamati, il tribunale distrettuale ha
ritenuto – con motivazione logica che si sottrae a censure in sede di legittimità che la gravità della condotta ricostruita in sentenza abbia lasciato immutato il

completa e coerente giustificazione di supporto alla proporzionalità ed
adeguatezza delle misura cautelare applicata ed all’attualità del pericolo di
reiterazione del reato.
4.1 Quanto alla valutazione di attualità, il tribunale ne ha ravvisato la
sussistenza in considerazione della peculiarità del contesto in cui si è consumata
l’azione antigiuridica (aggressione di tifosi antagonisti) rispetto alla personalità
dell’imputato (che ha riportato, tra l’altro, un provvedimento interdittivo alla
frequentazione di manifestazioni sportive), qualificando uno specifico profilo di
rischio che fonda razionalmente la prognosi di concreta prospettazione di
occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie
di quello per il quale si procede (cfr., ex multis, sez. II, n. 50343 del 3.12.2015,
Capparelli, rv. 265395; sez. 3, n. 49318 del 27.10.2015, Barone ed altro, rv.
265623) e che appare rispondente allo standard valutativo e motivazionale
introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47.
E sempre l’analitica ricostruzione dei fatti in relazione alla personalità
dell’indagato ed allo specifico profilo di pericolosità che vi è stato ricondotto
supera anche la pretesa incongruenza che nel percorso giustificativo
dell’ordinanza impugnata deriverebbe dal decorso del tempo di esecuzione della
misura, avendo, anche sotto siffatto profilo, il tribunale assolto al relativo onere
motivazionale (V. Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso).
4.2 Del tutto generiche anche le censure svolte in punto di adeguatezza e
proporzione della sola misura applicata, avendo il giudice della cautela
puntualmente motivato riguardo il concreto rischio di recidiva che ogni altra
misura non sarebbe in grado di neutralizzare, con specifico riferimento
all’inclinazione alla ripetitività di condotte antigiuridiche connotate dalle
medesime caratteristiche, in tal modo implicitamente richiamando un giudizio
prognostico di inaffidabilità fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle
motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato (V. Sez. 6, Sentenza
n.53026 de 06/11/2017Cc. (dep. 21/11/2017) Rv. 271686, N. 30561 del 2010
Rv. 248322, N. 5121 del 2014 Rv. 258832, N. 20769 del 2016 Rv. 266651).

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quadro cautelare, pur all’esito della diversa qualificazione giuridica del fatto, con

5.

Risulta, pertanto, soddisfatto, nel caso in esame, lo

standard

motivazionale richiesto dalla legge in riferimento a tutti i profili censurati.
6. Le censure sono, pertanto, tutte inammissibili.
7. Alla inammissibilità del ricorso conseguono, ex lege, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in C. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018

P.Q.M.

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