Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21690 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21690 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Abdelaziz Kaled, nato in Egitto il 21/01/1967

avverso l’ordinanza del 25/10/2017 del Tribunale del Riesame di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Angelo Colucci, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 25 ottobre 2017, il Tribunale di Milano, in funzione
di giudice dell’impugnazione avverso provvedimenti restrittivi della libertà
personale ha rigettato l’istanza di riesame proposta da Abdelaziz Khaled

ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i
reati aggravati, oggetto di provvisoria incolpazione, di associazione per
delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di furti di
automobili di grossa cilindrata che, sottoposte a sofisticate contraffazioni e
alterazioni atte a dissimularne l’origine illecita, venivano destinate
all’esportazione.
1.1. Il Tribunale ha confermato la misura coercitiva, ritenendo
sussistenti, pur all’esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di
applicazione della misura, in considerazione del ruolo dell’agente delineato
dagli elementi investigativi come pienamente integrato nell’associazione
criminale, con funzioni di acquirente delle vetture rubate per operarne
l’esportazione, completando egli stesso, mediante apposizione di targhe false,
le operazioni di riciclaggio alle quali venivano materialmente sottoposte. In
punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tanto il rischio
di reiterazione del reato, fondato, in concreto, sul ruolo attivo rivestito
dell’indagato nell’ambito dello stabile consesso associativo, che il pericolo di
fuga, riferito all’accertata presenza di stabili collegamenti all’estero e alle
emergenze delle intercettazioni, nelle quali l’indagato mostrava evidenti timori
di essere identificato ed arrestato, e la manifesta determinazione di trasferirsi
stabilmente fuori del territorio nazionale. Sotto il profilo dell’adeguatezza, ha
escluso che la misura degli arresti domiciliari potesse contenere in concreto il
pericolo di recidiva, tenuto conto degli stabili collegamenti con la rete estera
di commercializzazione, non ancora compiutamente ricostruita, che potrebbe
essere gestita con strumenti di comunicazione facilmente attivabili dal
domicilio.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’indagato, per
mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento articolando diversi ordini
di censure.

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avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Monza in data 4 ottobre 2017, che

2.1 Con il primo motivo, deduce violazione della legge penale e
processuale ed illogicità della motivazione per avere il Collegio erroneamente
apprezzato – e giustificato – la sussistenza della necessaria provvista
indiziaria in riferimento alla partecipazione del ricorrente al reato associativo.
Non può trarsi alcun argomento dimostrativo gl =tignasts9 dalla non

sottoposte ad adeguato scrutino di attendibilità le dichiarazioni rese dal
coindagato Bushi ed è stata operata una petizione di principio nel ritenere
dimostrato il vincolo associativo attraverso la ricostruzione dei rapporti con i
coindagati Ibrahimi, Bushi e Mondanese e tra gli stessi. Con conseguente
illogicità (punti primo e terzo) e contrarietà alla legge processuale (punto
secondo) della motivazione.
2.2 Lamenta, con il secondo motivo, violazione della legge processuale
con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, avendo il tribunale
ravvisato siffatta esigenza cautelare con riferimento alla partecipazione nel
delitto associativo – e dunque inammissibilmente alla gravità del reato – ed
incorrendo nel vizio di ultrapetizione, avendo il GIP ritenuto sussistente solo il
pericolo di fuga, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
2.3 Con il terzo motivo, censura violazione dell’art. 274, lett. b) cod.
proc. pen., per avere il Tribunale travisato sul punto i dati investigativi ed i
principi enucleati ai riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Non
assumono, difatti, rilievo sintomatico del pericolo di fuga la disponibilità di
alloggi e risorse all’estero da considerarsi, invece, in relazione all’accertato
stabile radicamento dell’indagato in Italia, con conseguente difetto di
motivazione sul punto. Così come del pari inosservante della legge
processuale la motivazione, nella parte in cui non ha valutato le intercettazioni
secondo la ricostruzione difensiva ed ha tratto argomenti illogici dal rientro in
Italia dell’indagato, sebbene consapevole delle indagini a suo carico.
2.4 D quarto motivo prospetta violazione dell’art. 275, commi I e III
cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta inadeguatezza della meno afflittiva
misura degli arresti domiciliari, per avere il tribunale omesso di accertare in
concreto l’idoneità del contesto abitativo a tutelare le esigenze cautelari,
limitandosi ad evidenziare l’accessibilità a strumenti di comunicazione,
peraltro in astratto ravvisabile in tutti i casi di misura domiciliare e comunque

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contestazione delle condotte di riciclaggio sub V) e Y), mentre non sono state

contenibile con le prescrizioni di cui all’art. 284 comma II, con conseguente
motivazione assunta in violazione della legge processuale.

CONDIDERATO IN DIRITTO

3.1 Va premesso come, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per
cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza sia ammissibile soltanto ove denunci la violazione di specifiche
norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione
dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (sez. VI, n. 11194 dell’8 marzo 2012, Lupo,
Rv. 252178). Il sindacato sui gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte
solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di
legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato e di verificare la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (sez. IV, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez.
IV, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Ed è stato
ulteriormente affermato come la motivazione del provvedimento che dispone
una misura coercitiva sia censurabile in sede di legittimità solo ove carente
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il
filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e
carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni
che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. VI, n. 49153 del
12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).

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3. Il ricorso è infondato.

3.2 Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di
verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, scrutinando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi

Sentenza n.11 de122/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000) Rv. 215828). Il controllo
di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non
essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi
indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente
verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine
giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri,
giustapposti, dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si
fonda il provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, risultanti

prima

facie dal testo del provvedimento impugnato.
4.Così delineato l’ambito del sindacato devoluto alla Corte nella
presente fase, non si configura, nel caso in esame, alcuna violazione di legge
o vizio della motivazione, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen.. La motivazione del Tribunale del riesame di Milano è stata prospettata in
concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa
e coerente giustificazione di supporto alla necessità della misura e della sua
adeguatezza.
4.1 I! Tribunale ha, in particolare, ritenuto che il riesame dell’ordinanza
genetica con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente fosse infondato,
ravvisando la convergenza di gravi indizi individualizzanti della
compartecipazione nel reato associativo, di cui, peraltro, il ricorrente non
contesta l’esistenza. Ha, sul punto, correttamente valorizzato la qualificata
rilevanza in punto di partecipazione al reato associativo degli indizi di
concorso nei reati scopo di riciclaggio contestati sub V) e C), secondo il
principio per cui «in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla
partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati
possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo
associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, specie quando

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del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U,

ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle
caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione.
(Fattispecie in tema di procedimento cautelare)» (Sez. V, Sentenza n.21919
del 04/05/2010Cc. (dep. 08/06/2010) Rv. 247435 N. 5424 del 2010 Rv.
246441). E la valenza indiziante di siffatta partecipazione è tanto più

connotata da elevato livello di specializzazione e di innovativo know how,
potendo inferirsi la dimostrazione dello stabile inserimento anche dalla
compartecipazione a forme particolarmente sofisticate di consumazione della
condotta antigiuridica, che 4i per se sole richiedono la condivisione di abilità
particolari, specializzazioni operative e tecnologiche di non comune
conoscenza, e che si avvalgono di peculiari modelli operativi: l’associazione in
esame si caratterizza, difatti, per la specificità degli obiettivi (furto di Range
Rover), la specializzazione delle tecniche operative (utilizzo di strumenti
elettronici di sblocco delle serrature, neutralizzazione di centraline e dispositivi
GPS), accorgimenti ad elevato significato tecnologico (occultamento delle auto
in box sotterranei al fine di neutralizzare la localizzazione satellitare), con
conseguente necessità di specifiche conoscenze tecniche ed un bagaglio
specialistico di abilità, che non giustificano un rapporto meramente
estemporaneo del ricorrente (V. Sez. I, Sentenza n.29959 del 05/06/2013Ud.
(dep. 12/07/2013 ) Rv. 256200). Di guisa che la ripetuta commissione, in
concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine così
particolarmente connotati «integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti
indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la
prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo
preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura
permanente del reato “de quo”, non può consistere nell’allegazione della
limitata durata dei rapporti intercorsi» (Sez. III, Sentenza n.42228 del
03/02/2015Cc. (dep. 21/10/2015) Rv. 265346, Sez. 2, Sentenza n.5424 del
22/01/2010Ud. (dep. 11/02/2010) Rv. 246441, N. 6026 del 1997 Rv.
208088).
4.2 Non dispiega rilievo critico, pertanto, la censura fondata sulla
pretesa natura estemporanea ed episodica della compartecipazione nei reati
scopo, che risulta superata anche dalle ulteriori argomentazioni del giudice

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significativa nei casi – come quello in esame – di organizzazione criminale

della cautela, che ha evidenziato significativi elementi atti a dimostrare una
incondizionata disponibilità ed operatività in favore del sodalizio, ravvisabili
nell’aver l’indagato messo a disposizione un garage sotterraneo (e dunque
delle specifiche caratteristiche necessarie alla realizzazione dei fini
dell’associazione) nelle immediate adiacenze della propria abitazione per le

provenienza furtiva, funzionali ad assicurarne il riciclaggio; nella
collaborazione attiva in trasferte e nell’accertata attività di esportazione dei
veicoli modificati, emerse dalle intercettazioni e dai servi di localizzazione;
nella rete relazionale ricostruita, non inficiata dalla pretesa frammentarietà dei
rapporti soggettivi, dimostrando le intercettazioni la consapevolezza
dell’agente di operare, oltre che con i singoli interlocutori, con altri; elementi
tutti che delineano – nell’impugnata ordinanza – il ruolo dell’Abdelaziz come
stabilmente inserito nell’organizzazione.
5 Infondata appare anche la doglianza relativa alla sussistenza delle
esigenze cautelari.
5.1 In relazione al prospettato vizio di violazione di legge per avere il
Tribunale apprezzato anche il pericolo di reiterazione del reato, devesi rilevare
come l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) sia stata ritenuta
sussistente – diversamente da quanto dedotto – dal GIP, fermo restando,
peraltro, il principio secondo, in virtù dell’integrale devoluzione del

thema

cautelare, «in materia di impugnazioni contro provvedimenti “de libertate”, il
Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema
relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha
il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle
poste alla base della sua applicazione» (Sez. VI, Sentenza n.26458 del
12/03/2014Cc. (dep. 18/06/2014) Rv. 259976, N. 43014 del 2005 Rv.
232707, N. 4446 del 2007 Rv. 235687), così come, anche nella fase genetica
«non viola il principio della domanda cautelare il giudice della cautela che
ritenga sussistente un “periculum libertatis” diverso o ulteriore rispetto a
quello indicato dal PM richiedente. (In motivazione, la S.C. ha escluso
l’applicabilità alla materia del principio dettato dall’art. 521 cod. proc. pen., in
quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è
funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli

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complesse attività di intervento sugli apparati tecnologici delle auto di

indizi di colpevolezza e delle necessità cautelari, non essendo logico
consentire che, in mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre,
l’imputato possa ledere gli interessi che la misura è preordinata a
salvaguardare)» (Sez. III, Sentenza n.43731 del 08/09/2016Cc. (dep.
17/10/2016) Rv. 267935, N. 26458 del 2014 Rv. 259976, N. 29966 del 2014

5.2 In merito alla relativa doglianza, va altresì rilevato come l’art. 274,
lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47,
richieda l’attualità del pericolo di reiterazione del reato, e non solo la
concretezza, imponendo al giudice l’onere di motivare sull’esistenza di
occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa
specie di quello per il quale si procede (cfr., ex rinultis, sez. II, n. 50343 del
3.12.2015, Capparelli, rv. 265395; sez. 3, n. 49318 del 27.10.2015, Barone
ed altro, rv. 265623). Siffatta prognosi deve essere condotta alla stregua
delle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della
persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o
atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l’ulteriore precisazione – ancora
introdotta dalla I. n. 47 del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale
pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere
comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si
procede. La

ratio

dell’intervento legislativo deve essere individuata

nell’avvertita necessità di richiedere al giudice un maggiore e più compiuto
sforzo motivazionale nella giustificazione delle esigenze cautelari di cui all’art.
274, lett. c), cod. proc. pen. ed ha – come noto – recepito gli orientamenti,
già consolidati sulla necessaria attualizzazione del rischio, espressi da questa
Corte di legittimità.
5.3 Nel caso di specie, la decisione impugnata risponde al qualificato
standard motivazionale richiesto dalla norma, avendo il Tribunale di Milano
adeguatamente valutato i predetti indicatori e razionalmente ravvisato il
concreto pericolo di reiterazione del reato. Le concrete modalità della
condotta, ampiamente ricostruite nel provvedimento impugnato, hanno
delineato una personalità connotata da particolare pervicacia, manifestatasi
nell’aver l’indagato continuato ad operare in favore dell’associazione
nonostante la consapevolezza delle investigazioni. E sulla perdurante

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Rv. 260253).

operatività del sodalizio è stato coerentemente fondato, in termini di attualità,
il pericolo di reiterazione, giustificando, sotto tale profilo di rischio,
l’applicazione della misura cautelare.
5.4 Correttamente apprezzato e adeguatamente motivato risulta anche
il profilo cautelare di cui all’art. 274 lett. h) cod. proc. pen., avendo il

delle intercettazioni, che evidenziano, peraltro reiteratamente, l’esternazione
del proposito dell’Abdelaziz di trasferirsi stabilmente all’estero.

E siffatta

intenzione non appare contraddetta dal rientro in Italia del medesimo dopo un
periodo di permanenza nel paese di origine, avendo l’indagato manifestato
interesse ad assicurarsi il ritorno economico dell’attività illecita esercitata in
Italia. Sul punto, il Tribunale ha reso una motivazione che si sottrae a censure
in sede di legittimità, facendo applicazione dei principi per cui «Il nuovo testo
dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche
apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo
di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale
si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta
condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la
modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si
è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare
una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori
reati» (Sez. V, Sentenza n.49038 del 14/06/2017Cc. (dep. 25/10/2017) Rv.
271522, N. 45659 del 2015 Rv. 265168, N. 37839 del 2016 Rv. 267798), non
dovendo siffatta valutazione fondarsi necessariamente su comportamenti
materiali, che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta
indispensabilmente prodromica – pure, nella specie, evidenti dal tenore delle
captazioni – essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto ed alle sue
frequentazioni, anche a specifici elementi vicini nel tempo – l’inclinazione a
sottrarsi all’esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e
prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile
con tardivi interventi (Sez. V, Sentenza n.7270 del 06/07/2015 Cc. (dep.
24/02/2016) Rv. 267135, N. 29998 del 2006 Rv. 234819, N. 42683 del 2007
Rv. 238299, N. 25926 del 2010 Rv. 248121, N. 51436 del 2013 Rv. 257981).

Tribunale formulato il relativo giudizio prognostico alla stregua del contenuto

5.5 A fronte degli elementi fondanti il giudizio prognostico esposti nel
provvedimento impugnato, che ancorano la valutazione di attualità a condotte
prodromiche ad un imminente trasferimento (Sez. II, Sentenza n.44526 del
13/10/2015Cc. (dep. 04/11/2015) Rv. 265042) ed alla concreta possibilità di
soggiornare all’estero, il ricorso propone, invece, una rilettura dei dati

investigative, inammissibile nella presente sede di legittimità.
6. Infondata anche la censura svolta in punto di adeguatezza della sola
misura applicata, fondata sull’omessa valutazione della idoneità della
situazione abitativa ai fini della sostituzione con il meno afflittivo regime degli
arresti domiciliari, avendo al riguardo il giudice della cautela valorizzato
l’ampia latitudine, anche transnazionale, del contesto associativo ed a questo
correlando, in concreto, l’inadeguatezza della richiesta misura, motivando
esplicitamente anche riguardo l’inefficacia – rispetto all’attualità del pericolo di
fuga all’estero – di dispositivi di controllo e monitoraggio (V. Sez. VI,
Sentenza n.1084 del 12/11/2015Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 265891, N. 555
del 2015 Rv. 265760, N. 3696 del 2015 Rv. 265786, N. 6505 del 2015 Rv.
262600, N. 44634 del 2015 Rv. 265494).
7. I motivi di censura sono, pertanto, tutti infondati.
8. Al rigetto del ricorso conseguono, ex lege, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e le comunicazioni ex art. 94 disp. att.
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 dìsp.
att. cod. proc. pen..
Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2018

indiziari che intende sollecitare una diversa valutazione delle risultanze

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