Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21696 del 21/02/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 21696 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
GISELLA ONALI nato il 12/08/1952 a MARRUBIU

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il PG chiede che si provveda alla correzione.
Udito il difensore

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Onali Gisella, parte civile nel procedimento a carico di Cherchi
Ferdinando, condannato in ordine al reato di cui all’art.612 bis c.p. definito con
sentenza di questa Corte del 6.7.17 n.40837/17, depositata il 7.9.17, ha rilevato
che, in esito al processo dinnanzi a questa Corte, l’imputato è stato condannato
anche alla rifusione delle spese di difesa della parte civile liquidate in complessivi

richiesto il rimborso delle spese generali pari al 15% e che la somma avrebbe
dovuto essere liquidata in favore dell’Erario, posto che la parte civile era stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Rilevato che la mancata liquidazione delle spese di difesa della parte civile in
favore dello Stato è dipeso da un mero errore materiale, ricavabile dalla lettura del
decreto di ammissione della Onali al patrocinio a spese dello Stato, a cui può essere
posto rimedio attraverso la procedura di cui all’art.130 c.p.p.
3. Ritenuto, invece, che la somma liquidata dalla Corte, pari a complessivi euro
2.400, è comprensiva delle spese generali e, quindi, nulla di più è dovuto a tale
titolo.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo sul ruolo d’udienza e riportato in calce alla
sentenza della Corte di Cassazione in data 6.7.17 nei confronti di Cherchi
Ferdinando con l’aggiunta, dopo la parola “legge”, dell’espressione “da distrarsi in
favore dell’Erario”.
Dichiara non luogo a procedersi nel resto.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso il 21 febbraio 2018

euro 2.400 oltre accessori, senza considerare che il difensore di parte civile aveva

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