Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21695 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21695 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRONE CRISTIANO nato il 27/05/1973 a ROMA

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ per manifesta infondatezza
Udito il difensore cAsv., ..?vctr20-0-3.-c:a4:-,,
Il difensore presente ribadisce le ragioni delle doglianze illustrate nel ricorso di
cui chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 24 ottobre 2017, il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ha
rigettato l’istanza di riesame proposta da Cristiano Patrone avverso l’ordinanza
del GIP del Tribunale di Roma in data 22 febbraio 2017, che ha applicato
all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di accesso

1.1. Il Tribunale ha confermato la misura coercitiva, ritenendo sussistenti,
pur all’esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di applicazione della
misura, in considerazione del ruolo dell’agente delineato dagli elementi
investigativi. Il Petrone, in qualità di operante di PG abilitato all’accesso alla
banca dati delle forze di polizia ed in concorso con il coindagato Lazzari, aveva
operato – in un più ampio contesto informativo – un’interrogazione del sistema
per ragioni extrafunzionali, al fine di fornire dati riservati al boss gelese
Rinzivillo. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il
pericolo di reiterazione del reato, fondato, in concreto, sul ruolo attivo rivestito
dell’indagato. Sotto il profilo dell’adeguatezza, ha escluso che la misura degli
arresti domiciliari potesse contenere in concreto il pericolo di recidiva, tenuto
conto del coinvolgimento di altri colleghi non ancora identificati, che potrebbero
prestarsi ad illecite interrogazioni, su sua richiesta.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’indagato, per mezzo
del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento articolando diversi ordini di
censure.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale e
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento
all’insussistenza del periculum in mora per avere il Collegio erroneamente
apprezzato – e giustificato – la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato
in riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative della
disinvoltura e della determinazione criminosa degli indagati, che non hanno
esitato a fornire i propri servigi al boss Rinzivillo, ed alla negativa personalità
degli indagati, desunta dalla stessa condotta in contestazione e dall’intero
compendio investigativo, omettendo di valutare la posizione del Petrone nel più
ampio contesto soggettivo. Il giudice di merito avrebbe poi sottovalutato come
trattasi di un unico accesso abusivo e già il GIP aveva escluso l’aggravante della
agevolazione mafiosa.

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abusivo alla banca dati SDI, oggetto di provvisoria incolpazione sub I).

2.2 Lamenta ancora, con il secondo motivo, contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento al pericolo di reiterazione del
reato, avendo il tribunale ravvisato siffatta esigenza cautelare con riferimento
alla prognosi di recidiva fondata sulla agevole replicabilità della condotta, anche
grazie alla collaborazione di terzi non identificati, in assenza di elementi di
specifico riscontro fattuale ed in contraddizione con l’accertato accesso mediante
le credenziali dell’indagato, che escludono di per sé il ricorso a terzi. Mediante lo
stesso motivo, censura inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità

non più in servizio al ROS dal luglio 2016 e sprovvisto delle credenziali di accesso
– richiamando elementi sostanzialmente riferibili al coindagato Lazzari,
omettendo di considerare l’unicità dell’episodio che vede, invece, coinvolto il
ricorrente e l’entità della pena che potrebbe essere, in concreto, irrogata, anche
in considerazione della ritenuta finalizzazione della condotta ad agevolare attività
estorsive da parte della famiglia Rinzivillo.
2.3 Con il terzo motivo, censura contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione per omessa replica a specifiche doglianze prospettate in sede
di riesame. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/1991, già operata dal GIP, e di contrastare
le conseguenti deduzioni difensive in punto di adeguatezza e proporzionalità,
omettendo di svolgere autonoma valutazione critica del percorso argomentativo
del giudice della cautela.

CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Va premesso come, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per
cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari sia ammissibile soltanto ove denunci la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione
dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017
Cc. (dep. 18/04/2017) Rv. 269884). Il sindacato sui presupposti cautelari
consente alla Corte solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare

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della misura applicata, avendo il tribunale valorizzato l’inaffidabilità del Petrone –

la gravità del quadro indiziario e delle esigenze di cautela a carico dell’indagato e
di verificare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. IV, n. 26992 del
29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. IV, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, Rv.
237475). Ed è stato ulteriormente affermato come la motivazione del
provvedimento che dispone una misura coercitiva sia censurabile in sede di
legittimità solo ove carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e

rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva
di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare
incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez.
VI, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).
1.2 Spetta, dunque, a questa Corte di legittimità il solo compito di
verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato e la ricorrenza di concrete esigenze cautelari, scrutinando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari
rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n.11
de122/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000) Rv. 215828). Il controllo di logicità,
peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo
possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a
un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In
altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le
argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del
provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti,
dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il
provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo
del provvedimento impugnato.

2.Così delineato l’ambito del sindacato devoluto alla Corte nella presente
fase, non si configura, nel caso in esame, alcuna violazione di legge o vizio della
motivazione, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La
motivazione del Tribunale del riesame di Roma è stata prospettata in concreto e
diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente
giustificazione di supporto alla necessità della misura e della sua adeguatezza.
2.1 II Tribunale ha, in particolare, ritenuto che il riesame dell’ordinanza
genetica con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente fosse infondato,

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logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a

valorizzando gli elementi investigativi emersi a suo carico che – oltre il singolo e
documentato accesso abusivo alla banca dati SDI – ne delineano, con ampia
latitudine cronologica,

informativa

una attività

illecita,

sistematica ed

incondizionata, in concorso con il coindagato Lazzari ed in favore del boss
Renzivillo. Ha, sul punto, analiticamente richiamato i

contenuti delle

intercettazioni che restituiscono, nella esplicita chiarezza del lessico, non solo
l’ampia disponibilità assicurata dal Petrone ad abusare della propria posizione
funzionale al fine di acquisire notizie riservate, ma l’effettiva trasmissione, in

contenuti informativi al Renzivillo, non solo per il tramite del coindagato.
Il provvedimento impugnato colloca siffatte comunicazioni in una più
ampia, attiva e diversificata collaborazione in favore del medesimo Renzivillo e di
altri soggetti dalla quale, pur a fronte della provvisoria contestazione del reato di
cui all’art. 615 ter, il tribunale ha tratto utili elementi in punto di esigenze
cautelari.
2.2 Non dispiega rilievo critico, pertanto, la censura fondata sulla pretesa
unicità dell’accesso abusivo, che risulta puntualmente superata dalle ampie
argomentazioni del giudice della cautela, che ha evidenziato significativi elementi
atti a dimostrare il legame stabile tra i coindagati, la condivisione di una
incondizionata disponibilità ed operatività in favore del Rinzivillo e degli ulteriori
beneficiari delle illecite prestazioni dei militari infedeli e la sistematicità della
illecita captazione di informazioni, grazie anche alla compiacente collaborazione
di altri appartenenti alle forze dell’ordine, non ancora identificati; elementi
apprezzati per la formulazione, in concreto, del giudizio probabilistico di
reiterazione del reato.
2.3 Appaiono, pertanto, infondate le censure svolte in punto di
sussistenza del periculum in mora con il primo ed il secondo (punto 1) motivo di
ricorso.

3. In merito alla seconda doglianza, va altresì rilevato come l’art. 274,
lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47,
richieda l’attualità del pericolo di reiterazione del reato, e non solo la
concretezza, imponendo al giudice l’onere di motivare sull’esistenza di occasioni
prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello
per il quale si procede (cfr., ex multis, sez. II, n. 50343 del 3.12.2015,
Capparelli, rv. 265395; sez. 3, n. 49318 del 27.10.2015, Barone ed altro, rv.
265623). Siffatta prognosi deve essere condotta alla stregua delle specifiche
modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle
indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi

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numerose occasioni antecedenti e successive all’accesso documentato, dei

precedenti penali; con l’ulteriore precisazione – ancora introdotta dalla I. n. 47
del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione
alla personalità dell’imputato, non possono essere comunque desunte
esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. La

ratio

dell’intervento legislativo deve essere individuata nell’avvertita necessità di
richiedere al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale nella
giustificazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
ed ha – come noto – recepito gli orientamenti, già consolidati sulla necessaria

3.4 Nel caso in esame, la decisione impugnata risponde al qualificato
standard motivazionale richiesto dalla norma, avendo il Tribunale di Roma

adeguatamente valutato i predetti indicatori e razionalmente ravvisato il
concreto pericolo di reiterazione del reato. Le concrete modalità della condotta,
ampiamente ricostruite nel provvedimento impugnato, hanno delineato una
personalità connotata da particolare pervicacia, manifestatasi nell’aver l’indagato
reiterato l’accesso abusivo in un numero considerevole di circostanze. E sul
coinvolgimento nell’attività captativa di terzi ancora non identificati, provenienti
dal medesimo contesto professionale degli indagati e dunque in grado di
accedere a banche dati protette, è stato coerentemente fondato, in termini di
attualità, il pericolo di reiterazione, giustificando, sotto tale profilo di rischio,
l’applicazione della misura cautelare.
3.

Infondata anche le censure svolte in punto di adeguatezza e

proporzione della sola misura applicata, avendo il giudice della cautela
puntualmente motivato da un lato riguardo il concreto rischio di contatti con terzi
che ogni altra misura non sarebbe in grado di contenere; dall’altro, con il
riferimento alla gravità dei fatti, valutati nel dispiegarsi della complessiva
condotta, rispetto alla prognosi di pena applicabile. Valutazione, quest’ultima,
che supera anche la pretesa incongruenza che nel percorso giustificativo
dell’ordinanza impugnata deriverebbe dall’esclusione dell’aggravante di cui
all’art. 7 I. 203/1991.

4. I motivi di censura sono, pertanto, tutti infondati.

5. Al rigetto del ricorso conseguono, ex lege, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cod.
proc. pen..

P.Q.M.

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attualizzazione del rischio, espressi da questa Corte di legittimità.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc.
pen..

Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018

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