Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21693 del 16/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21693 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
SIMIGLIANI NICOLA N. IL 14/09/1975
avverso la sentenza n. 21/2013 GIUDICE DI PACE di VASTO, del
03/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Luigi Birritteri, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.11.2014 il Giudice di Pace di Vasto dichiarava Simigliani
Nicola colpevole del reato continuato di minaccia nei confronti di Rossetti Rosetta
commesso il 23.3.2012 e lo condannava alla pena di euro 45,00 di multa, oltre al
risarcimento danni in favore della parte civile.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d’appello di

b) c.p.p., in relazione all’art. 24 c.p., atteso che erroneamente il giudice ha
comminato all’imputato, ritenuto responsabile del reato ex art. 612 c.p., la pena
della multa di C 45,00, applicando in tal modo una pena inferiore al minimo
edittale previsto per la fattispecie.
Infatti, non essendo previsto per il reato in questione uno specifico limite
minimo della pena della multa, deve necessariamente ritenersi che lo stesso
corrisponda alla misura di C 50,00. Infatti, tale è il limite generale ed
inderogabile previsto dall’art. 24 c.p., così come da ultimo aggiornato ex art. 3,
comma 60, della legge 15 luglio 2009, n° 64, al di sotto del quale non è possibile
scendere, neppure per l’applicazione di circostanze attenuanti o sconti dovuti al
rito prescelto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero, per il reato di cui all’art. 612 c.p. non è previsto un limite minimo di
pena, sicchè trova applicazione il disposto di cui all’art. 24 c.p. a termini del
quale la multa non può essere inferiore ad euro 50,00.
La sentenza impugnata, dunque, va annullata, avendo individuato quale pena
base inflitta al Simigliani quella di euro 30,00 di multa, aumentata di euro 15,00
per la continuazione, laddove la pena base non poteva essere inferiore ad euro
50,00.
Ai sensi dell’art. 620/1 lett. I) c.p.p. l’annullamento in questione va disposto
senza rinvio, potendo essere la pena rideterminata da questa Corte in
complessivi euro 65,00, così determinata: pena base euro 50,00, aumentata di
euro 15,00 per la continuazione.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio che ridetermina in euro sessantacinque (65) di multa.
Così deciso il 16.10.2015

L’Aquila, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett.

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