Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21691 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21691 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRESCIANI Carlo, nato il 30/07/1986 a Carmagnola

avverso l’ordinanza del 02/11/2017 del Tribunale della libertà di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Bresciani Carlo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa il
02/11/2017 con la quale il Tribunale della libertà di Torino ha rigettato
l’istanza di riesame proposta nei confronti dell’ordinanza del Gip del Tribunale
di Verbania applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in
relazione ai reati di furto pluriaggravato di due orologi di valore (un Patek
Philippe del valore di C 40.000,00 ed un Rolex del valore di C 10.000,00),
commessi, introducendosi in un Golf Club, ai danni, rispettivamente, di
Marenzi Claudio e di Giuliano Antonio.

Data Udienza: 16/02/2018

Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai
gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale della libertà non abbia
valutato gli elementi dedotti dalla difesa; in particolare, in relazione al fatto
del 10/07/2017 ai danni di Giuliano Antonio, lamenta l’illogicità della
motivazione relativa alla non coincidenza della descrizione fornita dalla
persona offesa con le caratteristiche anagrafiche dei soggetti riconosciuti; i
due soggetti visti da Giuliano erano due stranieri, sicché la loro identificazione
escluderebbe che l’autore del furto fosse il Bresciano; sarebbe poi inverosimile

Golf Club in meno di un mese; infine, illogica sarebbe la motivazione relativa
al mancato riscontro desumibile dai tabulati telefonici, che, secondo il
Tribunale, pur non potendo rafforzare il quadro accusatorio, non avrebbe
potuto indebolirlo.
Con riferimento alle esigenze cautelari, lamenta che non sia stato
considerato che l’indagato è incensurato, e che i precedenti di polizia siano
risalenti nel tempo; anche la sentenza di patteggiannento per un fatto analogo
è stato annullato dalla Corte di Cassazione, ed è congetturale il rilievo del
Tribunale che ciò sia accaduto per motivi processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in
doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, e
perché è manifestamente infondato.
Giova premettere che il titolo cautelare è stato emesso con riferimento a
due diversi furti di orologi di valore commessi presso il Golf Club Alpino di
Stresa, il 10 luglio (ai danni di Giuliano Antonio) ed il 26 agosto 2017 (ai
danni di Marenzi Claudio).
1.1.

Le

doglianze

proposte

con

riferimento

all’attendibilità

dell’individuazione fotografica sono, peraltro, relative al solo furto del 10 luglio
2017, ai danni di Giuliano Antonio.
Ebbene, va innanzitutto evidenziata l’inammissibilità delle doglianze
relative alla valutazione probatoria dell’individuazione dell’autore del furto da
parte della persona offesa, in quanto sollecitano, ictu ocu/i, una rivalutazione
di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente
riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un

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(r

che uno stesso soggetto decida di perpetrare due furti presso il medesimo

inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte
territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n.
6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,
Spina, Rv. 214794).
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure
attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto
probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su

inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività,
l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità
quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente
comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o
evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del
singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, oltre al rilievo assorbente che il ricorso si limita a
denunciare assertivamente l’illogicità di alcuni passaggi argomentativi
dell’ordinanza impugnata, senza tuttavia illustrare la consistenza della pretesa
illogicità, va evidenziato che l’individuazione del Bresciani quale autore dei
due diversi furti commessi all’interno del medesimo Golf Club è stata fondata
sul riconoscimento di tre diverse fonti dichiarative – Della Torre Mara, addetta
alla reception del Golf Club, Marenzi Claudio, presidente del Club e vittima del
secondo furto, e Giuliano Antonio, vittima del primo furto -; e la stessa
discrasia tra l’individuazione fotografica e la descrizione dei due soggetti resa
nella denuncia di smarrimento originariamente sporta il 10 luglio 2017 è stata
motivata evidenziando che del complice del Bresciani è stato effettuato un
riconoscimento solo dubitativo.
In ogni caso, la discrasia riguarderebbe il complice dell’odierno ricorrente,
avendo invece la vittima del primo furto fornito una descrizione, sia somatica
che anagrafica, del Bresciani del tutto coincidente con l’effigie fotografica
utilizzata per l’individuazione.
1.2. Con riferimento al mancato riscontro dei tabulati telefonici, il motivo
è non soltanto inammissibile, nella parte in cui sollecita una rivalutazione del
compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, ma è altresì
manifestamente infondato.
Invero, il Tribunale ha evidenziato che, sebbene ne fosse stata disposta
l’acquisizione, i tabulati non risultavano né trasmessi, né menzionati

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aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono

dall’ordinanza genetica, e comunque, nel corso della perquisizione domiciliare,
iI telefono e l’utenza in uso all’indagato erano stati rinvenuti nell’abitazione,
pur in sua assenza, così fondando la valutazione che il Bresciani non li
portasse abitualmente con sé.
Al riguardo, giova soltanto evidenziare che se la motivazione
dell’ordinanza è immune da censure di illogicità (tanto meno manifeste), la
doglianza proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto
lamenta l’omessa valutazione di una c.d. prova d’alibi soltanto supposta, non

sui tabulati telefonici ‘fotografa telefoni non persone’, non ha dimostrato il
presupposto della prova d’alibi, ovvero la disponibilità del cellulare al
momento dei furti.
1.3. La pretesa inverosimiglianza della perpetrazione di due furti
all’interno del medesimo Golf Club, infine, è frutto di un ragionamento
meramente congetturale, insuscettibile di valorizzazione probatoria; ed in ogni
caso l’ordinanza ha correttamente motivato, rilevando che, per quanto
pericolosa, la scelta di reiterare la condotta era suscettibile di adeguata
spiegazione nel significativo profitto illecito conseguibile (ed effettivamente
conseguito).

2. Anche le doglianze relative alle esigenze cautelari sono inammissibili,
non soltanto perché propongono censure di fatto, sollecitando una non
consentita rivalutazione del merito, ma altresì perché manifestamente
infondate.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha compiutamente motivato, rilevando
che, nonostante la formale incensuratezza dell’indagato, costui aveva
manifestato una spiccata pericolosità, tale da fondare il pericolo concreto ed
attuale di reiterazione di reati della stessa specie: in tal senso, invero, ha
evidenziato che il Bresciani aveva reiterato il medesimo reato due volte in un
brevissimo arco temporale, conseguendo un profitto di circa 50.000,00 euro,
con modalità organizzate e professionali, fingendosi interessato alla pratica
del golf (la cui attrezzatura è stata rinvenuta in sede di perquisizione
domiciliare), al solo fine di accedere ai Golf Club, ed esibendo altresì un
documento con generalità false.
Oltre a tali assorbenti rilievi, l’ordinanza ha richiamato altresì la vicenda
del furto presso il Golf Club di Fubine del 9 aprile 2016, commesso con
modalità analoghe, nonostante la sentenza di patteggiamento del Tribunale di
Vercelli fosse stata annullata dalla Corte di Cassazione, in quanto l’episodio

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essendo stata affatto acquisita; ma, soprattutto, premesso che l’accertamento

era indicativo di uno schema consolidato di perpetrazione di furti presso i Golf
Club, in quanto luoghi di regola frequentati da persone facoltose, dove
evidentemente sfruttare le occasioni per impossessarsi di oggetti di valore e
significative somme di denaro.
La censura proposta al riguardo dal ricorrente, secondo cui il fatto non
potrebbe essere valutato ai fini del pericolo di recidiva in considerazione
dell’annullamento della sentenza, è manifestamente infondato, in quanto la
vicenda è stata presa in considerazione non già nella dimensione

precedente giudiziario (i “comportamenti o atti concreti” richiamati dall’art.
274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), legittimamente valutabile ai fini del
pericolo di reiterazione (ex multis, Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016, dep.
2017, Giliberti, Rv. 270509).
Peraltro, dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 53303 del
21/09/2017 si evince che la sentenza di patteggiamento del Tribunale di
Vercelli è stata annullata relativamente al reato di cui all’art. 707 cod. pen.,
per l’omessa valutazione della sussistenza della condizione soggettiva di
condannato per delitti contro il patrimonio, e non anche con riferimento al
reato di furto aggravato, nonostante la peculiare conformazione del negozio
processuale imponesse l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti
all’A.G. procedente.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16/02/2018

dell’accertamento giurisdizionale definitivo, bensì nella dimensione del

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